Ancora rinviata l’istanza di rimborso dell’IVA relativa alle autovetture

0
431

Pochi ambiti fiscali sono stati così travagliati nel corso degli ultimi tempi quanto quello della fiscalità delle auto di imprese e professionisti.

D’altro canto la posta in gioco, per Fisco e contribuenti, è altissima. È indubitabile, infatti, che le auto sono, in pratica, il bene strumentale più diffuso e, per certi versi, quello il cui utilizzo si presta di più a fenomeni elusivi. Di qui una sostanziale prevenzione nell’approccio da parte dell’Erario nel valutare l’inerenza dell’utilizzo dei mezzi in questione.

In questo contesto lo scorso anno si scatenò, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva sancito l’illegittimità della mancata detrazione IVA sulle autovetture, una sorta di reazione a catena.

il Governo Italiano, per compensare in parte l’improvviso perdita di gettito IVA che si era venuto a creare., azzerò completamente (con il D.L: 262 del 3/10/2006) la deducibilità degli autoveicoli ai fini delle imposte sui redditi e limitò in modo drastico la classificazione tributaria delle autovetture travestite da autocarri.

Successivamente l’azione politica è proseguita mediante pressioni sull’Unione Europea riuscendo finalmente ad ottenere in data 27/6/2007 l’autorizzazione a limitare al 40% la detraibilità dell’IVA relativa all’utilizzo di autovetture.

In conseguenza, con il D.L. 81 del 2/7/2007 convertito in legge il 3/8/2007 è stata parallelamente ripristinata la parziale detraibilità del costo delle autovetture nella stessa misura del 40%…...(cliccare su Continue reading per leggere il resto dell’articolo)

Volendo riassumere, la situazione finale è dunque quella riportata nella tabella:

 

Detrazione costo autovetture ai fini delle imposte dirette (non si tiene conto del costo superiore ad 18.036)

Come si vede è stata, sia pure tardivamente e parzialmente, reintrodotta una piccola detrazione per l’esercizio 2006 ormai chiuso. Tale importo potrà essere recuperato nella dichiarazione per il 2007.

Invece dal punto di vista della detrazione IVA, la sentenza della

Corte di Giustizia emanata lo scorso anno ha reso completamente deducibile tale imposta, fino alla deroga del 27/6 citata.

Detrazione IVA (senza limiti di spesa ma con l’obbligo della inerenza)

Per poter ottenere la restituzione dell’IVA non detratta negli anni precedenti (la sentenza ha effetto retroattivo) al contribuente sono aperte due strade.

In primo luogo potrà essere presentata un’istanza di rimborso in via forfettaria sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate che però limita la restituzione ad un importo forfettario del 40% e riguarda solo il triennio 2004/2006. Tale istanza, già rinviata al 20/9/07 è stata ora ulteriormente rinviata al 22/10/07.

In alternativa si può avanzare domanda di rimborso analitica facendo ricorso alle Commissioni Tributarie con un procedimento molto più lungo, nel quale occorrerà dimostrare la specifica necessità dell’autovettura per la gestione della propria farmacia.

Per completare il quadro normativo ricordiamo infine che con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6/12/2006 è stata limitata la deducibilità degli autocarri. Pertanto sono considerati integralmente deducibili solo quelli che hanno meno di quattro posti a sedere. o un rapporto tra potenza del motore (in Kw) e portata utile (in tonnellate) inferiore a 180. Poiché nessuna delle autovetture SUV o fuoristrada che venivano usualmente immatricolati quale autocarri rientra in tale fascia, ne consegue che dal 13/12/2006 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento) anche essi rientrano nella generale detraibilità del 40%.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here