Il 30 per cento delle imposte recuperate agli enti locali che partecipano all`accertamento
Diventa operativa la collaborazione fra Comuni e Amministrazione finanziaria per combattere il fenomeno dell`evasione fiscale. L`agenzia delle Entrate, d`intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con l`agenzia del Territorio, ha emanato il provvedimento che stabilisce le modalità tecniche della partecipazione dei Comuni all`accertamento fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa.
Il collegato alla Finanziaria 2006 (Dl 203/2005) disponeva che, in cambio della loro collaborazione, ai Comuni che avessero contribuito all`accertamento fosse riconosciuta una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, anche se l`intervento del Comune stesso avviene attraverso società o enti partecipati o comunque da esso incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.
La collaborazione dei Comuni all`attività di accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti, circa interventi rilevanti di controllo fiscale, sarà primariamente riferita ai periodi d`imposta 2004 e 2005, con particolare riguardo all`economia sommersa e all`evasione di imposte connesse al patrimonio immobiliare.
In questa prima fase di applicazione della norma, il provvedimento del direttore dell`agenzia delle Entrate, firmato il 3 dicembre scorso, individua gli ambiti di intervento nei settori del commercio e delle professioni, in quello urbanistico e del territorio, delle proprietà edilizie e del patrimonio immobiliare, delle residenze fittizie all`estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Per quanto concerne il commercio e le professioni, le segnalazioni riguarderanno: i soggetti che, pur svolgendo un`attività, sono privi di partita Iva; i contribuenti che nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un`attività diversa da quella rilevata in loco; i soggetti che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e quelli che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; infine, coloro che, qualificandosi come enti non commerciali, invece, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
In relazione al settore urbanistico e del territorio, le segnalazioni “qualificate” saranno rivolte ai soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, che non hanno dichiarato redditi derivanti da cessioni immobiliari e ai soggetti che hanno partecipato alla realizzazione di opere abusive, residenziali o industriali, anche se solo in qualità di professionisti o imprenditori.
Nell`ambito del patrimonio immobiliare, i controlli scatteranno in occasione di proprietà edilizie, diverse dalle abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi o abitate da persone diverse dal proprietario, per le quali non risulta registrato nessun contratto di locazione. Inoltre, saranno controllate le posizioni dei contribuenti ai quali è stato notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione Ici o per omessa dichiarazione Tarsu.
Relativamente alle residenze fittizie all`estero, i controlli saranno rivolti ai soggetti che, pur risultando formalmente residenti fuori dal territorio italiano, hanno di fatto nel Comune il loro domicilio e la sede principale dei loro affari e interessi.
Infine, saranno oggetto di controllo i soggetti la cui capacità contributiva si desume maggiore in base alla disponibilità di beni non giustificati dal reddito dichiarato dal contribuente e dal suo nucleo familiare, come nel caso di possesso di aereo da turismo o imbarcazione da diporto, cavalli da corsa o autoveicoli di grossa cilindrata, residenze secondarie o collaboratori familiari, secondo criteri individuati nella tabella di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1992.
Per la trasmissione telematica dei dati e delle segnalazioni, che saranno disponibili solo agli operatori incaricati dei controlli, i Comuni si avvarranno del sistema Siatel, secondo le specifiche tecniche da definire con successivo provvedimento del direttore dell`Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, le informazioni saranno trasmesse in forma cartacea.
Dal canto suo, l`agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni i dati posseduti in Anagrafe tributaria inerenti a: bonifici bancari per ristrutturazioni edilizie, utenze elettriche, di gas e di acqua, nonché i contratti di locazione di immobili.
I Comuni riceveranno telematicamente, ogni trimestre, informazioni sullo stato degli atti di accertamento ai quali hanno partecipato. Alla definitiva riscossione delle maggiori imposte, degli interessi e sanzioni, ai Comuni – che hanno contribuito all`accertamento – verrà destinato il 30% degli importi dei tributi erariali recuperati.
Analogamente, l`agenzia del Territorio scambierà con i Comuni le informazioni concernenti gli aggiornamenti catastali degli immobili – in possesso degli enti locali – con le notizie contenute nella banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari. Anche da questa collaborazione scaturirà, per i Comuni partecipanti all`accertamento, il riconoscimento del 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo.
Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di forme collaborative locali da stabilirsi con protocolli d`intesa fra le varie direzione regionali e i Comuni interessati.