Il Ministero del Lavoro, con la recente circolare 29/1/2008 n.4, ha fornito istruzioni operative all’Inps ed all’Inail per il controllo dei rapporti di lavoro non dipendente esistenti alla data attuale, precisando che la vigilanza su tale fenomeno costituisce priorità di programmazione per l’anno 2008.
E’ quindi, pertanto, logico aspettare nei prossimi mesi un controllo a tappeto su tutte le posizioni esistenti, oltretutto registrate presso gli Uffici del Lavoro e gli Enti previdenziali e, quindi, facilmente individuabili………….. (continua)
Come si ricorderà la “collaborazione a progetto” fu introdotta dalla legge Biagi in sostituzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i famosi co.co.co) che furono contestualmente vietati.
La nuova forma di collaborazione prevede che ad un lavoratore possa essere affidato un progetto specifico od un programma di lavoro da espletare in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione. Il contratto deve essere redatto in forma scritta con l’indicazione della durata, dello specifico progetto o programma di lavoro, il compenso con le modalità di pagamento e le forme di coordinamento con il datore di lavoro, tali da non impedire l’autonomia della prestazione.
La possibilità di apporre un termine al contratto, il mancato riconoscimento al lavoratore della qualifica di dipendente ed il ridotto costo dei contributi previdenziali, ha fatto siche questa forma di inquadramento incontrasse un notevole successo.
Ora però il Ministero ha diramato, con la circolare citata, precise disposizioni di controllare se effettivamente tali contratti siano stati stipulati in funzione di prestazioni realmente autonome, preordinate al raggiungimento di un risultato come vuole la legge, oppure siano semplici simulazioni di rapporti di lavoro subordinato a tutti gli effetti.
Pertanto gli Ispettori dovranno accertare, caso per caso, se le concrete modalità di esecuzione del progetto avvengano realmente senza vincolo di subordinazione. In particolare le prestazioni rese dai lavoratori a progetto dovranno essere “specifiche, non elementari, né ripetitive o predeterminate e devono essere suscettibili di valutazione in base al risultato e non al tempo”. Inoltre non dovranno essere stati rinnovati per un progetto identico al precedente.
Il Ministero del Lavoro indica, a titolo esemplificativo, una serie di mansioni che sarebbero incompatibili con la possibilità di essere espletata in autonomia. Tra di esse, per quanto possa riguardare le farmacie, sono comprese: gli addetti alle pulizie, alla consegne, commessi facchini ed autisti, nonché addetti al lavoro di segreteria e di terminalista.
In tutti questi casi gli ispettori dovranno classificare il collaboratore quale lavoratore subordinato a tutti gli effetti, con l’irrogazione di tutte le sanzioni previdenziali e di collocamento ed il recupero dei contributi omessi.
Pertanto è purtroppo prevedibile aspettarsi una nuova ondata di contenziosi dopo quelli vissuta negli anni scorsi con i collaboratori familiari, conclusasi fortunatamente in modo positivo.