D: Volevo sapere se come farmacisti che siamo stati disoccupati e per questo fruito dell’aliquota di riduzione massima concedibile (85%), ovvero del contributo di solidarietà , quale riduzione che ci è stata applicata.
R: Con Nota n. 8/2008 l’ENPAF ha comunicato agli iscritti che, a causa del loro stato di disoccupazione, per il quale hanno fruito per cinque anni dell’aliquota di riduzione massima concedibile (85%), ovvero del contributo di solidarietà – dal 2009 la riduzione massima dei contributi si riduce al 50%.
Ne caso che tale stato di disoccupazione sia stato interrotto per attività dipendente per più di sei mesi e un giorno nello stesso anno solare è possibile recuperare un anno di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili.
Questi ultimi sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% sia il contributo di solidarietà.
Dunque per i due casi non è possibile fruire separatamente dei cinque anni, in tal modo raggiungendo i dieci anni in quanto devono essere considerati sempre e solo cinque anni, qualunque sia il beneficio contributivo fruito.