Redditometro e Trust

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Prima di analizzare i possibili intrecci tra gli strumenti del redditometro e del trust procediamo ad una loro breve descrizione.
Il c.d. redditometro altro non è che l’indicazione di alcuni beni e/o servizi la cui disponibilità viene considerata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito “l’Ufficio”) quale indice di ricchezza.

Sulla base di tali elementi, l’Ufficio provvede a rettificare il reddito dichiarato dal contribuente tramite l’emissione di un accertamento sintetico.
Per una consultazione dei beni che per l’Agenzia delle Entrate costituiscono indici di ricchezza si può consultare la tabella allegata al Decreto Ministeriale del 10 settembre 1992 aggiornata con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 febbraio 2009, protocollo n. 20996.

Il redditometro si applica a tutte le persone fisiche con esclusione dei soggetti non residenti in Italia anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
Sulla base della disponibilità di tali beni e/o servizi l’amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente a condizione che:
– il reddito complessivo netto presunto sia superiore per almeno un quarto a quello dichiarato dal contribuente;
– la differenza tra reddito dichiarato e reddito presunto, in base agli indici di ricchezza, sussista per almeno due anni consecutivi.
Il contribuente può, comunque, dimostrare che i beni sono in suo possesso per altri motivi, quali, ad esempio, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

L’istituto del trust, invece, è un istituto di diritto anglosassone in cui un soggetto (disponente) trasferisce alcuni suoi beni a favore di un altro soggetto (trustee) i quali li amministra nell’interesse dei beneficiari o per uno scopo preventivamente individuato.
Con la costituzione del trust si verifica la segregazione del patrimonio conferito. Ciò vuol significare che il disponente non sarà più titolare di quel patrimonio apportato nel trust in quanto il nuovo proprietario sarà il trust costituito.
Da qui il sorgere di una domanda: i beni conferiti in trust sono sottratti allo strumento del redditometro?
L’istituzione di un trust e il conseguente effetto della segregazione del patrimonio comporta che i beni conferiti non sono più di proprietà del disponente e quest’ultimo non ne ha alcuna disponibilità
Pertanto, gli stessi beni apportati in trust non possono essere considerati quali indici di ricchezza ai fini dell’emissione di un
accertamento sintetico.

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