Articolo 32 della Manovra Monti – Il testo Completo

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1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291.

Legge 24/12/1993, n 537 Articolo 8
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309
INDICE del d.P.R. n. 309/1990:Articolo 45 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 – legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 11, commi 1 e 2)

Dispensazione dei medicinali
La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.
Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti».

Art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta

1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
i medicinali che, presentando una o piu’ delle caratteristiche
previste dall’articolo 88, comma 1, possono determinare, con l’uso
continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull’imballaggio
esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la
frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
utilizzabile una sola volta».

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1
hanno validita’ limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate
dal farmacista, che e’ tenuto a conservarle per sei mesi, se non le
consegna all’autorita’ competente per il rimborso del prezzo a carico
del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalita’ atte ad escludere l’accesso di
terzi ai dati in esse contenuti.

4. Il medico e’ tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a
medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del
paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono
la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.

5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con
timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della
struttura da cui lo stesso dipende, non ha validita’ ove sia priva
degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del
medico e dei dati relativi alla esenzione.

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