Tra gli oltre 1.700 emendamenti al decreto liberalizzazioni molti riguardano la farmacia. Si conferma la distanza in materia tra Pdl e Pd. Ecco una sintesi di quelli presentati dai due maggiori partiti che sostengono il Governo. Domani l’esame alla Commisisone Industria del Senato.
La Fofi ha diffuso una nota con i contenuti dei principali emendamenti al decreto legge sulle liberalizzazioni riguardanti la farmacia presentati in seno alla Commissione Industria del Senato che li esaminerà a partire da domani pomeriggio. Intanto a seguito di una prima selezione gli emendamenti sono scesi a 1.770 (ad una prima conta superavano i 2.300).
In particolare, dal Pdl sono state formulate diverse modifiche, delle quali le principali volte a:
– modificare il quorum stabilito dal decreto legge, fissandolo in una farmacia ogni 3.500 ovvero 3.800 abitanti e stabilendo che le farmacie da aprire in condizioni particolari rientrino nel numero complessivo derivante dalla revisione secondo il nuovo quorum;
– prevedere che il concorso straordinario sia effettuato sulla base della sola valutazione dei titoli;
– stabilire che attraverso il concorso straordinario, riservato ai farmacisti non titolari, ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e ai farmacisti titolari di parafarmacia, sia assegnato il 50% delle sedi resesi disponibili a seguito della revisione delle piante organiche e che il rimanente 50% sia assegnato attraverso il tradizionale metodo di valutazione per concorso per titoli ed esami a cui possono partecipare i farmacisti con tre anni di iscrizione all’albo;
– prevedere una riserva di sedi farmaceutiche per i farmacisti titolari di parafarmacia e l’assegnazione delle sedi sulla base dello scorrimento alternato di tre distinte graduatorie, una per i farmacisti titolari di parafarmacia, una per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e l’ultima per gli altri concorrenti;
– estendere i tempi a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome per la revisione delle piante organiche da 120 a 180 giorni;
– consentire ai Comuni di esercitare il diritto di prelazione sul 25% delle sedi di nuova istituzione con la contestuale soppressione del comma 4, che prevede che le farmacie istituite nelle stazioni, negli aeroporti, nei centri commerciali, ecc.. siano offerte ai Comuni stessi fino al 2022;
– sopprimere il comma 6, relativo agli orari, ai turni delle farmacie e agli sconti ovvero riferire la misura di liberalizzazione degli orari alla sola fascia diurna del servizio;
– in materia di eredità della farmacia, mantenere il termine precedentemente in vigore di due anni ovvero consentire che il periodo della gestione ereditaria decorra dalla dichiarazione di successione;
– limitare al raggiungimento del settantesimo anno di età la possibilità di assumere la direzione della farmacia;
– sopprimere il comma 11, relativo al Fondo di solidarietà intercategoriale;
– eliminare il comma 12, relativo alla dotazione di personale delle farmacie.
Inoltre figurano diversi emendamenti di interesse per la professione di farmacista, relativi alla possibilità di sconfezionamento dei medicinali industriali, alla soppressione dell’allegato A della Tariffa Nazionale dei medicinali, ai foglietti illustrativi, agli informatori scientifici, al numero programmato della Facoltà di Farmacia ed, infine, in materia di farmacista clinico, ufficio di monitoraggio del rischio clinico e di ulteriori attività professionali del farmacista.
Con riferimento agli emendamenti presentati dal Pd, la Fofi segnala in particolare quelli finalizzati a:
– fissare il quorum in una farmacia ogni 3.000 abitanti, calcolando i resti qualora siano superiori alla metà del parametro;
– prevedere la dispensazione dei medicinali di fascia C al di fuori delle farmacie;
– sanatoria delle parafarmacie di proprietà di farmacisti che abbiano avviato la loro attività prima del 24 gennaio 2012;
– scorrimento alternato di tre distinte graduatorie, una per i farmacisti titolari di parafarmacia, una per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e l’ultima per gli altri concorrenti;
– eliminazione, all’articolo 32 del D.L. 201/2011, del riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, consentendo così la vendita dei medicinali di fascia C senza ricetta a tutti gli esercizi commerciali in possesso dei requisiti di legge a prescindere dalla popolazione del Comune ove sono ubicati;
– sopprimere le disposizioni vigenti in materia di gestione ereditaria delle farmacie;
– limitare la direzione della farmacia al raggiungimento dell’età pensionabile;
– consentire alle parafarmacie di allestire preparazioni galeniche che non prevedano la presentazione di ricetta medica, anche in multipli.