La gestione societaria della farmacia: nuove prospettive

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In attesa delle modifiche in fase di consolidamento del Decreto Liberalizzazioni, si vuole con codesto scritto riassumere le principali connotazioni giuridiche della “societa’ di farmacia” in quanto l’avvenire, stante le norme in attuazione dovrebbe portare all’utilizzo frequente di codesto modulo.

In modo particolare l’articolo 11 del Decreto porterebbe come e’ cognito il termine per l’erede non farmacista per cedere l’esercizio in sei mesi decretando in via sommaria la difficoltà se non la impossibilità di rispettare i tempi, con il rischio assai cospicuo della decadenza.

Ora laddove vi sia la possibilità conferire rectius trasformare la farmacia da ditta individuale a società cio’ rappresenterebbe quasi un obbligo a tutela della norma che limiterebbe in modo sostanziale la trasmissione mortis causa della farmacia esercitata in forma di ditta individuale. Sta di fatto che un termine cosi’ breve, nel caso di presenza di eredi non abilitati comporterebbe quasi automaticamente la decadenza dell’esercizio: i 6 mesi non sono sufficienti ne’ per cedere l’azienda ne’ per una corretta pianificazione familiare, nella quale si devono definire i rapporti e il grado di coinvolgimento della famiglia nell’impresa e le regole di funzionamento di tali rapporti specie in casi di certa complessita’, cito per pure esempio:

a) Presenza di eredi minori: il termine di sei mesi contrasterebbe con la tempistica necessaria per la nomina del tutore, l’accettazione obbligatoria con il beneficio di inventario e le incombenze di rito.

b) Presenza di un erede abilitato e uno no: in sei mesi gli stessi si dovrebbero accordare sulla divisione ereditaria con possibile prevaricazione di uno nei confronti dell’altro nella determinazione in sede della divisione successoria dei valori liquidabili;

c) Mancanza di eredi abilitati: la speculazione potrebbe essere elevatissima e incontrollabile: si deve cedere la farmacia entro 6 mesi, con rischio di offerte elevate all’inizio della trattativa che possono scemare al vicinarsi dei 6 mesi, a quel punto si potrebbe essere costretti ad accontentarsi di una dazione irrisoria in quanto in difetto apparirebbe lo spettro della decadenza;

Ora la norma civilistica cosi’ dispone In via di principio : nelle società di persone ( società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) la morte del socio determina solo lo scioglimento del rapporto sociale tra il socio deceduto e la società, la quale, pertanto, continua tra i soci superstiti, con l’obbligo da parte della società di liquidare entro 6 mesi la quota agli eredi (art. 2284 c.c.).

Con specifici accordi tra soci, patti sociali ad hoc e secondo legge e patti parasociali la decadenza puo’ essere ben allontanata. Vorrei riassumere le caratteristiche della società di farmacia con una serie di quesiti e risposte in modo da farne comprendere, in modo semplice il funzionamento.

1. Quali Tipologie societarie possono essere utilizzate per gestire una farmacia?
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge 362/1991, la titolarità delle farmacie private può essere assegnata, oltre che a singoli farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità anche a:
– società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) costituite tra farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità;
– società cooperative a responsabilità limitata costituite tra farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità. Le società di capitali non possono essere titolari di farmacia.

2. Di quante farmacie può essere titolare una società di farmacisti?
Ciascuna delle società di farmacisti non può essere titolare di più di quattro farmacie.

3. Le società di farmacisti possono essere titolari di farmacie che risiedono in qualsiasi parte del territorio italiano?
La risposta è negativa. Le farmacie gestite da una società devono essere tutte ubicate all’interno della provincia nella quale la società ha sede legale. La sede legale delle società di persone e delle società cooperativa a responsabilità limitata è unica ed è quella indicata nell’atto costitutivo la quale può anche non coincidere con la sede operativa ed eventualmente con la sede effettiva nella quale venga svolta l’attività di direzione e amministrativa.

4. Ogni società di farmacisti da quanto soci deve essere partecipata?
L’art. 7, al comma 3 della legge 362/1991 prevede che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata ad uno dei soci e al successivo comma 4 bis che ogni società possa essere titolare dell’esercizio di quattro farmacie ubicate nella stessa Provincia. Il Ministero della Salute con nota n. 383-9 del 2008 ha affermato che le società di farmacisti non possono avere un numero di soci inferiore al numero di farmacie gestite dalla società medesima, in modo da consentire la preposizione, a ciascuna farmacia, di un direttore che sia anche socio della società.

5. Le società di farmacisti possono svolgere altre attività od essere titolari di altri esercizi commerciali?
Le società di farmacisti devono avere per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Pertanto, tale tipo di società non può essere titolare, ad esempio, di una parafarmacia, di altri esercizi commerciali o di altre attività imprenditoriali. Tuttavia, il codice dei medicinali ad uso umano, ha derogato parzialmente la norma sull’esclusività dell’oggetto sociale, stabilendo che le società di farmacisti possono svolgere attività di distribuzione

6. Il socio di una società di farmacisti può detenere quote in altre società di farmacisti?
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 248/06, il farmacista, socio di una società di farmacisti, non poteva avere partecipazioni in altre società proprietaria di farmacie. Successivamente, la legge sopra citata ha consentito al socio di società di farmacisti di acquisire quote anche in altre società di farmacisti titolari di farmacia, senza alcun limite quantitativo o territoriale.

7. La partecipazione alla società di farmacisti con quale attività è incompatibile?
La partecipazione alla società di farmacisti è incompatibile6: a) con qualsiasi attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Si ricorda che le modifiche introdotte dalla legge 248/20067 consentono al socio di società di farmacisti di essere titolare, qualora autorizzato, di una ditta di distribuzione all’ingrosso di medicinali.

8. Il socio di una società di farmacisti che sia anche direttore o collaboratore di una farmacia può avere partecipazioni in altre società di farmacisti?
Si pone il problema dell’esatta interpretazione della seguente norma “la partecipazione alle società(…) è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”. Il Ministero ha affermato che l’art. 8, comma 1, lett b) vieta al socio di società di farmacisti di ricoprire la carica di direttore o collaboratore di altra farmacia a titolarità individuale o comunque di farmacia diversa da quella o da quelle di cui risulta titolare la società o le società di cui è socio. Conseguentemente il farmacista socio che ricopra la carica di direttore o collaboratore di farmacia può possedere partecipazioni anche in altre società di farmacisti.

9. Al trasferimento delle quote societarie si applicano le restrizioni previste dall’art. 12 della legge 475/1968 sul trasferimento di farmacia?
Il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, con propria nota prot. n.11361-P-23/03/2009 DGFDM ha affermato che tali restrizioni non si applicano al trasferimento di quote societarie.

Conseguentemente,
– il socio di società di farmacisti che abbia ceduto la propria quota può acquisire la proprietà di una farmacia anche dopo due anni dalla cessione delle quote, senza che debba aver svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria nel biennio successivo alla cessione;
– il socio di società di farmacisti può cedere le proprie quote ad altri farmacisti senza limiti temporali e quindi senza che debbano trascorrere tre anni dalla acquisizione delle quote;  non ci sono limiti temporali neanche per cambiare completamente la compagine sociale (tutti i soci trasferiscono le proprie quote ad altri soci) o per effettuare una trasformazione di forma societaria (ad esempio, una trasformazione da s.n.c. in s.a.s);
– il socio di una società di farmacisti che abbia ceduto la propria quota può concorrere all’assegnazione di una farmacia senza che debbano trascorrere dieci anni dall’atto di trasferimento delle quota stessa;

In ogni caso la cessione della quota da parte di un socio di una società di farmacisti incontra i seguenti limiti previsti dal codice civile:
• il consenso degli altri soci alla cessione delle quote, se non diversamente stabilito nell’atto costitutivo (art. 2252, codice civile);
• il divieto per il socio di partecipare ad altra società concorrente, senza il consenso degli altri soci (art. 2301, codice civile).

 

Dr. Marino Mascheroni
STUDIO MASCHERONI
Consulente in Legislazione Farmaceutica e Tributaria.
Membro Associazione Giuristi e Consulenti Legali Italiani
Associato Istituto Nazionale Tributaristi
Contabilita’ per farmacie, aziende e professionisti.

1 COMMENT

  1. Buonasera, grazie per l’articolo interessante ed utile, avrei una domanda, questa affermazione: “il socio di una società di farmacisti che abbia ceduto la propria quota può concorrere all’assegnazione di una farmacia senza che debbano trascorrere dieci anni dall’atto di trasferimento delle quota stessa”
    è valida anche per i nuovi concorsi straordinari?
    Posso quindi associarmi con un ex-socio di società titolare di farmacia che ha ceduto la quota prima della scadenza della consegna del bando?

    La ringrazio per l’attenzione
    Cordiali Saluti
    Francesca

  2. Se vincessi associandomi con due soci una farmacia in una regione o provincia diversa da quella in cui è localizzata la farmacia presso la quale lavoro come collaboratore con mia sorella anche lei collaboratrice di cui mio padre è titolare quale assetto societario è consigliabile dare alla nascente associazione e in quale forma societaria dovrei trasformare l’attuale impresa familiare affinchè possa mantenere entrambi le partecipazioni ( ammesso che ciò sia possibile ) considerando che mio padre potrebbe decidere a breve di lasciare la titolarità e mio figlio e al primo anno della facoltà di farmacia ?
    Rigraziandola anticipatamente la saluto

  3. Se vincessi con due soci a me associati una farmacia in una regione o provincia diversa da quella in cui è localizzata la farmacia presso la quale lavoro come collaboratore con mia sorella anche lei collaboratrice di cui mio padre è titolare quale assetto socetario è consigliabile dare alla nascente associazione e in quale forma socetaria devo trasformare l’attuale impresa familiare affinchè possa mantenere entrambi la parecipazioni ( ammesso che ciò sia possibile ) considerando che mio padre potrebbe decidere a breve di lasciare la titolarità e mio figlio e’ al primo anno di univesità .

  4. Come organizzare una società con un titolare con due figli farmacisti e uno no,considerando l ‘avvio anche di una nuova parafarmacia?

  5. Mio padre,ultrasessantacinquenne ed in pensione , ha gia’ acquistato e venduto 2 volte la titolarita’ nella sua vita professionale. Puo’ costituire una societa’ con me ?

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