Circolare 5 marzo 2012
Uff.-Prot.n° UL.BF 3903/96/F7/PE
Oggetto: DDL AS 3110: Sintesi del Servizio Studi del
Senato. Interpretazione norma su direzione
farmacia (capoverso 17 articolo 11).
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
Come è noto l’emendamento governativo recentemente approvato dal Senato al disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” prevede al comma 17 dell’art. 11 la seguente norma: “La direzione della farmacia privata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362 e dell’articolo 11 della legge n.475 del 1968, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale”
In merito a tale comma, un documento del Servizio studi del Senato recante la Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione (allegato n.1), poi approvate dal Senato, fornisce l’esatta interpretazione della norma, affermando che “L’emendamento 11.100 (testo 2) propone altresì l’inserimento nell’articolo 11 in esame delle seguenti modifiche:
( omissis)
si esclude che la direzione della farmacia privata – nei casi di società di farmacie o di sostituzione provvisoria chiesta dal titolare – possa essere mantenuta dopo il conseguimento del requisito di età pensionabile (capoverso 17)”
Pertanto l’interpretazione della norma che allo stato appare più convincente è quella che impedisce al direttore socio di società di farmacisti di cui all’art. 7 della legge 362/1991 e al direttore sostituto del titolare, nei casi tassativamente previsti dall’art.11 della legge 475/1968, di mantenere la direzione della farmacia dopo il conseguimento del requisito di età pensionabile.
I commi 3 e 4 dell’art. 7 della legge 362/1991 disciplinano la direzione della farmacia gestita in forma societaria e la sostituzione temporanea del direttore della predetta farmacia nei casi previsti dall’art. 11 della legge 475/1968. Poiché si potrebbe comunque verificare il caso in cui nell’ambito
della società tra farmacisti nessun socio sia in possesso dei requisiti di età per dirigere la farmacia, per esempio nel caso di una società costituita da due soli soci ultrasessantacinquenni, che gestisca un’unica farmacia, tale questione è stata sottoposta al vaglio del prof. Massimo Luciani.
Inoltre, si ricorda che i casi di sostituzione del titolare previsti dal citato articolo 11 della legge n. 475/1968, sono i seguenti:
a. per infermità;
b. per gravi motivi di famiglia;
c. per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d. a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e. per servizio militare;
f. per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g. per ferie.
In conclusione, la norma in oggetto non si applica alla conduzione imprenditoriale economica e professionale del titolare di farmacia privata, che è da tenere distinta dalla “direzione della farmacia”, sopra indicata.
Pertanto, il titolare della farmacia non è obbligato a lasciare la conduzione imprenditoriale economica e professionale della farmacia al raggiungimento dell’età pensionabile.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA
Riportiamo per completezza anche la domanda cha ha posto Pasquale Sechi: Chi dà l’autorizzazione alla conduzione imprenditoriale economica e professionale del titolare di farmacia privata? e chi invece dà l’autorizzazione alla “direzione della farmacia”, e soprattutto che cosa comporta la revoca dell’autorizzazione alla “direzione della farmacia”?
MA CHE SENSO HA IL PENSIONAMENTO DEL SOCIO E NON QUELLO DEL TITOLARE UNICO, SE L’ARTICOLO SIGNIFICA CIO’ CHE DICE FEDERFARMA E’ UNA BUFFONATA, IL SOCIO E’ PENSIONABILE E IL TITOLARE NO? E’ UN CONTROSENSO PAUROSO. VUOL DIRE AGGRAPPARSI ALLA VIRGOLA.