Spesa farmaceutica territoriale. Aifa rivede la Determinazione per il ripiano


Tra le modifiche, passa dallo 0,76% allo 0,73% lo sconto a carico del farmacista e del grossista, con decorrenza dal 1° marzo 2012 e per la durata di sei mesi, salvo mancato recupero  del ripiano di competenza. Ecco il testo della Determinazione modificata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

06 MAR – Cambiano le modalità di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. L’Aifa ha infatti apportato alcune modificazioni alla determinazione 7 febbraio 2012 prevedendo, in particolare, che lo sconto dovuto dalle farmacie al Ssn sia rideterminato nella misura dello 0,73% (anziché 0,76%) e trovi applicazione dal 1° marzo 2012 e per la durata di sei mesi, salvo mancato recupero del ripiano di competenza.
La quota di spettanza dovuta al farmacista passa invece dal 29,66% dal 29,69%, mentre quella del grossista è confermata al 2,93.

Dal 1° settembre 2012, comunque, salvo mancato recupero del ripiano di competenza, lo sconto disposto a carico dei farmacisti e del grossista ritornerà allo 0,64% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’Iva. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista saranno rispettivamente pari al 29,77% e al 2,94% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’Iva.

Ecco il testo integrale delle modifiche
 alla Determinazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2012.


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