Tegola dal Ministero: pianta organica abolita dalle liberalizzazioni


Il comma 17 sulla direzione della farmacia? Riguarda tutti i titolari privati, non soltanto le società di gestione o le sostituzioni. Il comma 1 lettera c che affida ai comuni l’indicazione delle “zone” dove devono essere ubicate le nuove farmacie?

Significa di fatto l’abolizione della Pianta organica. Assesta due bei ceffoni alle farmacie private il parere con cui ieri il ministero della Salute (nella foto la sede) ha chiarito alle Regioni quale lettura andasse data ai passaggi più controversi dell’articolo 11 del decreto liberalizzazioni. Due manrovesci che rischiano di lasciare lividi duraturi, perché l’interpretazione dell’ufficio legislativo del dicastero fa passare di colpo in second’ordine quella che finora pareva la botta peggiore del provvedimento, il quorum a 3.300 abitanti.
E sì che c’erano state avvisaglie. Soprattutto su quella lettera c del comma 1 spuntata alla chetichella nel corso del voto in commissione Industria del Senato. «Abbiamo abolito la Pianta organica» aveva commentato il Pd dopo il sì dell’aula; non cambia un bel niente, era stata la risposta di Federfarma e Fofi sulla scorta dei commenti di esperti e legali. Per il Ministero, invece, le cose cambiano eccome: «La disposizione» si legge nel parere «è diretta a eliminare la “pianta organica” delle farmacie e le procedure correlate». In caso di apertura di una nuova farmacia, quindi, il Comune non dovrà più «definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun esercizio», né rispettare la «perimetrazione delle sedi già aperte»; le uniche indicazione da rispettare sono quelle di «un’equa distribuzione sul territorio» degli esercizi e «l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate», rispetto alle quali «l’individuazione delle “zone”» cui fa riferimento il decreto «può quindi avvenire anche in forma assai semplificata, per esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti». Sparisce quindi la Pianta organica e sparisce anche la sede, mentre rimangono i 200 metri da farmacia a farmacia: «È da ritenere la distanza minima debba ancora essere rispettata» scrive infatti il Ministero «perché nel modificare l’articolo 1 della legge 475 del 1968, è stato lasciato immutato il comma 7 con il quale si stabilisce che ogni nuovo esercizio deve essere situato a una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri». Basterà per rabbonire i titolari?

Via Farmacista33


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