Liberalizzazioni farmacie. I chiarimenti del ministero della Salute alle Regioni

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Il ministero risponde ai quesiti delle Regioni sul decreto. Come individuare le nuove zone di ubicazione delle farmacie. Diritto di prelazione dei Comuni e sulla definizione di “titolari di farmacie soprannumerarie”. Precisazioni, infine, sull’obbligo di rinuncia della direzione della farmacia dopo i 65 anni.

21 MAR – Arrivano dal Capo Ufficio Legislativo del ministero della Salute i chiarimenti alle Regioni su quattro quesiti riguardanti l’interpretazione di alcune norme contenute nell’articolo 11 del decreto liberalizzazioni riguardante le farmacie (vedi documento allegato).

Il primo punto, in particolare, riguarda l’individuazione delle nuove zone di ubicazione delle farmacie. Secondo il Capo Ufficio Legislativo, la norma “è inequivocabilmente diretta ad eliminare la ‘pianta organica’ delle farmacie”. Ma, più precisamente, a modificarne la procedura di elaborazione, prevedendo che il parametro della popolazione sia utilizzato al solo fine della determinazione del numero delle farmacie del comune, individuando anche in maniera semplificata dove aprire la nuova farmacia.

Mentre per quanto riguarda l’età pensionabile e l’obbligo di rinuncia della direzione di farmacia, il Capo Ufficio Legislativo sottolinea che allo stato attuale la norma si riferisce al compimento del 65mo anno di età, come previsto dal vigente regolamento di previdenza Enpaf. Tuttavia, sottolinea il Capo Ufficio Legislativo, sui tempi di attuazione va rilevato che la norma “non stabilisce un termine per l’ottemperanza al limite di età introdotto per la direzione della farmacia, ma neanche prevede una conseguenza immediata (ad esempio, la chiusura dell’esercizio) per le farmacie che, al momento dell’entrata in vigore della disposizione, si trovino in una condizione non conforme al nuovo requisito di legge”. In questo caso, “tenuto conto del prevalente interesse pubblico a non interrompere il servizio farmaceutico”, l’autorità sanitaria “dovrà diffidare i titolari di dette farmacie ad adempiere all’obbligo di legge entro un breve termine”. Ferma restando, però, “la possibilità dell’autorità locale competente di disporre, vigente ai sensi della normativa, provvedimenti che incidono sull’apertura della farmacia, in quanto non più rispondente ai requisiti di legge”.

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