QUESITO – Il riassorbimento della sede in soprannumero nell’art. 11 del dl. liberalizzazioni

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Alla luce  del DL “liberalizzazioni”, chiedo lumi per il criterio topografico e/o della distanza in un comune di circa 11.000 abitanti ed esattamente per il “riassorbimento” previsto dall’art. 2 comma 2° della Legge 362/1991. In particolare, l’apertura di nuove sedi con il quorum fissato a 3.300 abitanti per farmacia, impone alla Regione di provvedere, automaticamente e prioritariamente, al riassorbimento della farmacia in soprannumero?

Almeno astrattamente la riduzione del quorum a 3300 abitanti non incide sull’area applicativa del criterio topografico, e quindi nei comuni con popolazione inferiore a 12500 abitanti tale criterio è tuttora in principio utilizzabile, sia pure nel noto limite di una sola farmacia.

Per di più, e in questo senso si è talora espressa la giurisprudenza amministrativa (illustrando comunque la tesi con argomenti che perlomeno in tale circostanza non appaiono privi di fondamento), quando l’aumento della popolazione o, come in questo caso,  la drastica (e del tutto incomprensibile quanto asistematica) riduzione – da 5000 a 3300 – del quorum comporti in un comune “minore” (proprio quello cui Lei si riferisce)  l’istituzione di una o due nuove sedi con il criterio demografico, potrebbe non rivelarsi affatto scontato (né “automatico”  o “prioritario”,  come  si legge nel quesito) il preventivoriassorbimento (nel numero complessivo delle sedi corrispondenti al nuovo rapporto limite) della sede in soprannumero ora prevista nella p.o. di quel comune.

Infatti, il riassorbimento contemplato nel secondo comma dell’art. 104 TU. (secondo il testo  modificato dall’art. 2 della l. 362/91) riguarda bensì tutte le farmacie in soprannumero istituite con il criterio topografico o della distanza(rurali o urbane che siano, nonostante l’incredibile avviso diverso di cui abbiamo parlato tante volte), ma soltanto quando la sede soprannumeraria riguardi un comune con oltre 12500 abitanti, per il quale, cioè, quel criterio era – e naturalmente lo è ancor oggi, dopo la definitiva entrata in vigore  dell’art. 11 del dl. liberalizzazioni – inapplicabile.

Senonché, su questo punto ha avuto modo di intervenire – con il pur discutibile (e molto discusso) “parere” del 21 marzo u.s. – l’ufficio legislativo del Ministero della Salute (che almeno qui sembra dunque pensarla in termini condivisibili dai titolari di farmacia), sottolineando che “l’applicazione del nuovo parametro previsto dal novellato art. 1, comma 1 della legge n. 475/1968 (si tratta evidentemente del quorum di 3300 abitanti) amplierà nella maggior parte dei comuni il numero delle farmacie spettanti in base al criterio della popolazione, con conseguente riassorbimento, nella determinazione di tale numero, di farmacie aperte sulla base del criterio topografico o della distanza di cui all’articolo 104 del testo unico delle leggi, sia prima, sia dopo l’entrata in vigore della l. 362/1991”.

Secondo il “parere”, pertanto, nel Suo caso la farmacia ora risultante in soprannumero nel comune dovrebbe essere (anch’essa) riassorbita e quindi riparametrata, unitamente alle sedi in numero, con riguardo al nuovo rapporto limite di 3300 abitanti.

È l’avviso di un ministero (dove, come si vede, non c’è alcuna distinzione tra farmacie rurali e urbane, né tra criterio topografico e criterio della distanza…) che, se  potrà valere poco o nulla dinanzi al giudice amministrativo, fungerà però certamente da linea guida nell’elaborazione  dei “dati” (come li definisce l’art. 11)  relativi a questa “revisione straordinaria” (o simile) della  “pianta organica” (o simile) delle farmacie  che  gli  8000 comuni dovrebbero trasmettere alle Regioni entro il prossimo 24 aprile.

Nei fatti, insomma, le cose potrebbero andare proprio  nella direzione che Lei auspica.

Gustavo bacigalupo

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