A gennaio di quest’anno ho conferito la farmacia in una snc con un amico e collega, e nel 2013, secondo gli accordi tra noi, la società avrebbe dovuto pagare, a titolo di imposta sostitutiva, il 12% di un consistente valore di avviamento dell’azienda conferita, così da ammortizzarlo già da quell’anno e conseguire un buon risparmio fiscale.
Ma proprio in questi giorni il mio socio ha manifestato l’intenzione di uscire dalla snc per serie ragioni personali e questo mi costringerebbe in pratica a riprendermi la farmacia; il commercialista mi ha avvertito che versare a giugno del prossimo anno quel 12% sarebbe inutile, perché, con il ritorno della farmacia a mio nome, perderei il diritto di ammortizzare l’avviamento. E’ vero?
L’esame del quesito rende necessaria qualche precisazione preliminare riguardante il settore specifico della farmacia, che potrebbe essere stato qui trascurato.
Dunque, il recesso del socio (ma potrebbe essere preferibile, per ragioni fiscali, ricorrere a una soluzione diversa dal recesso) renderebbe Lei unicosocio per un periodo però non superiore a sei mesi (perché così prescritto sia dalla l. 362/91 che dal cod.civ.), entro i quali, perciò, la società – sul piano civilistico – andrebbe sciolta (per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro quel termine) con la verosimile contestuale assegnazione a Suo nome e favore della farmacia sociale.
Il che, evidentemente, comporterebbe però – dal punto di vista amministrativo – il trasferimento della titolarità dell’esercizio (dalla snc a Lei), quel che nel caso di specie non è invece consentito, perché, stando almeno al quesito, non si è ancora compiuto il triennio (dall’acquisizione della titolarità da parte della società) previsto dalla legge.
Lei potrebbe quindi individuare un altro farmacista che acquisisca (anche fiduciariamente, ma in ogni caso con l’obbligo della retrocessione a Suo favore) la proprietà di una quota anche modestissima del capitale sociale, e la detenga fino alla scadenza del triennio; decorso quest’ultimo, la questione potrà finalmente essere definita secondo l’iter sopra accennato e oggi, come detto, ancora precluso.
Scendendo ora nello stretto merito del quesito, il timore espresso dal Suo commercialista sulla perdita del beneficio dell’ammortamento del valore di avviamento (su cui la snc dovrà pagare l’imposta sostitutiva del 12%) tiene probabilmente conto della norma antielusiva della legge finanziaria 2008 secondo la quale, nell’ipotesi di realizzo dei beni (per i quali si è appunto scontata l’imposta sostitutiva) anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione (nel Suo caso, quindi, anteriormente al 1° gennaio 2017), i benefici relativi alla “rivalutazione” vengono rimossi, con la conseguenza che la cessione dell’azienda, una volta “rivalutato” il suo avviamento , genera una plusvalenza (assoggettata ad irpef) che va determinata quale differenza tra il valore del bene al momento della cessione e quello iscritto in bilancio al costo di acquisizione e non più a quello “rivalutato”.
Ora, prescindendo dalla necessità di attendere comunque il decorso di quei tre anni (che porterebbe la vicenda quasi fuori da qualunque profilo di “antielusività”), bisogna ricordare che il Fisco ha recentemente precisato che i beni si intendono realizzati nei casi di cessione, assegnazione ai soci, oautoconsumo, mentre non danno luogo a realizzo di plusvalenza i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (come, testualmente, le fusioni, le scissioni e i conferimenti), le quali consentono invece di conservare i benefici relativi alla “rivalutazione” dei beni assoggettati all’imposta sostitutiva del 12%.
Senonché, anche lo scioglimento di una società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, con contestuale assegnazione dell’azienda all’unico socio, non dà luogo -come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 54/E del 2002 – all’emersione di alcunaplusvalenza imponibile a condizione, però, che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale mantenendo inalterati i valori dei beni pervenuti dalla società.
In ultima analisi, il socio assegnatario dell’azienda sociale, neo-imprenditore individuale, subentrando senza soluzione di continuità nella stessa posizione fiscale della società, dovrebbe vedersi riconosciuto il diritto di portare in deduzione dal reddito della farmacia, dal 2013 in poi, le quote di ammortamento dell’avviamento “rivalutato” in capo alla società.
Tuttavia, è doveroso avvertire – e questa potrebbe essere la ragione di un altro dubbio del Suo commercialista – che l’Agenzia delle Entrate potrebbe non essere di quest’avviso, e ciò non tanto per quel che riguarda l’assegnazione dell’azienda al socio superstite ai fini del calcolo del periodo triennale di “osservazione” sui beni rivalutati, quanto piuttosto per la possibilità stessa di trasferire l’avviamento, così come rivalutato in capo alla società, al nuovo titolare dell’azienda e, conseguentemente, il diritto di quest’ultimo alla deduzione delle relative quote di ammortamento.
In un recente documento di prassi, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che, in caso di conferimento di un’azienda che abbia iscritto in bilancio un avviamento rivalutato in base ad una precedente operazione di conferimento, l’avviamento non si trasferisca fiscalmente al soggetto conferitario anche ove sia incluso nel valore delle attività dismesse ricomprese nel bilancio di cessione.
In sostanza, sempre secondo l’Agenzia, l’ammortamento fiscale dovrebbe continuare in capo al soggetto conferente, anche se questi, come appena detto, lo ha inserito tra le attività cedute.
L’Agenzia ritiene insomma che la posta di avviamento iscritta nel bilancio del soggetto conferente sia “intrasferibile” nelle operazioni di conferimento; convinzione, a dire il vero, discutibilissima, sia perché l’avviamento non può essere separato dall’azienda, costituendone, come noto, una qualità intrinseca; sia perché non vi sono divieti all’iscrizione dell’avviamento, se al momento dell’acquisto dell’azienda è stata pagata una somma a questo titolo. L’avviamento, quindi, rappresenta una posta dell’attivo dell’azienda ceduta che ben può essere ricompreso tra le altre attività trasferibili relative all’azienda stessa.
Ora, se l’Agenzia estendesse queste sue considerazioni anche all’ipotesi che qui ci interessa, dell’assegnazione dell’azienda sociale al socio superstite, che pure, al pari del conferimento, realizza un trasferimento di titolarità dell’azienda da un soggetto (la società sciolta) ad un altro (il socio assegnatario), si dovrebbe concludere che quest’ultimo non possa portare in deduzione le quote dell’ammortamento rivalutato in capo alla società dato che tale posta non verrebbe trasferita con l’assegnazione al socio e ciò – si badi – anche se quest’ultimo passaggio si verificasse dopo la scadenza del triennio di “osservazione” fiscale sui beni oggetto di affrancamento poiché, a ben guardare, quello che sosterrebbe l’Agenzia sarebbe proprio l’intrasferibilitàtout court del bene-avviamento in operazioni del genere.
Certo è che il trasferimento dell’azienda, determinando l’estinzione del soggetto cedente (la società sciolta), provocherebbe in tal modo l’irrecuperabilità delle quote di ammortamento a fronte di un’imposta sostitutiva già versata. In sostanza, l’effetto sarebbe quello di una doppia tassazione.
Anche per questo motivo, a nostro parere, dato che l’assegnazione dell’azienda sociale al socio superstite, risolvendosi in una mera “trasformazione” formale della stessa azienda, da società a ditta individuale, non costituirebbe in alcun modo realizzo di ricchezza (diversamente da quello che accadrebbe con la cessione ad un soggetto terzo), non dovrebbe essere messo in discussione il subentro del nuovo titolare nella stessa posizione fiscale della società, ivi compreso l’avviamento “affrancato”, e pertanto neppure il diritto di questi di continuare la deduzione delle quote di ammortamento sullo stesso.
Naturalmente, giova ribadirlo, non possiamo escludere che un tale comportamento non incorra nella censura di qualche verificatore ed anche per questo sarebbe opportuno ricorrere ad una soluzione diversa dall’auto-assegnazione della farmacia (come, ad esempio, quella prospettata all’inizio del quesito) che concili le esigenze di continuità dell’azienda sociale sia sotto il profilo amministrativo che dal punto di vista fiscale.
Franco lucidi