QUESITO – Liberalizzazione farmacie

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Buonasera,
in riferimento all’imminente concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, vorrei chiarirmi le idee sulla possibile o meno trasmissione agli eredi della eventuale sede farmaceutica ottenuta; questo sia nel caso in cui si decida di partecipare, come persona singola sia in società, al concorso.
Anticipatamente ringrazio
Monica Picca (farmacista collaboratrice)

—–La risposta è già presente nella norma di legge approvata il 24 di marzo 2012:

Primo caso:
Partecipazione al concorso a titolo personale. L’eventuale vincita di una sede determina la costituzione di una ditta individuale e pertanto ne deve rispettare le leggi: non può essere alienata se non siano trascorsi tre anni dall’autorizzazione conseguente alla vincita (cfr art.7 legge 362/91)
In caso di premorienza entra in campo la nuovissima normativa che consentirà agli eredi non farmacistil’alienazione della stessa entro sei mesi dall’avvenuta accettazione dell’eredità della sede: in tal caso non è contemplabile il limite dei 3 anni di titolarità. Qualora vi sia un erede farmacista regolarmente idoneo o per aver superato un concorso abilitante o per avere lavorato com e dipendente o in forma societaria comunque documentata, potrà effettuare il subentro.

Secondo caso:
partecipazione al concorso in associazione ad altri farmacisti.
L’eventuale vincita e conseguente assegnazione di una sede vincola i soggetti che hanno precostituito la società a non alienare le loro quote e a condividere l’assetto societario per 10 anni. Ovviamente è fatta salva la premorienza del socio. In tal caso si presume gli eredi se farmacisti possano subentrare nella società. Nel caso non vi siano eredi farmacisti, è presumibili che gli aventi diritto possano alienare la loro quota ai soci restanti o, a un terzo proposto dagli eredi ed accettato . Trascorsi i 10 anni , ovviamente i soci sono liberi di qualsivoglia modifica di assetto o addirittura di trasformazione in ditta individuale con l’acquisizione delle quote da parte di un solo socio. Di fatto i lproblema dell’ereditarietà, tanto osteggiato da chi non è ancora titolare diventerà il vero problema per costoro in quanto limiterà notevolmente la costituzione di società di comodo.

Dott. Pasquale  Sechi
La Casa dei Farmacisti

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