La vettura tuttora non intestata alla farmacia, gestita in forma individuale, può essere ora inserita come bene strumentale dell’esercizio oppure questo è precluso?
Ai sensi dell’art. 65, comma 3-bis del T.U.I.R. possono essere intestati alla farmacia, oltre naturalmente ai beni strumentali necessari per l’attività ( tra i quali figura indubbiamente l’autovettura) acquistati direttamente per questo scopo, anche quelli che provengano dal patrimonio personale dell’imprenditore, e quindi acquistati originariamente allo scopo di essere destinati all’uso “privato”, personale o familiare, dell’imprenditore.
L’”immissione” – questo è il termine “tecnico” – avviene iscrivendo il bene tra le attività dell’impresa che figurano nell’inventario (e, quindi, nel bilancio) da redigere secondo le disposizioni del codice civile (art. 2217 ) e non comporta emersione di alcun provento tassabile.
Il costo “di partenza” riconosciuto ai fini fiscali è quello determinato in base alle disposizioni di cui al DPR 23/12/1974 n. 689, il quale prescrive all’art. 4 che per i beni mobili iscritti in pubblici registri – quali, per l’appunto, le autovetture – debba farsi riferimento al prezzo indicato nell’atto di acquisto eventualmente maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.
In pratica, quindi, bisognerà risalire al prezzo sostenuto al tempo dell’acquisto del mezzo documentato dalla fattura del concessionario o da altro documento (come una ricevuta, ove il mezzo sia stato acquistato di seconda mano da altro privato); le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione, considerando, però, già ammortizzate le quote inerenti agli anni trascorsi dall’acquisto del bene fino a quello della sua iscrizione in bilancio.
Così, ad esempio, se l’autovettura è stata acquistata nel 2008, e considerando un periodo di ammortamento di 6 anni (dato che per il primo e il sesto anno l’aliquota massima del 25% è ridotta della metà), non potranno essere dedotte fiscalmente le quote degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, rispettivamente per il 12,50% per il 2008 e del 25% per ciascuno degli anni2009, 2010 e 2011; rimarrà da dedurre, insomma, la quota del 25% per il2012, e quella pari al residuo 12,50% (del costo inserito in bilancio) per il2013.
Stefano civitareale