Ancora sulla direzione: i chiarimenti ministeriali e i nodi ancora da sciogliere

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Una nota del Ministero della salute ha chiarito che nell’impossibilita’ di sostituire il socio direttore di farmacia con altro socio, la direzione puo’ essere  affidata, in espressa deroga alla Legge 362/1991 anche ad un farmacista non socio.

Il ministero rileva che con l’articolo 11, comma 17 del D.L 1/2012 come sostituito dalla Legge 27/2012, che ha previsto per il farmacista, al raggiungimento dell’eta’ pensionabile, l’obbligo di affidare la direzione della farmacia ad altro farmacista avente i requisiti di legge “ il legislatore ha previsto (sia pur implicitamente) una nuova ipotesi di sostituzione nella direzione della farmacia, applicabile a tutte le farmacie private.”

Cio’ secondo l’autorevole parere comporta che in caso di societa’ in cui i soci siano over 65 anni entrambi ovvero uno over e l’altro incompatibile alla direzione, per esempio in quanto perche’ direttore di altra farmacia, la direzione puo’ essere affidata anche ad un terzo farmacista senza l’obbligo di farlo socio (dipendente, libero professionista, associato).

Le soluzioni quindi appaiono diverse per far fronte alla contestabile norma:

In caso di societa’ esistente

a)      L’affidamento della direzione ad un collaboratore;

b)     L’ingresso, se gradito di un nuovo socio.

In caso di ditta individuale

a)      L’affidamento della direzione ad un collaboratore;

b)     La costituzione di un societa’ con un socio direttore anche per quota minima.

Perche’ preferire la società laddove i costi lo permettano e il socio sia di gradimento?

Il problema e’ sempre il medesimo, quasi un tormentone per chi scrive: quella parte del decreto alla quale si da poco peso: la norma successoria che impone la vendita della farmacia caduta in successione con eredi non farmacisti nel termine di sei mesi dalla presentazione della denuncia di successione.

Bisogna guardare al periodo in cui siamo e che la farmacia sta vivendo: i due anni che concedeva il decreto Bersani erano già pochi, ma l’anno e mezzo che concede il novato decreto sono nulla se si mette insieme il lasso di tempo per cedere e la speranza di ottenere oggi un equo valore di cessione: e’ fuori dubbio che l’azienda farmacia con le sedi a concorso, la libera parafarmacia, il calo di redditivita’ oggi possa valere molto meno di quanto poteva valere fino a due anni o meno or sono, e avere poco tempo facilita le speculazioni e allora bisogna guardare al domani anche se lontano.

E’ ben cognito che titolare di una farmacia puo’ anche essere una società di persone (Società in nome collettivo  o in accomandita semplice) .

Tali società ed  in particolare la Società in nome collettivo si fonda su un principio di comunione unificata e  le regole sono stabilite da un contratto tra i soci  che è rappresentato dall’atto costitutivo tanto è che  non è possibile trasferire la quota di partecipazione di ciascun socio senza il consenso degli altri  soci, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte.

Se, infatti, muore uno dei soci, la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi perché ciò possa avvenire occorre  il consenso sia degli eredi che de i soci superstiti.

Si ponga attenzione qui l’articolo 7 si allinea con il disposto civilistico di cui all’articolo  2284 del codice civile che afferma: “Salva contraria disposizione del contratto in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuare il rapporto sociale con gli stessi e questi vi acconsentano.”

Le conseguenze della morte del socio possono essere diversamente regolate. Di norma la morte di un socio determina lo scioglimento del rapporto con il socio defunto e attribuisce agli eredi il diritto alla liquidazione della quota, ma i soci superstiti possono anche sciogliere la società, ma i tempi sono diversi: i tempi per l’estromissione del socio non farmacista non devono coincidere e possono non coincidere con quelli di liquidazione.

Quindi la clausola contenuta nell’atto costitutivo di una società  in cui preventivamente si stabilisce che in caso di decesso di un socio, la società continui automaticamente con gli eredi dello stesso , non opera automaticamente, ma richiede pur sempre che l’erede vi acconsenta e che chiaramente accetti l’eredità devoluta. Per tanto l’acquisto delle quote si verifica per successione ereditaria e non iure proprio per effetto del patto sociale.

Ne discende che per evitare che l’erede venga liquidato e non possa di conseguenza entrare nella compagine sociale della società farmacia, è necessario che l’atto costitutivo preveda la continuazione dell’erede ai sensi della Legge 362  a patto che  questi accetti l’eredità altrimenti, e la successiva è la regola in assenza di pattuizioni contrarie, il socio superstite può procedere all’estromissione degli eredi procedendo alla liquidazione delle loro spettanze e questo giova se non vi sono eredi farmacisti.

Quindi come ha ribadito  anche recentemente il Tar della Puglia l’articolo 7 sulla continuazione degli eredi nella società si applica solo attraverso l’applicazione dell’articolo 2284. ( Tar Puglia – Sede Bari, sentenza n. 1972 del 17 aprile 2002); ; ed infatti posto che nella farmacia, come in tutte le società di persona, il contratto societario è stipulato intuitu personae, la previsione civilistica citata non è incompatibile con l’articolo 7, “il quale è quindi applicabile a condizione che gli eredi abbiano acquisito la qualità di socio secondo l’ordinaria regola fissata  dall’articolo 2284, ossia sul presupposto che si sia perfezionata la successione mortis causa nella partecipazione sociale attraverso la rinuncia dei soci superstiti al diritto di liquidazione degli eredi del socio defunto.

La nuova imposta

In piu’ la norma fiscale: La legge di conversione del DL 262/2006 come si sa determina il ritorno in vigore dell’imposta di successione  e donazione che era stata soppressa dagli articoli 13 comma 1 e 17 comma 1 della Legge 18 ottobre 2001. La legge di conversione adotta tra l’altro  una disciplina completamente diversa da quella originariamente impostata  dal decreto legge.

Riassumendo:

1)     per i trasferimenti dovuti a successione a causa di morte fu reintrodotta l’imposta di successione così come disciplinata dal Dlgs 346/1990;

2)     per le donazioni si abbandona l’imposta di registro e fu reintrodotta l’imposta di donazione così come disciplinata dal Dlgs 346/1990

La legge di conversione presentava ed e’ ancora in  vigore , come principale novità, la concessione di una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario sempre che si tratti di una trasmissione patrimoniale tra coniugi o tra parenti in linea retta (genitori e figlio, nonni e nipoti) nonché di una franchigia di 100.000 euro per i trasferimenti tra fratelli.

Piu’ specificatamente oggetto di tassazione per successione e per donazione sono:

1)     gli immobili la cui valutazione avviene, di regola, mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per i noti coefficienti di aggiornamento;

2)     Le aziende (es: farmacie) il cui valore imponibile è dato dal patrimonio netto contabile senza aggiungere l’avviamento, a meno che si tratti di aziende trasferite a discendenti  nel cui caso il valore  dell’azienda non concorre a formare la base imponibile. Pertanto i trasferimenti a causa di morte o per donazioni di farmacie da genitori a figlio sono esenti dall’imposta.

3)      Le azioni e le quote di partecipazioni al capitale  di società ( es: società titolari di farmacia) il cui valore imponibile è dato anche qui dal patrimonio netto contabile senza aggiungere l’avviamento, a meno che si tratti di quote trasferite a discendenti  nel cui caso il valore  non concorre a formare la base imponibile. Quindi anche  i trasferimenti a causa di morte o per donazioni di  quote di Società titolari di farmacie da genitori a figlio sono esenti dall’imposta.

4)      Le obbligazioni,

5)     I crediti e le quote di fondi comuni di investimento;

6)     Il denaro;

7)     I beni mobili in genere.

8)     I titoli di stato sono soggetti sono all’imposta di donazione e non a quella di successione (art.12, comma 1, lett. h,i Dlgs 346/1990)

Quindi come nella precedente legislatura si stabilisce la non imposizione fiscale del trasferimento mortis causa o per donazione anche modale della farmacia che rimangono ancora gli strumenti maggiormente idonei, ferme le limitazioni proprie della donazione al fine di assicurarne il passaggio interfamiliare.

La pre costituzione di una societa’ facilita il passaggio in due modi: oggi l’operazione e’ esente da imposte e fino a quando lo sara’ non abbiamo a saperlo;

In caso di morte del socio, i soci non farmacisti devono essere esclusi dalla societa’ e liquidati nei tempi stabiliti dal contratto sociale, venendo cosi’ a mancare quello che nella successione della ditta individuale e’ il maggiore fattore negativo vale a dire il tempo per la cessione.

Va da se’ non e’ un obbligo e alcune farmacie non possono permettersi una simile scelta: le soluzione vanno sempre adattate caso per caso e il consiglio sempre indossato al caso concreto.

Dott. Prof. Marino Mascheroni

1 COMMENT

  1. Ma non e’ possibile avere un vademecum o degli incontri delle conventions per sapere cosa e’ meglio fare nel passaggio ereditario o in vita della farmacia, mi sembrano cose complicate e nelle nostre regioni del sud vi sono degli esperti strafalcionati, almeno se dobbiamo spendere spendiamo bene. Grazie alla redazione.

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