Canone Rai e le Farmacie Italiane ecco la circolare di Federfarma

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Canone speciale RAI Obbligo di pagamento per gli apparecchi muniti di sintonizzatore per la ricezione del segnale televisivo – Nessun obbligo per personal computer anche collegati in rete. Nota MISE-Dip. Comunicazioni del 22/2/2012.

la RAI sta inviando solleciti per il pagamento del canone speciale per l’anno 2012. Si ribadisce che sono assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva mentre sono esclusi dall’obbligo i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare.

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Questa Federazione ha avuto notizia che numerose farmacie stanno ricevendo da parte della RAI, nel corso degli ultimi tempi, solleciti di pagamento del canone speciale per l’anno 2012 per il possesso di uno o più apparecchi “atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive al di fuori dell’ambito familiare”.

A tale riguardo si rammenta che nello scorso mese di febbraio erano sorte polemiche sul presunto obbligo di pagamento del canone speciale per il mero possesso da parte di imprese e società di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi, tali da indurre l’Azienda a diramare un comunicato in cui ha precisato di non aver “mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer, un tablet o uno smartphone”

In data 22 febbraio 2012, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, è intervenuto sull’argomento con la nota prot. n. 12991 per precisare cosa si debba intendere per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In tale nota il Ministero ha ritenuto assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Viceversa, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore.

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