QUESITO – Concorso in associazione famigliare

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Salve, sono una farmacista collaboratrice facente parte di un’impresa famigliare istituita nel 2010 insieme a mio padre,titolare presso la stessa farmacia rurale sussidiata da più di vent’anni.
Avendo lui meno di 65 anni era intenzionato a partecipare al concorso straordinario ma, facendo un conto approssimativo del punteggio, ne risulterebbe avvantaggiato solo sul piano degl’anni d’esercizio.
Nell’ipotesi che io partecipassi insieme a lui il punteggio totale verrebbe a crescere essendomi io laureata con il massimo dei voti ed essendomi specializzata; in questo modo si verrebbero a sommare i suoi anni di lavoro con i miei punti di laurea .
La mia domanda é questa : nel caso vincessimo una nuova sede saremmo costretti a lavorarvici entrambi (e quindi a lasciare la farmacia attuale) o si potrebbe creare una società ? Potrebbe lui rimanere titolare della farmacia rurale nella quale lavoriamo e io direttrice della nuova sede? O é meglio se partecipa solo lui al concorso?

Vi ringrazio anticipatamente se potrete rispondermi.
Cordiali saluti.

Risposta:

In via preliminare va fatto presente che l’attuale testo dell’art. 11 della legge 24/3/2012 prevede la possibilità di associazione per la somma dei punteggi solo in favore di farmacisti di età non superiore ai 40 anni. E’ ben vero che il Governo ha proposto un disegno di legge che prevede, tra l’altro, l’eliminazione di questo tetto di età, ma fino a che esso non verrà approvato dal Parlamento, il limite di 40 anni è tuttora valido.

Venendo al quesito formulato, indubbiamente l’associazione tra un farmacista in possesso del massimo dei punti di anzianità ed un giovane laureato con pieni voti comporta il raggiungimento di un punteggio elevato e facilita l’assegnazione di una nuova farmacia di elevate prospettive. Tale farmacia dovrà essere gestita in società paritaria per un periodo di almeno dieci anni dalla assegnazione.

Tuttavia all’apertura della nuova sede, il padre dovrà rinunciare all’attuale titolarità per la incompatibilità che si verrà a creare sia che la nuova sede venga assegnata in forma individuale che in forma associata.  La precedente titolarità verrà assegnata ad altro farmacista mediante scorrimento della graduatoria di tale regione ed il precedente titolare avrà diritto ad un’indennità pari a tre volte il reddito medio dichiarato ai fini fiscali nei cinque anni precedenti, oltre al rimborso del valore delle merci, attrezzature e stigliature presenti in farmacia.

Non vi è alcun modo per evitare l’obbligo di rinuncia alla farmacia attuale (l’ipotesi molto suggerita in questi ultimi tempi di “salvare” la precedente titolarità mediante conferimento in una società è assolutamente priva di fondamento giuridico) ma con l’associazione prospettata vi sarà quasi sicuramente la possibilità di ottenere l’assegnazione di una sede più remunerativa e gratificante dell’attuale rurale.

Dott. Prof. Nicola Guerriero

Studio Farmadata Srl

1 COMMENT

  1. Terminati i 10 anni di societa’ parietaria, cosa succedera’ dopo?Puo’ uno dei due vendere la propria parte allo stesso socio.Se uno de due muore prima de 10 anni occorrera’ cercare un altro socio? Grazie e cordiali saluti.

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