Buongiorno,
io sono titolare di parafarmacia da 5 anni in unpaese di 12200 abitanti, se ho capito bene, non avrei la maggiorazione sul punteggio dei titoli per attività professionale, perchè la mia non è un aparafarmacia rurale, o mi sbaglio?
Mi hanno proposto di fare il concorso con altre 3 persone, 2 ex collaboratori di farmacia , che ora hanno la para da 3 e da 4 anni e con un’altra ragazza che ha un dottorato di ricerca.
Potremmo aspirare cosi’ ad una farmacia “importante”? grazie
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Risposta:
Cara Lucia
purtroppo non si sbaglia ,non ha diritto alla maggiorazione.
una società a 4 è proponibile solo se raggiungete almeno 48 punti cioè dovete essere i primi . il rischio di un percorso insieme per 10 anni non è eccessivamente semplice al di là dei problemi economici di chi in ogni caso dovrebbe lasciare la propria attività
vi suggerisco solo di fare bene i conti dei titoli e del servizio come è scritto nella mia ultima presentazione aggiornata : la farmacia si vince a tavolino
in bocca al lupo
Carlo Ranaudo
Egregio professore grazie mille per la disponibilità. Avendo constatato che lei più volte ha usato questo portale per fornire chiarimenti ne approfitto per esporle un mio dubbio. Volevo chiederle: visto il comma 5 dell’articolo 11 del DL 1/2012 convertito nella legge n°27 del 24 marzo del 2012 (5. Ciascun candidato puo’ partecipare al concorso per l’assegnazione di farmacia in non piu’ di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta’ alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l’attivita’ svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l’attivita’ svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.) nn riesco a trovare un riferimento normativo che mi giustifichi l’interpretazione comune secondo cui le parafarmacie hanno la maggiorazione solo se dimostrano un eventuale ruralità, potrebbe lei fornirmi il riferimento normativo che sta alla base di tale interpretazione?
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