E’ stato siglato il tanto sospirato accordo per l’apprendistato tra Federfarma e le associazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, seguendo il modello fornito dal Decreto n°167/2011. Nel documento sono specificate, oltre alle caretteristiche solite a tutte le tipologie di formazione professionale, le figure e le peculiarità (finalità; obiettivi; durata; monitoraggio e valutazione) di:
– Farmacista collaboratore
– Contabile d’ordine
– Commesso in Farmacia
– Magazziniere
Gli accordi sindacali, in questo periodo piuttosto travagliato dal punto di vista economico per tutto il paese, raggiungono un importanza superiore al ruolo già fondamentale che questi hanno in periodi più floridi. Riportiamo qui di seguito la premessa e la parte generale dell’accordo stipulato. Qui, invece, la versione integrale scaricabile in Pdf.
Roma, 14 giugno 2012
Tra
La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo GHIANI, in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro composta dai dottori Alfonso MISASI, Roberto GRUBISSA, Giuseppe CASTELLO, Alessandro CICILLONI, Rosanna GALLI, Giuseppe PALAGGI, Arturo MARESCA, Michele CRAPANZANO, assistiti dai dottori Aurelio CALCATERRA e Bruno FORESTI
e
la FILCAMS CGIL rappresentata da Cristian SESENA
la FISASCAT CISL rappresentata da Rosetta RASO e Dario CAMPEOTTO
la UILTUCS UIL rappresentata da Antonio VARGIU
premesso che
– il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell’art. 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall’art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell’apprendistato;
– anche in ragione dell’attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
– il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall’art. 7, co. 7, D. Lgs. 167/2011;
– è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico dell’apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante;
si conviene che
1. le premesse formano parte integrante della presente intesa.
2. Il rapporto di lavoro dell’apprendista in farmacia è così regolato:
Parte generale
A) l’assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione.
B) La durata dell’apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla legge di tre anni per le figure professionali del II, III, IV livello e per il farmacista collaboratore (I livello).
C) L’apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del CCNL 26.5.2009 in materia di apprendistato e riportato nella seguente tabella:
Livello di Ingresso (dal 1° al 12°mese) Livello Intermedio (dal 13°al 36° mese) Livello di Uscita
Farmacista 1 1 1
Commesso 6 5 4
Magazziniere 6 5 4
Contabile 6 5 4
D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.
E) Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quello previsto nella parte speciale che segue.
G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il Farmacista Collaboratore, 46 ore medie annue per il Magazziniere e Contabile d’ordine, 56 ore medie annue per il Commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3, D. Lgs. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali.
H) La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
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In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa con atto scritto.
I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.
J) La malattia, l’infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
K) L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio. come previsto dal titolo XVI del CCNL 26-5-2009.
L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all’atto dell’assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
M) Per quanto concerne il farmacista collaboratore, l’inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livello. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, all’infortunio e all’indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli stessi previsti dal CCNL per suddetta figura professionale inquadrata al 1° livello. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà precedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale . Al fine del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
N) Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.
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O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal CCNL 26.5.2009.
P) In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.