Nell’ambito del passaggio generazionale della farmacia e’ spesso ricorrente il ricorso alla cosi’ detta donazione modale. Il modo costituisce un onere che il donatario deve sopportare per volonta’ del donante, affinchè la donazione si compia.
Tutto e’ disciplinato nel nostro codice: “ La donazione può essere gravata da un onere Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.”
Tipo esempio “…ti dono la farmacia, ma essa e’ gravata dall’onere modale di corrispondere una rendita a favore di me donante e di mia moglie ….” Indi la prestazione oggetto di codesto onere puo’ essere a beneficio del donante, di terzi o seppur piu’ raramente del donatario stesso, purche’ il comportamento imposto abbia un contenuto economico, corrisponda ad un interesse, anche morale del donante e, secondo i principi generali, non incida sulla sfera della personalità o della libertà dell’individuo.
Qui si vuole approfondire il tema anche al caso in cui l’onere sia posto a beneficio di terzi. In primis leggiamo che l’articolo 793 c.c. afferma che il donatario (chi riceve la farmacia) e’ tenuto all’adempimento entro i limiti del valore della cosa donata, da cio’ discende che l’onere può assorbire integralmente il beneficio ricevuto con la donazione, ma non puo’ depauperare ulteriormente il donatario. Quindi se la donazione ha ad oggetto la farmacia del valore di 1.000.000,00 e codesta e’ gravata di un onere di corrispondere una rendita alla moglie del donante pari a 100.000,00 euro annuali , l’obbligazione in sostanza non potrà durare oltre i 10 anni.
I problemi:
1) Il mancato adempimento dell’onere. L’articolo 793 comma 3 c.c. dispone che per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso. Si e’ affermato che l’azione spetta a chiunque riceva un vantaggio, anche solo riflesso, dalla prestazione imposta all’onerato, senza che vi sia bisogno di distinguere tra vantaggio di tipo economico e vantaggio di tipo morale. Con rifermento alle azioni per fare adempiere il modo, qualora esso non venga onorato( rischio non di poco conto) esse sono assai complesse. Puo’ il donante in caso di mancato pagamento della rendita chiedere la restituzione della farmacia? A tale interrogativo sovviene l’articolo 793 comma 4 c.c. che limita la risoluzione della donazione alla sola ipotesi in cui questa sia stata prevista nell’atto notarile di donazione. In merito la giurisprudenza afferma che in nessun caso il donante può chiedere la risoluzione della donazione, se tale facoltà non sia stata espressamente prevista nell’atto donativo. Con riferimento alla risoluzione può invece ritenersi compatibile il risarcimento del danno a favore del donante o del beneficiato.
2) La collazione.
Ricordiamo che in ambito giuridico la collazione, disciplinata dagli artt. 737 e ss. del Codice Civile, è l’obbligo imposto a taluni soggetti (figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali nonché il coniuge) che accettino l’eredità, di conferire alla massa che compone il patrimonio del defunto, quanto dal medesimo ricevuto in vita per donazione diretta o indiretta, salvo che il testatore non li abbia da ciò dispensati. Presupposto perché operi l’obbligo della collazione è che il donatario accetti l’eredità. Ad esempio, se Tizio, vedovo con due figli, muore lasciando beni per 100 e donazioni effettuate in vita al figlio Primo per 50, potranno verificarsi le seguenti situazioni:
se Primo accetta l’eredità, egli sarà tenuto a restituire alla massa ciò che ha ricevuto in vita dal testatore (50), formando così un patrimonio da dividere con il proprio fratello pari a 150. In tal caso ai sensi dell’art. 566 c.c., il patrimonio dovrà dividersi in parti eguali e quindi Primo otterrà in definitiva un valore di 75 [(100+50):2). Se invece Primo decidesse di non accettare l’eredità del padre egli potrà trattenere la donazione a lui fatta (50), ma l’eredità verrà interamente devoluta al proprio fratello Secondo, il quale riceverà 100. Si tratta di un conferimento reale, e quindi non va confuso con l’operazione, puramente fittizia, che consiste nel sommare ciò che è rimasto del patrimonio a ciò cheè stato regalato in vita. Qui, invece, si aggiunge alla massa ereditaria, che sono i beni che appartengono al defunto al momento dell’apertura della successione i beni che egli ha regalato, quando era in vita, ad alcune categorie di suoi successori.
Nella donazione modale e’ questo e’ un beneficio , il donatario sara’ tenuto a conferire il valore della farmacia ma ovviamente limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e quello dell’onere pagato.
3) La rendita a favore del terzo
Attenzione: ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D. Lgs 346/1990 nel caso di onere a favore di soggetti terzi, «gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari».
Esempio: dono la farmacia valore 1.000.000 a mio figlio con l’onere di attribuire una rendita di €. 40.000,00 all’altro mio figlio (ammettiamo che abbia 40 anni). Secondo il dettato della norma fiscale siamo di fronte ad una donazione tra fratelli. La rendita va capitalizzata sulla base del saggio d’interesse (oggi 2,5%). La rendita e’ 1000.000 (non oltre il valore del donatum) su questa operazione vige la presunzione che vi sia una donazione tra fratelli e si applica la relativa imposta di donazione che e’ pari al 6% su 1000.000,00 meno la franchigia di €. 100.000,00 cioe’ a dire 54.000,00 euro di imposte.
Come sempre consiglio di porre attenzione agli aspetti civilistici senza trascurare quelli tributari.
Dr. Marino Mascheroni
Studio Mascheroni
Milano