Lo spiega la sentenza del TAR Campania di Salerno n. 1406 del 2012.
Scrive il TAR: “nel quadro normativo risultante dalle novelle legislative, la fissazione di alcuni criteri di massima per l’identificazione delle zone ove situare nuove farmacie, consente al giudice di sindacare l’operato dell’amministrazione ove il provvedimento si discosti palesemente ed irragionevolmente da tali parametri.
L’art. 2, comma 1, L. 2-4-1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del decreto legge n. 1/2012, prevede che “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1” ovvero “una farmacia ogni 3.300 abitanti”
Il comma 3 dell’art. 1 prevede poi che “La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso (6).
Il secondo comma dell’art. 2, sopra citato, prevede, inoltre, che: “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.”
Dal tenore testuale della norma emerge che il Comune di Avellino non si è attenuto ai criteri indicati dal Legislatore nazionale laddove ha individuato, per la collocazione di una delle tre nuove sedi farmaceutiche, quella di Corso Umberto, situata in zona ampiamente servita, lasciando scoperte almeno due zone carenti, indicate dall’Azienda Sanitaria (quartiere Valle e rione Pianodardine).
La disposizione citata, laddove prevede il parere obbligatorio, sebbene non vincolante, degli enti ivi indicati, non appare consentire al Comune di prescinderne, se non con idonea motivazione, che si fondi pur sempre sui criteri indicati dal legislatore.
Ciò che la normativa di recente introduzione vuole garantire è, infatti, una capillare distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio, assicurando ai cittadini residenti anche in zone scarsamente abitate un facile accesso al servizio farmaceutico.
Le disposizioni, poi, assicurano un bacino di utenza minimo al titolare della farmacia, stabilendo un determinato rapporto con il numero complessivo di abitanti del comune.
Emerge dal verbale della riunione del 19 aprile 2012 che il direttore della ASL, nel sostenere la necessità che le zone da coprire con nuove sedi farmaceutiche fossero quelle periferiche sopra indicate, ha evidenziato le seguenti circostanze:
– che il predetto posizionamento corrisponde ad una logica antica;
– che le farmacie devono consentire ai cittadini di avvalersi di consulenze ed interventi qualificati dislocati strategicamente sul territorio.
Il Comune si è discostato dalle puntuali e motivate indicazioni della ASL senza una previa verifica, né dei bacini di utenza, né della attuale dislocazione delle farmacie ubicate nelle zone centrali, né della reale consistenza demografica delle zone individuate come carenti.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni il provvedimento impugnato, laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall’amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del Comune in questa materia, è illegittimo per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all’art. 2 della legge 2-4-1968 n. 475, come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012.
Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, ovvero limitatamente alla individuazione della terza sede farmaceutica di nuova istituzione nel centro storico, Corso Umberto“.
[…] Le nuove farmacie non possono essere collocate a caso se così si vuol chiamarlo Scrive il TAR: “nel quadro normativo risultante dalle novelle legislative, la fissazione di alcuni criteri di massima per l'identificazione delle zone ove situare nuove farmacie, consente al giudice di sindacare l'operato dell'amministrazione ove il … Read more on Quelli che… la Farmacia […]
Molte grazie per l’articolo “Le nuove farmacie non possono essere collocate a caso se così si vuolchiamarlo”, sentenza TAR Campania di Salerno n. 1406 del 2012. Nella recente “programmazione delle farmacie” ai sensi dell’art. 11 della legge 27/12, le farmacie aperte con il criterio topografico e/o della distanza, ex art. 104 del TULS/1934, modificato dall’art. 2, legge 362/91, sono state accorpate al numero delle farmacie aperte con il criterio ordinario, demografico e/o della popolazione. Questo espediente è servito ad aumentare il numero delle farmacie esistenti, incorporando anche quelle rurali, ormai inutili, in centri abitati con 100 o 200 abitanti, dove la farmacia è rimasta l’unico esercizio aperto. Qelle 100 o 200 persone,abitano in zone di campagna, più vicine a farmacie del capoluogo, che esercita una imponente attrazione dei servizi, che ha prodotto dopo 30 anni la desertificazione delle borgate. Queste farmacie, inglobate nel calcolo con il quorum di 3.300 abi
tanti per farmacia, servono a garantire fatturato alle farmacie urbane. Questo recupero di fatturato, per il mio comune di appartenenza, calcolato secondo statistiche locali, è di almeno 3 milioni di euro l’anno.Spero vogliate approfondire ulteriormente questo argomento, che ha impedito la “equa distribuzione” delle farmacie, con accordi sotterranei ed abusi già collaudati. Il Ministero, di questo, sicuramente all’oscuro!
Cordiali saluti.
Potito Salatto