[SENTENZA] Farmacia De Tommasis VS Ordine dei Farmacisti di Napoli


Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso n. 5928/2012 RG, proposto dai dott. Matilde De Tommasis (n.q. di legale rappresentante della farmacia De Tommasis di Giuseppe De Tommasis & c. s.n.c.) e Paolo Cotroneo (n.q. di legale rappresentante della farmacia Cotroneo Bruno), rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio Avvocati Associati Regus,

control’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, l’ASL NA/1 Napoli Centro, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Farmacia Paola Carraturo,

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del TAR Campania – Napoli, sez. V, n. 1099/2012, resa tra le parti e concernente precisazioni sugli orari di turni e ferie delle farmacie;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dagli appellanti, ai sensi degli artt. 56 e 98, c. 1, c.p.a.;

Considerato che, ad un primo e sommario esame sull’istanza di misure cautelari urgenti, sembrano sussistere concreti indizi di fondatezza della pretesa degli appellanti come basata sull’art. 11, c. 8, I per. del DL 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012 n. 27);

Considerato al riguardo che detta norma s’inserisce nella progressiva liberalizzazione del mercato distributivo dei farmaci mercè l’attribuzione agli operatori della facoltà d’autoregolare l’apertura delle loro farmacie rispetto ad un’eventualmente più stringente e dirigistica definizione pubblica dell’equilibrio del mercato stesso;

Considerato inoltre che tal facoltà, che va letta secondo i normali canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, non esclude in toto ogni potestà dell’Autorità sanitaria a vincolare i farmacisti, per evidenti ragioni di garanzia di efficiente continuità del relativo servizio in qualunque giorno dell’anno, al rispetto di orari e di turni di apertura degli esercizi, ma la norma non le consente più d’imporre turni predefiniti di chiusura contro la volontà degli operatori;

Considerato di conseguenza che, avendo gli appellanti chiesto di restare aperti, tal richiesta ben può esser soddisfatta attraverso la scelta autonoma dei farmacisti, la quale non si pone certo in evidente contrasto con la tutela della salute, ché, anzi, tal obiettivo non è di per sé incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci e, certo, non con un più lungo periodo di apertura delle farmacie degli appellanti stessi;

Considerato inoltre che l’autonomia imprenditoriale, che l’art. 11, c. 8 del DL 1/2012 riconosce agli appellanti, deve comunque rispettare i diritti alle ferie dei lavoratori addetti alle loro farmacie ed è senza pregiudizio delle future determinazioni regolatrici dei turni di aperture, atte ad assicurare i livelli minimi d’efficienza assistenziale;

Considerato che sussiste pure il lamentato danno, in relazione alla contrazione degli utili delle farmacie degli appellanti, cui è ragionevolmente possibile ovviare appunto con l’apertura di tali esercizi durante il mese di agosto, almeno fino all’udienza camerale di trattazione dell’appello in epigrafe;

 

 

P.Q.M.

accoglie l’istanza di misure cautelari urgenti di cui all’appello in epigrafe e, per l’effetto, sospende interinalmente gli effetti degli atti impugnati in primo grado.

Fissa, per la discussione della causa, la camera di consiglio del 31 agosto 2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, il 2 agosto 2012.

 

 

 

 

 

Il Consigliere delegato
Silvestro Maria Russo

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