Dopo varie modifiche e passaggi in Parlamento, è finalmente in vigore la riforma delle professioni
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso, è entrato in vigore il giorno dopo il DPR che regolamenta le professioni “il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.
Si tratta, in pratica, del nuovo regolamento che disciplina le Professioni e che recepisce il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, modificato e convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.
Il regolamento, lungo 28 pagine, disciplina l’accesso e l’esercizio dell’attività professionale, definisce la libera concorrenza e la pubblicità informativa e tutta una serie di adempimenti e obblighi ai quali il professionista deve ottemperare.
Il regolamento si applica – secondo logica – alle professioni regolamentate, ossia a quelle che presuppongono l’iscrizione ad ordini o collegi per poter essere esercitate. Per quel che riguarda l’obbligatorietà o meno del tirocinio il nuovo testo rimanda alle norme dei singoli Ordini ma interviene sulla sua durata, che sarà per tutti di 18 mesi al massimo, vincolando in tal senso anche gli Ordini che attualmente prevedono praticantati di durata superiore.
Per internazionalizzare la preparazione dei professionisti il nuovo regolamento ha previsto che per un periodo massimo di sei mesi il tirocinio potrà svolgersi presso professionisti o enti di altri Paesi purché abilitati. Interessante la possibilità di svolgere il tirocinio, per i primi sei mesi, in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea (di primo livello, magistrale o specialistica); questa possibilità è subordinata alla presenza di una convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra gli Ordini e il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio, dopo la laurea, presso le pubbliche amministrazioni. Queste disposizioni non interessano le professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
Il nuovo regolamento ammette con ogni mezzo la pubblicità informativa avente come oggetto informazioni quali l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi per le prestazioni. Questa pubblicità dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta e non deve né violare il segreto professionale né essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Un’importante novità del regolamento è l’obbligatorietà assicurativa. “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, compresa la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente”. Il professionista dovràcomunicare al cliente, nel momento nel quale assumerà l’incarico,gli estremi della polizza professionale, il massimale ed ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare e l’obbligo di assicurazione entrerà in vigore dodici mesi dopo l’entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal15 Agosto del 2013.
Anche la formazione ha un posto importante nel nuovo regolamento dato che essa può sostituire, se svolta tramite specifici corsi organizzati da ordini o collegi, fino ad un massimo di 6 mesi di tirocinio. ll professionista ha inoltre l’obbligo della formazione continua, attuabile tramite appositi corsi che possono essere tenuti da vari soggetti: Ordini e Collegi, associazioni di iscritti all’Albo e altri soggetti autorizzati dagli Ordini stessi. Gli Ordini, entro il 15 agosto 2013, emaneranno i regolamenti con le modalità e le condizioni dell’aggiornamento professionale obbligatorio (requisiti dei corsi, valore dei crediti formativi professionali, modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento). Interessante la possibilità di convenzioni con le università, allo scopo di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Anche in questo caso resta invariata la normativa vigente sull’educazione continua in Medicina (ECM).
Il regolamento istituisce inoltre, presso i consigli territoriali degli ordini o collegi, i consigli di disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo o collegio. I consigli di disciplina territoriali prevedono un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo gli attuali ordinamenti professionali, già svolgono funzioni disciplinari. I collegi di disciplina prevedono un massimo di tre componenti e sono presieduti dal componente con la maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o dal componente con maggiore anzianità anagrafica. I componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del Tribunale del circondario nel quale hanno sede, scegliendoli in elenco preparato dai corrispondenti consigli degli ordini o dei collegi. Rimane l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.
Queste sono, a grandi linee, le novità del nuovo regolamento delle professioni. Le reazioni degli ordini sembrano in gran parte positive con l’importante eccezione degli avvocati, che avrebbero voluto un regolamento specifico per la professione forense in maniera simile a quanto stabilito per le professioni mediche.