Confermata la sopravvivenza della distanza minima dei 200 metri. Sparisce invece lo strumento del decentramento e rimane il comma che impedisce ai titolari la vendita della farmacia «in pendenza di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici» a carico suo o dei suoi collaboratori. E restano fuori alcune proposte di modifica avanzate nei giorni scorsi dalle Regioni come la stretta sulla sostituzione in farmacia.
Punge meno di precedenti versioni la bozza di decreto che il ministro Balduzzi ha portato ieri in Consiglio dei ministri. Per tirare un sospiro di sollievo occorre attendere il testo che uscirà dalla seduta (ancora in corso nel momento in cui scriviamo) ma c’è motivo di essere ottimisti: di tutti i suggerimenti avanzati dalle Regioni nei giorni scorsi, quel poco che è stato raccolto va nella direzione auspicata dalle farmacie, dal mantenimento della distanza minima alle aggregazioni h24 dei medici di famiglia (che non sono più «obbligatorie» come voleva inizialmente Balduzzi ma rimangono comunque la formula da privilegiare).L’unico motivo d’insoddisfazione, così, arriva sempre dal comma che riforma la normativa sui trasferimenti di sede: basta una domanda al comune che decide in base alle esigenze dell’assistenza previo parere di Asl e Ordine provinciale. «Con la nuova previsione» si legge nella relazione che ha accompagnato la bozza di decreto in Consiglio dei ministri «spetta ora al comune “identificare” le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, senza più necessità di definire le perimetrazioni delle nuove sedi e ridefinire quelle preesistenti». E per la Pianta organica è il de profundis
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