Ministero Salute spiega le nuove ricette a medici e farmacisti

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Come si scrivono le nuove ricette? Cosa devono fare medici e farmacisti di fronte alla nuove disposizioni sulla prescrizione dei farmaci? La confusione deve essere stata notevole, se il Ministero della Salute afferma che, anche presso gli operatori sanitari, ci sono “margini di incertezza sull’esatto ambito di applicazione delle nuove disposizioni sulla prescrizione dei farmaci”. E così il Ministero ha deciso di mettere online tutte le indicazioni per la scrittura delle ricette da parte dei medici e la loro “ricezione” da parte dei farmacisti.

Le norme che hanno cambiato la prescrizione sono contenute nel comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e nel comma 12 dell’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.Cosa deve fare il medico? In linea generale, se il paziente viene curato per la prima volta e sul mercato ci sono più medicinali equivalenti, deve scrive il medicinale indicando il principio attivo. Può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale – in pratica, del farmaco di marca – solo con una clausola di non sostituibilità che deve essere motivata e non generica. Il farmacista, dal canto suo, deve fornire il farmaco col prezzo più basso.

Questa la sintesi. Ma l’esatta scrittura della ricetta richiede i seguenti passi, come spiegato dal Ministero della Salute. Le nuove modalità prescrittive previste dal comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n.95/2012 riguardano soltanto i casi in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni: il paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l’impiego di un determinato principio attivo; esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento. Quando ci sono queste condizioni, specifica il Ministero, “il medico DEVE prescrivere il medicinale mediante l’indicazione del suo principio attivo. In aggiunta a questa indicazione obbligatoria, il medico HA FACOLTA’ di indicare il nome di uno specifico medicinale a base di quel principio attivo (sia esso un medicinale “di marca” o un medicinale con denominazione generica, costituita dalla denominazione comune internazionale o scientifica, accompagnata dal marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio)”. Non è conforme la ricetta che indica solo il nome di uno specifico medicinale.

Il medico, però, può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli dovrà comunque scrivere in ricetta in aggiunta al principio attivo e mai da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente. In tale ipotesi, però, la clausola di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. “Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario – spiega il Ministero della Salute – ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente (ad esempio, accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo).L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge”.

Nei casi in cui si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o non cronica, invece, “non trovano applicazione la disposizione dell’obbligatoria indicazione del principio attivo”. In questo caso la clausola di non sostituibilità potrà essere apposta senza necessità di motivarla.

Ci sono poi gli adempimenti del farmacista. Questi, se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso. Se tutti hanno il prezzo più basso, si tiene conto dell’eventuale preferenza del paziente. Se quest’ultimo chiede il medicinale col prezzo più alto, il farmacista deve richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Se nella ricetta c’è anche la denominazione di uno specifico medicinale, allora “il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più basso), fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo”. Se nella ricetta è indicata la non sostituibilità del medicinale, il farmacista deve infine chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

L’iniziativa del Ministero della Salute, che ha deciso di specificare online la corretta applicazione della normativa, ha riscosso l’apprezzamento del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti che commenta: “Nelle scorse settimane si è assistito ad un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero e parte dei medici di base che sempre più sovente riportavano nelle ricette l’indicazione di non sostituibilità del farmaco di marca prescritto apportando, quando trascritto, motivazioni generiche come volontà del paziente, oppure motivi clinici (spesso abbreviato con la sigla M.C.). Questo non sarà più possibile e i medici che riterranno di non sostituire il farmaco di marca con l’equivalente dovranno indicare specifiche e documentate ragioni”. Secondo il Movimento, “parte dei medici di base non ha ancora compreso appieno la portata rivoluzionaria di questa disposizione che esalta l’atto professionale e libera da numerosi vincoli il loro ruolo”.

1 COMMENT

  1. C’è una sostanziale omissione nell’articolo sugli adempimenti del farmacista: voi scrivete “Se nella ricetta c’è anche la denominazione di uno specifico medicinale, allora “il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso.” In realtà il Ministero scrive: “Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilita’ del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, e’ tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu’ basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu’ basso.
    L’aver scritto “salvo richiesta di quest’ultimo” (cliente) è fondamentale.
    es: ricetta con CIPROFLOXACINA CLORIDRATO e tra parentesi SAMPER
    se non ci fosse stata quella dicitura il farmacista non avrebbe potuto sostituire samper (in quanto non prevede ticket) neanche su richiesta del cliente.

    grazie

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