Concorso straordinario e farmacie soprannumerarie

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L’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. “spending review), ha tra l’altro precisato il concetto di “farmacia soprannumeraria” ai fini della partecipazione al concorso straordinario.

A norma di quanto dispone l’art. 11, comma 3, del DL n. 1-2012, possono partecipare al concorso straordinario: ”i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

Mentre sulla definizione di “farmacia rurale sussidiata” non è rilevabile alcun dubbio applicativo, notevoli perplessità sono emerse nell’individuazione della “farmacia soprannumeraria”, perché normalmente tale concetto è riferito alla situazione di un comune nel quale il numero delle farmacie concretamente in esercizio è superiore a quello previsto secondo i parametri di legge. Tale situazione può essere determinata dalla diminuzione della popolazione residente, oppure dalla precedente istituzione di sedi farmaceutiche già in deroga ai parametri demografici, ai sensi dell’art. 104 TULLSS (criterio cd. della distanza o topografico), che non è stato possibile “riassorbire”, cioè includere in questi ultimi, neanche a fronte della diminuzione del “quorum” demografico intervenuta nel 1991 e, da ultimo con l’art. 11 del decreto “cresci Italia”.

L’art. 23 del decreto legge n. 95-2012, a convalida e in linea con la tesi sostenuta dall’Ufficio legislativo del Ministero della Salute (nota 21 marzo 2012), ha fatto propria l’argomentazione più restrittiva della partecipazione al concorso, precisando che per “farmacie soprannumerarie”, s’intendono soltanto le farmacie aperte “in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’art. 104 del TULLSS di cui al R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo”.

In base alla nuova norma di legge, dunque, il criterio d’istituzione della farmacia diventa il discrimine per essere ammessi alla partecipazione al concorso. Ad esempio, se in un comune vi sono quattro sedi farmaceutiche, ma la popolazione è diminuita e nell’applicazione dei nuovi parametri dovrebbero essere previste solo due farmacie (evidente situazione di ampio soprannumero), al concorso potrà comunque partecipare soltanto quella, tra le farmacie del comune, a suo tempo istituita con il criterio topografico (se esiste) e non quella invece istituita con il criterio demografico.

Nonostante l’intervento del legislatore, non tutti i dubbi sulla razionalità e sulla legittimità costituzionale della nuova previsione normativa sembrano superati: in linea generale, la situazione di “svantaggio” (economico e professionale) determinata dal trovarsi in soprannumero – che in astratto giustifica l’ammissione al concorso straordinario – non muta in base al criterio con il quale la farmacia è stata istituita in passato.

Avv. Quintino Lombardo
Articolo tratto da IusFarma.it – Osservatorio di Diritto Farmaceutico

1 COMMENT

  1. “CONCORSO STRAORDINARIO E FARMACIE SOPRANNUMERARIE (aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’art. 104 del TULLSS di cui al R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362)”. Ma vi siete accorti che la recente “programmazione delle farmacie” disposta con legge 27/2012, ha “riassorbito nel nummero” delle farmacie aperte nei comuni, proprio quelle farmacie, senza alcuna istruttoria e senza alcuna valutazione sulla equa distribuzione delle farmacie e sul potenziamento del servizio farmaceutico???
    RISULTATO: apertura del minor numero possibile di farmacie per garantire il maggior fatturato possibile alle farmacie ordinarie, che si appropriano del differenziale del quorum delle farmacie in soprannumero, che non sono state trasferite dove servono e sono state condannate a rimanere al servizio di pochissime persone,in fatiscenti centri abitati, dove la farmacia è l’unica attività esistente. Un principio squallido, una opeazione aritmetica (?) senza le doverose considerazioni, che inibisce la portata e lo spirito della nuova normativa, frenata da altri interessi. Cordiali saluti. Potito Salatto

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