Riservata alla farmacia è la “croce verde”, non una “croce” qualunque…

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Con sentenza n. 7697 del 12/9/2012, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un titolare di parafarmacia contro il diniego, da parte di Roma Capitale, dell’autorizzazione all’installazione di una croce con impianto a neon di coloreblu, con la scritta “parafarmacia”, ritenendo – con riguardo alla deliberazione della Giunta laziale n. 864/2006 – riservato comunque alla farmacia l’utilizzo “tout court“ di una croce all’esterno del locale.

Secondo il Tar, infatti, l’Amministrazione comunale ha erroneamente interpretato e applicato la delibera regionale (laddove prevede che “in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia“) e soprattutto l’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, che – intendendo, aggiunge la sentenza, “fare chiarezza sull’utilizzazione del simbolo della croce” – precisa che “al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere“.Ne deriva, per i giudici laziali, che interdetto è in realtà soltanto l’uso di “denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio” e che “deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde”.

Perciò la denominazione “parafarmacia” e l’apposizione all’esterno del locale di una croce di colore diverso (nella specie, come detto, blu), conclude la sentenza, “non sono vietate dalle norme vigenti”, perché – questo il punto – non idonee a “ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio”.

È una decisione con cui – specie tenuto conto del ricordato disposto dell’art. 5 del d.lgs. 153/09 –  si può convenire.

Gustavo Bacicalupo
Studio Sediva

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