Prescrizione veterinaria per principio attivo: guida per il farmacista

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Dal 15 Agosto 2012 è entrata in vigore la famosa norma sulla prescrizione per principio attivo (che poi in realtà non è proprio proprio così).
Tale norma si riferisce esplicitamente alle prescrizioni in ambito umano(si parla di medici chirurghi e di prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale).
Subito alcuni personaggi politici hanno approfittato di questa novità per spararle grosse: perchè non fare lo stesso anche in ambitoveterinario? Effettivamente è vero che i farmaci ad uso veterinario sono più costosi dei corrispondenti ad uso umano (confrontando la dose di principio attivo), per una serie di motivi tecnici ma validi che è impensabile spiegare al singolo cittadino che ignora quali siano le leggi che normano il farmaco veterinario.
Quindi, nella testa di chi fa certe proposte, se il veterinario prescrivesse per principio attivo, il farmacista dispenserebbe il “generico/equivalente” a minor costo = risparmio per tutti!!Ovviamente le cose non stanno così e ancora una volta abbiamo la dimostrazione (casomai non l’avessimo ancora capito) che chi parla NON sa.
Perché ci sono molti problemi alla prescrizione veterinaria per principio attivo che qui sintetizzo subito con un NON SI PUO’ FARE! 😉
Dunque una guida per il farmacista molto semplice 😀
Perché non si può fare? Perché il veterinario non può fare una prescrizione indicando il nome del principio invece che del nome commerciale del farmaco? Eh… perchè la legge non lo consente.
Andiamo per gradi.

Prima di tutto, la norma che regola i farmaci ad uso umano è il DLgs 219/2006, mentre quella che regola i farmaci veterinari è il DLgs 193/2006. Norme diverse per farmaci diversi. E già qui qualche lampadina dovrebbe accendersi…

Secondo, con la prescrizione del principio attivo il farmacista non può capire qual’è la volontà del veterinario, che è l’unica persona che ha il compito di compilare e redigere la prescrizione (ricetta) che il farmacista deve spedire, quando questa è formalmente corretta ed inequivocabile.
Esempio: arriva una ricetta veterinaria (ripetibile, non ripetibile, in triplice, non importa) che prescrive “Desametasone 1mg/ml 50ml“. Si va in laboratorio galenico della farmacia (v. dopo) a fare una soluzione? O dispensiamo il farmaco veterinario Voren 1mg/ml 50ml?

Terzo, il farmacista non può dispensare autonomamente un medicinale per uso in deroga dato che tale facoltà è sottoposta (oltre che alle disposizioni della c.d. “cascata”) alla sola discrezionalità/responsabilità del veterinario.
Esempio: arriva una ricetta veterinaria (ripetibile, non ripetibile, in triplice, non importa) che prescrive “Amoxicillina + Acido Clavulanico – Somministrare 500mg ogni 12 ore“. Preparazione in laboratorio galenico? Dispensiamo il farmaco VETERINARIO Synulox 500 cpr o il farmaco UMANO generico Amoxicillina + Ac. Clavulanico 1g cpr da dividere in 2?

Quarto (c’è anche un quarto? :-P), il farmacista non può dispensare un farmaco a sua scelta contenente il principio attivo indicato perché la normativa veterinaria (art. 78 del DLgs 193/2006) non lo prevede. Infatti si parla esplicitamente  di farmaco generico VETERINARIO.

Quindi, una prescrizione veterinaria per principio attivo che arriva in farmacia è da respingere/buttare?
NO. Infatti, come anticipato, la si può considerare alla stregua di un galenico magistrale, in cui il medico veterinario ha riportato la sostanza (principio attivo) da utilizzare per allestire il medicinale; il farmacista  potrebbe realizzare il medicinale senza alcuna preoccupazione sulla legittimità della prescrizione (quelli sono fatti del veterinario).
Chiaro che il tutto è formalmente accettabile, ma sicuramente, dato il caos e le incertezze di questi tempi, consiglierei di contattare il veterinario per una domandina tipo “Mi conferma che voleva allestissi il farmaco galenico magistrale?“.

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