Il senatore Alfonso Andria, PD, su richiesta, o meglio su segnalazione, dell’Agifar Salerno ha presentato un’interrogazione parlamentare urgente che riguarda da vicino il concorso straordinario. Tra i temi trattati dall’interrogazione troviamo l’idoneità, la maggiorazione per i titolari e collaboratori di parafarmacia, il calcolo dei punteggi per le associazioni, i rischi della probabile simultaneità dei bandi… Esiste un po’ di confusione attorno a questo concorso straordinario, le Regioni si stanno muovendo per attivare le procedure e dopo la Liguria è già partita la Toscana ed altre ancora si stanno attivando: sarebbe bello uniformizzare le regole ed evitare uno scenario in cui ci siano più concorsi in contemporanea. Vista la delicatezza dell’argomento qui di seguito vi presentiamo il testo dell’interrogazione che il senatore del Partito Democratico ha rivolto al Ministro della Salute Renato Balduzzi.
Premesso che:
numerosi dubbi interpretativi emergono dall’applicazione di alcune delle misure di liberalizzazione contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto cresci Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in particolare in relazione all’espletamento del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle nuove farmacie la cui apertura è stata prevista dall’articolo 11;
dal combinato disposto delle disposizioni introdotte in materia dal decreto-legge, di quelle già esistenti e di quelle contenute nello schema di bando generale approvato dalla conferenza delle Regioni emergono, infatti, problemi interpretativi riguardo ai requisiti di idoneità alla titolarità di farmacia, alla valutazione dei punteggi dei farmacisti che partecipano al concorso in associazione, alla maggiorazione del 40 per titolari e collaboratori di parafarmacia ai sensi della legge n. 221 del 1968 e ai tempi di emanazione dei bandi regionali;
per quanto concerne i requisiti di idoneità alla titolarità della farmacia, si osserva che: a) lo schema di bando approvato dalla conferenza delle Regioni non include tra i requisiti per la partecipazione il possesso dell’idoneità (art. 2 dello schema di bando); b) l’articolo 11, comma 3, del decreto-legge prevede che al concorso possono partecipare tutti i farmacisti non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino senza menzionare l’idoneità alla titolarità di farmacia; c) al comma 7 del medesimo articolo, laddove si disciplina il concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche in gestione associata, la disposizione fa riferimento al “possesso dei requisiti di legge”, senza specificarne puntualmente la fonte;
considerato che:
sul punto segnalato, si può ritenere che i requisiti di legge siano quelli riferibili all’art. 7 della legge n. 362 del 2011 e all’art. 12 della legge n. 475 del 1968, che impongono il requisito dell’idoneità per il possesso e l’apertura della farmacia, e conseguentemente dovrebbero ritenersi esclusi i farmacisti che non abbiano già conseguito l’idoneità al momento della partecipazione al concorso;
si può altresì interpretare la suddetta disposizione del decreto “cresci Italia” nel senso che il concorso straordinario per titoli conferisca automaticamente ai vincitori di sede (e dunque di concorso) l’idoneità; in tal senso la mancanza di idoneità non sarebbe preclusiva alla partecipazione al concorso straordinario;
rilevato inoltre che a giudizio dell’interrogante:
un altro profilo problematico è quello relativo alla valutazione dei punteggi dei farmacisti che partecipano al concorso in associazione. Lo schema di bando approvato dalla conferenza delle Regioni prevede infatti che in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sia effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994 rispettivamente per ciascuna voce. A questo proposito non appare chiaro se, relativamente alla valutazione dell’esercizio professionale, si intenda come un’unica voce la valutazione di tutto il ventennio valorizzabile ovvero si valuti il singolo decennio per singola voce. La prima interpretazione consentirebbe – per esempio – a due collaboratori di farmacia con 8 anni di servizio ciascuno, che si associassero, di ottenere il massimo del punteggio (35 punti) e di superare agevolmente un singolo candidato che avesse 20 anni di servizio come collaboratore in farmacia (31,5 punti);
un ulteriore problema è posto dalla disposizione relativa alla maggiorazione del 40 per cento per titolari e collaboratori di parafarmacia ai sensi della legge n. 221 del 1968. Anche in tal caso non è chiaro come si configuri il riferimento alla legge citata nel caso di titolari e collaboratori di parafarmacia, né da chi e come sia certificata ed attestata la ruralità dell’esercizio in cui il farmacista ha prestato servizio;
infine, occorre un chiarimento anche in ordine ai tempi e alla simultaneità nell’emanazione dei bandi regionali, considerato che ogni candidato potrà presentare la propria domanda in due Regioni differenti. È infatti possibile ottenere valutazioni molto differenti degli stessi titoli in Regioni diverse, alla luce della forte discrezionalità delle singole Regioni e delle singole Commissioni in relazione alla valutazione di numerose voci contemplate nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà segnalate e, in considerazione dell’ampiezza e della rilevanza dei dubbi interpretativi, se non ritenga necessario intervenire con la massima sollecitudine, promuovendo provvedimenti legislativi, nonché adottando gli atti amministrativi opportuni, al fine di consentire un rapido ed efficace svolgimento del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle nuove farmacie, e scongiurare l’eventualità di blocchi e ritardi derivanti dal probabile contenzioso che tale situazione rischia di innescare;
se non ritenga opportuno inoltre sollecitare nell’ambito delle proprie competenze e monitorare l’operato delle singole Regioni affinché i tempi di recepimento ed emanazione dei bandi siano, oltre che celeri, anche auspicabilmente simultanei, al fine di consentire scelte rapide e di evitare l’impossibilità per i candidati di effettuare le proprie scelte a causa di eventuali sfasamenti tra i tempi di espletamento del concorso nei diversi territori.