Molti amici si domandano come mai il (loro) sindacato nazionale sottolinei l’urgenza di chiudere entro e non oltre il 13 novembre la trattativa con l’Aifa per la nuova remunerazione. Tale urgenza è dettata, a dire dei sindacalisti, dalle disposizioni contenute nel DL 95, convertito, poi, con la legge 135/12.
Effettivamente è così, in quanto all’articolo 15, al secondo comma, dispone che “…omissis… A decorrere dal 1º gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e’ sostituito daun nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto …omissis… In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute… omissis…“.
Fin qui la disposizione di legge.
Ma vi è una cosa che non mi convince e mi lascia inerdetto… quando mi sono rivolto alla mia Regione, il Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza dell’Ordine che presiedo, per avere notizie del concorso straordinario e della mancata emanazione del suo bando nei tempi previsti dal DL 1/12 (art. 11,comma 9, “Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi“), mi sono sentito rispondere che i termini erano di carattere ordinatorio e non perentorio.
Bene, anzi benissimo.
Qualcuno, ora, ci dovrebbe spiegare perché nel primo caso i termini sono da considerarsi di un tipo, nel secondo di un altro tipo.
Misteri italiani.
Per completezza aggiungo che si parla di termine con carattere perentorio, quando la legge prevede una decadenza e che si parla invece di termine con carattere ordinatorio in tutti gli altri casi.
Ennesimo caso italico di utilizzo dei “due pesi e due misure”?