Dal Tar di Catania arriva una notizia che farà molto discutere: definendo “ingiustificate e arbitrarie” le discriminazioni subite dai titolari di parafarmacie ai quali non è stata data l’opportunità di vendere farmaci di fascia C. Poi il Tar se ne è lavato le mani, rimettendo il caso nelle capaci mani della Corte di Giustizia Europea. La questione era finita al Tribunale Amministrativo Regionale per un ricorso che era stato presentato da Liberi Farmacisti Italiani, Lifi, che vedono così in parte riconosciute le loro ragioni e cominciano ad aver fiducia nel giudizio europeo. “La Lifi rivendica con orgoglio una nuova importante vittoria che rende ormai prossima la possibilità per i farmacisti ‘non titolari’ di dispensare tutti i farmaci di fascia C. Ora l’ultima parola compete ai giudici del Lussemburgo, ai quali, evidenziandosi l’arbitrarietà della distinzione tra farmacisti titolari e non titolari ai fini della vendita di fascia C, la causa e’ stata rinviata per la decisione finale”. Queste le parole di Davide Gullotta, presidente della Lifi: una quasi vittoria, o meglio,
una vittoria quasi annunciabile. Si stenta a trattenere i festeggiamenti. Le parole del Tar sono davvero musica per le parafarmacie che prima si erano viste assegnare la fascia C e poi se la sono vista “dimezzare” con il delisting:
“E’ rimessa alla Corte di giustizia CE la questione sul diritto di un farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale, ma non titolare di esercizio comm. a dispensare i farmaci di “fascia C” all’interno della propria parafarmacia.
Se l’art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista.
Il Tar Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rimette le seguente questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, come di seguito formulate:
1) se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale;
2) se l’art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista, senza che il rilevo pubblicistico di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di cui al superiore punto 1;
3) se gli artt. 102 e 106 del Trattato istitutivo CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante va senza limiti applicato alla professione di farmacista, in quanto il farmacista titolare di farmacia tradizionale, vendendo farmaci per effetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò trovi valida giustificazione nelle pur indubbie peculiarità della professione farmaceutica dovute all’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.
Da Reggio Calabria, inoltre, si attende anche un’altra importante sentenza della corte costituzionale. La lotta tra farmacisti non è finita con il famoso delisting e Gullotta aggiunge: “Si ha quindi la conferma che la tutela della salute pubblica non viene meno quando vi è la presenza di un farmacista abilitato. E’ anche importante segnalare che i giudici catanesi hanno qualificato la libertà di esercizio della professione di farmacista come un diritto fondamentale, richiamando in proposito l’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Lifi attende perciò fiduciosa l’esito delle prossime importantissime tappe avanti la Corte costituzionale (attesa per la primavera prossima) e la Corte di giustizia, alla quale prenderà direttamente parte il dottor Gullotta”. Ci saranno sicuramente sviluppi importanti, che cercheremo di seguire con la massima attenzione.
Sarebbe una vittoria per tutta la categoria e non solo per i non titolari. Sarebbe bello che questo pronunciamento si potesse interpretare anche nel senso di escludere le parafarmacie di proprieta’ di titolari di farmacia e di soggetti non laureati in farmacia.