L’articolo 62 della legge 27/2012 è entrato in vigore, ma come era facilmente prevedibile nel settore regna molta confusione. In rete e anche su alcuni giornali autorevoli, sono apparse diverse interpretazioni spesso stravaganti e anche erronee. La norma rappresenta una svolta importante nelle relazioni commerciali all’interno della filiera .
Le reazioni della filiera del Farmaco
Dopo il giorno 24 ottobre 2012 sono partite da molte aziende della filiera farmaceutica lettere circolari che avvertivano dell’immeditati cambiamenti circa le tempistiche di pagamento relativamente a quei prodotti considerabili come freschi e freschissimi o anche solo più semplicemente dichiarati da produttore come “Deperibili”. Qui sotto riportiamo l’originale di una circolare iniviata dall’azienda UNICO ai propri clienti:
“OGGETTO: Adempimenti legge 24 marzo 2012 n.27, art. 62 – ” Disciplina delle
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”
La presente per informarLa che il 24 Ottobre è entrata in vigore la nuova normativa in oggetto che prevede specifiche prescrizioni inerenti le forme contrattuali e termini legali inderogabili per i pagamenti
Per questi ultimi, la nuova normativa impone di applicare ai prodotti alimentari non deperibili, nel cui ambito rientrano anche gli integratori, una condizione di pagamento massima pari a 60 gg fine mese e di 30 gg per i prodotti dichiarati dal produttore deperibili.”
Il file originale della Circolare | Nota tecnica ADF del 8.10.2012 | Quesito ADF a Confcommercio
Ma cosa dice il testo della Legge dell’ Art. 62 – “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” ecco il testo integrale
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del
prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a. imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c. subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d. conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e. adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisicochimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della
ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l’inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.
Art-62 | Decreto Ministeriale 19 ottobre 2012 attuativo articolo 62 legge 27 2012 | Articolo 62 Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 | Definizione di prodotti agricoli | Definizione prodotti alimentari | Nota Confcommercio
Dopo aver ricevuto le circolari da alcune aziende e distributori intermedi molti farmacisti titolari e titolari di parafarmacia hanno iniziato a porsi delle domande sulla legittimità e sull’applicabilità della legge 62 anche alla filiera del farmaco spingendo alcune realtà del settore strettamente legate al territorio ed ai farmacisti a farsi da portavoce.
Egregio Direttore,
le nuove disposizioni di cui all’art.62, Legge n.27/2012, che regolano le relazioni commerciali ed i pagamenti nella filiera agro-alimentare, in vigore dal 24 ottobre 2012, stanno determinando non pochi dubbi relativamente alloro ambito di applicazione.
In particolare, anche lungo la filiera distributiva del farmaco transitano “alimenti” come, ad esempio, i prodotti per l’infanzia (latti per la crescita a lunga conservazione, omogeneizzati, pastine, biscotti vari, ecc), i prodotti per la nutrizione particolare (es prodotti per celiaci, per diabetici, ecc), i fitoterapici, nonché tutte quelle Tisane, Sciroppi, Compresse, Capsule, Fiale e Bustine che sono registrate come “integratori alimentari” (es. M …. centrum).
Gli “alimenti” così intesi rappresentano mediamente circa il 20% del fatturato di una Farmacia, quindi, l’applicazione dell’art.62 alla Filiera del Farmaco determinerebbe delle criticità non di poco conto, sia per i volumi trattati, sia per le relative tempistiche di pagamento (a 30 ed a 60 giorni). Tali criticità sono ulteriormente accentuate in quelle Regioni dove i suddetti tempi di pagamento
ai fornitori aggraverebbero i già diffusi problemi di liquidità di quelle Farmacie che già patiscono i gravi ritardi nei pagamenti da parte delle AASSLL.
Ciò premesso, Le rappresento quanto segue.
L’oggetto deii’Art.62 (“Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari’) e la lettura deii’Art.1 del Decreto Attuativo (il Regolamento si applica “con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”) lasciano intendere che la ratio legis della normativa in questione è quella di calmierare i rapporti di potere tra produttori e distributori di derrate alimentari, con particolare riferimento agli agricoltori ed alle piccole e medie industrie alimentari che fino ad oggi hanno sofferto gravi problemi di
legalità nei molti e talora opachi passaggi delle derrate, tra i campi e la tavola.
Pertanto, Le chiedo se la filiera distributiva del farmaco (Industrie, Depositari, Distributori e farmacie) e tutte le suddette tipologie di “alimenti” che transitano per essa sono da ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione dell’Articolo 62, Legge n.27/2012.
Grato per l’attenzione che mi vorrà dedicare, resto in attesa di un Suo cortese riscontro per la corretta applicazione della norma in oggetto e Le porgo cordiali saluti.
Dott. Crescenzo Cinquegrana
Quesito AGCM Art62 Legge 27-2012 | Comunicati ADF e Federfarma | Lettera ADF a Confcommercio | Nota Confindustria-Confcommercio
L’Opinione dei Farmacisti
Personalmente, ritengo che, visto il titolo dell’articolo 62 parla espressamente di prodotti agroalimentari, non possa essere applicato ad alimenti diversi da quelli appena citati, ancorché il primo comma faccia poi genericamente riferimento alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
AGG. ESCLUSIVO 16/11/2012 – L’interrogazione parlamentare dell’Onorevole Paolo Russo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’Onorevole Paolo Russo
Per sapere: – premesso che: l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;– il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2012, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
– in base a tale norma, si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fmi del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;
Il testo Completo
Rassegna Stampa
Rassegna Stampa Art 62 | Il Sole 24 Ore | Il Fatto Alimentare
Leggo che all’ art 4 e successivi commi il famigecato art 62 non si applica ai prodotti con scadenza superiore a sessanta giorni.Una ditta di prodotti fitoterapici, con prodotti con scadenza superiore a sessanta giorni non rientrerebbe quindi nel decreto?
i prodotti con scadenza inferiore a 60 gg sono ‘prodotti alimentari deteriorabili’, ma l’articolo non riguarda solo loro
Il consumatore medio, che non sa cosa è un dispositivo medico, spesso, secondo me, acquista un integratore alimentare di erbe e piante medicinali credendo di acquistare un farmaco, perché sulla confezione trova il termine “medico” e non “alimentare”.
http://www.youtube.com/watch?v=gcKUCWcHxPI