INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA dell’Onorevole Paolo Russo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’applicazione dell’articolo 62 in ambiti diversi da quello strettamente agroalimentare come ad esempio la filiera del farmaco.
Per sapere:
– premesso che: l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;– il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2012, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
– in base a tale norma, si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fmi del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;
– dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all’articolo 62 sarebbe applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l’articolo 62;
– si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l’infanzia o a quelli destinati ad un’alimentazione particolare; normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie, nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle relative alla filiera agroalimentare, cui è destinato l’articolo 62
-come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all’articolo 62 del decreto-legge n. l del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina è finalizzata ad una maggiore trasparenza e al riequilibrio delle posizioni di forza dei diversi operatori nell’ambito della filiera agroalimentare nonché al contrasto delle pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;
– in particolare, nel parere approvato dalla Commissione Agricoltura della Camera, si sottolinea che “la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo, e da autorità italiane e europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei
prodotti, da un’offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale”;
– in queste settimane, numerose organizzazioni di categoria e semplici cittadini stanno segnalando le incongruenze e le difficoltà cui darebbe luogo un’applicazione generalizzata della normativa in questione, anche in relazione a prodotti e rapporti commerciali solo formalmente assimilabili a quelli tipici del settore agroalimentari;
– quali siano gli orientamenti del Governo in merito ai problemi segnalati e quali iniziative si ritenga di attivare per la loro soluzione.
Paolo Russo
Il Popolo delle Libertà
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