E’ giunta l’ora della verità in Senato: Generici o Industrie farmaceutiche?


Anche in questa settimana la Sanità sarà protagonista nelle aule di Camera e Senato ma quello che più interessa ai farmacisti è una discussione in corso al Senato. Parliamo della Decima Commissione Permanente del Senato della Repubblica, Industria Commercio e Turismo, e del Disegno di legge N. 3533 Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese. Sull’articolo 13, tanto caro ai farmaci generici, e tanto avversato dalle industrie farmaceutiche, c’è la richiesta di inserire un articolo 13bis che di fatto cambierebbe tutto. Riportiamo fedelmente i quattro emendamenti proposti:

13.0.1
Germontani
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-bis
Il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 20i2, n. 135 è così sostituito:

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero
per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più
medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno
specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio
attivo contenuto nel farmaco. Tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12’’».

13.0.2
Ghigo, D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti, Castro, Rizzi, De Lillo, Bonfrisco
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.125
 Il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è così sostituito:

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo il, comma 12’’».

13.0.3
Sangalli
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
Il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero
per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più
medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno
specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio
attivo contenuto nel farmaco. Tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsa bile ovvero se nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una
sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto
legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12’’».

 

13.0.4
Bosone, Ghedini, Armato, De Sena, Fioroni, Sangalli, Tomaselli, Passoni, Milana
Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di medicinali equivalenti)
       1. Il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente: 

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero
per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più
medicinali equivalenti può indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
di uno specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del
principio attivo contenuto nel farmaco. L’indicazione di uno specifico medicinale è vincolante per il
farmacista ove il medicinale indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se 126
nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di
non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a
quanto previsto dall’articolo Il, comma 12 del citato decreto-legge n. 1 del 2012’’».

 

Avete trovato delle similitudini tra i 4 emendamenti proposti? Sicuramente si, in particolare quella frase che suona sibillina:  Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Ed in particolare c’è una parola che rimbomba come un tuono potentissimo: facoltà. Ricordiamo che quel comma 11 bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 non parlava di facoltà, ma v’era l’obbligo di specificare solo il principio attivo ed in casi specifici, segnalare il nome di un farmaco seguito dalla spiegazione del perché proprio quel farmaco veniva ritenuto adatto (allergie…). In Senato quando la votazione sugli emendamenti sopra riportati inizierà si respirerà un aria da Far West. Tanti interessi in gioco.

 


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