Concorso Straordinario: idoneità si, idoneità no

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Il sesto posto nel bandire il concorso straordinario è toccato alla Regione Piemonte, ma seppure i problemi non siano nuovi, nessun dubbio fin qui suscitato è stato fugato. Si continua imperterriti a bandire e a concorrere senza preoccuparsi di nulla. Seppure ci sia stata l’oramai nota interrogazione parlamentare del senatore Adria che chiedeva delucidazioni sulla necessità del requisito d’idoneità, nessuna risposta concreta è arrivata. Il senatore Adria era stato chiarissimo nel chiedere al Ministro “se non ritenga necessario intervenire con la massima sollecitudine, adottando i provvedimenti legislativi e amministrativi opportuni, al fine di consentire un rapido ed efficace svolgimento del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle nuove farmacie, e scongiurare l’eventualità di blocchi e ritardi derivanti dal probabile contenzioso che tale situazione rischia di innescare”. Ma nulla. Si sospetta che l’errore sia voluto: non consentendo così a chi vinca il concorso di gestire la farmacia. L’avvocato Silvia Cosmo nel sito iusfarma.it, in una serie di articoli dedicati a questo tema si pone dei quesiti e considerazioni su questa questione: “Guardando alle norme, l’art. 11 comma 3 e comma 7 D.L. n. 1/2012, che individuano i requisiti di coloro che possono partecipare al concorso straordinario rispettivamente in forma singola ed associata, non contengono un esplicito riferimento al possesso dell’idoneità, ciò non di meno pare riduttivo ritenere che la “straordinarietà” del concorso giustifichi sic et simpliciter l’assenza di un requisito che è, invece, ritenuto indefettibile nelle ipotesi, speculari a quelle concorsuali, di acquisto della farmacia o dell’assunzione della qualità di socio di quest’ultima. La contraddizione diventa ancora più evidente se solo si consideri che l’utile collocazione in graduatoria e l’assegnazione (seguita dall’accettazione del concorrente) della farmacia vinta a concorso, determina l’automatico conseguimento dell’idoneità mentre, l’assenza dell’espletamento della prova attitudinale non consente di affermare che risultino idonei coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria”. L’avvocato che ha acquisito rapidamente molta notorietà grazie alla sua preparazione sull’argomento ha aggiunto una considerazione ed un auspicio molto chiari: “Se, dunque, la necessità di assegnare il maggior numero di farmacie disponibili al privato esercizio, baluardo dalla riforma Monti con il d.l. n. 1/2012, porta a ritenere che la farmacia vinta a concorso determini in re ipsa l’acquisto dell’idoneità, non può d’altro canto sottacersi che l’automatica attribuzione della stessa susciti perplessità che, sarebbe auspicabile, venissero dipanate da un sollecito riscontro del Ministero della Salute”. Raccogliamo, nel nostro piccolo, l’auspicio della dottoressa Cosmo, e confidiamo che la questione venga chiarita prima della pubblicazione del settimo bando.

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