Ecco i chiarimenti sul Concorso Straordinario dal Ministero della Salute

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Concorso straordinario a sedi farmaceutiche: Il Ministero della salute e la Regione Liguria rispondono alla Federazione degli Ordini.

In relazione a diverse e complesse questioni interpretative relative alla normativa in materia di concorso straordinario, questa Federazione, a fronte delle numerose sollecitazioni ricevute da parte di alcuni Presidenti  degli  Ordini provinciali e direttamente da parte di iscritti, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del bando della Regione Liguria, ha ritenuto di porre una serie di quesiti (all. 1) al Responsabile del procedimento indicato nello stesso bando e titolato, ai sensi della normativa vigente, a fornire i richiesti chiarimenti.

Contestualmente, la scrivente, anche a seguito dell’interrogazione parlamentare presentata dal Sen. Alfonso Andria sulle medesime tematiche (interrogazione n. 3-03142), ha reputato di porre analoghi quesiti (all. 2) al Ministero della salute, in ragione delle sue funzioni di coordinamento e raccordo.In data 14 novembre u.s., la Regione Liguria ha risposto alla Federazione, con la nota che si trasmette in allegato (all. 3), precisando che:

1)     con riferimento al calcolo dei punteggi, in particolare  per  la partecipazione in forma associata, occorre far rinvio al comma 4 dell’articolo 8 del bando di concorso e  “ogni ulteriore valutazione di dettaglio è rimessa alla commissione di concorso, la quale stabilirà i propri criteri nel rispetto delle norme vigenti”.

In proposito, è opportuno ricordare che la Regione Lombardia, il  cui bando contiene la medesima formulazione della Regione  Liguria  (“In caso di partecipazione al concorso  per la  gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato  fino  alla  concorrenza  del  punteggio  massimo  previsto  dal

D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”), in un chiarimento pubblicato sul proprio sito web (http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename

=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213530743519&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtru e%26menu-to-render%3D1213529299826&pagename=DG_SANWrapper), ha precisato che “i candidati verranno considerati singolarmente e i loro punteggi singoli verranno sommati, fino al massimo previsto dalle singole voci (es. servizio, laurea, pubblicazioni ecc.) previste dal DPCM. Es: se un candidato ha come punteggio di servizio calcolato SINGOLARMENTE, di 10, un altro 9, il totale per l’associazione sarà 19. Se un candidato ha come punteggio di servizio 20 e un altro 25, il calcolo per l’associazione sarà 35, poiché il massimo previsto per i titoli di servizio è 35. Altrettanto, per esempio, per il voto di laurea: se un candidato ha diritto a 3 punti e un altro a 1, il totale per l’associazione sarà 4; se un  candidato ha diritto a 4 punti e un altro a  3 punti, il punteggio per l’associazione sarà comunque 5, che è il massimo previsto.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia, il

limite dei venti anni per il calcolo del punteggio applicabile ai  titoli relativi all’esercizio professionale, per quanto  attiene alla gestione associata, si applica a ciascuno dei candidati con la conseguenza che il punteggio riportato nei venti anni a titolo individuale andrà sommato a quello degli altri partecipanti associati, per determinare il punteggio complessivo dell’associazione, fermo restando il tetto dei 35 punti; nella valutazione dei titoli di studio, i singoli punteggi dei candidati associati si sommano per ciascuna voce (voto di laurea in farmacia o in CTF – seconda laurea in chimica, scienze biologiche, medicina o veterinaria – specializzazioni universitarie, borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o CTF – seconda laurea in CTF – pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d’esame – idoneità in un precedente concorso – idoneità nazionale a farmacista dirigente – voto di abilitazione e altri titoli in materia di aggiornamento professionale), nel rispetto del relativo limite massimo;

 

2)     in merito ai requisiti di partecipazione, l’idoneità non assurge a requisito di partecipazione al concorso straordinario;

3)     anche per la valutazione dei punteggi e delle relative maggiorazioni da attribuire ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia, la risposta è rinvenibile al comma 7 dell’art. 8 del bando, che recita “all’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all’articolo 5, comma  1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  si  applica  la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/1968”.

 

In data 26 novembre u.s., è pervenuta la risposta del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della salute, Cons. Michele Pandolfelli (all. 4) e, in proposito, si evidenzia quanto segue:

 

a)     con riferimento al quesito riguardante l’idoneità, a giudizio del Ministero, “la  stessa non è inclusa fra i requisiti di partecipazione al concorso né dalla    disciplina   specifica   del    concorso    straordinario    contenuta nell’articolo 11 più volte richiamato, né dalla disciplina che regola i concorsi ordinari. Non può neppure ritenersi che il  requisito dell’idoneità, non richiesto ai fini della partecipazione al concorso, rilevi al  momento dell’assegnazione della farmacia ai vincitori che  hanno partecipato in forma associata, per effetto del disposto dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362”;

b)     per quanto riguarda, invece, i farmacisti (partecipanti in forma individuale o  in forma associata) che non risultino vincitori delle farmacie messe a concorso, essi non  potranno  conseguire  l’idoneità  mediante  la partecipazione al concorso straordinario, in quanto, in base alla normativa vigente, l’idoneità si consegue con il raggiungimento di un determinato punteggio nella prova attitudinale, che non è prevista nel concorso straordinario;

c)     il Dicastero ha fornito altresì un’indicazione in merito alla  titolarità e gestione della farmacia vinta in  forma  associata,  affermando  che  la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto dell’art. 11 del D.L.  1/2012, convertito nella L. 27/2012, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della L. 362/1991; l’interpretazione ministeriale comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della L. 475/1968); inoltre, qualora un socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà tenuto ad uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della  nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991);

d)    per quanto riguarda il quesito relativo alle modalità  di  calcolo  dei punteggi per i titoli, il Ministero ha ritenuto di dover fare rinvio alle scelte già  operate dai competenti organi regionali con le formulazioni incluse nei bandi di concorso.

La Federazione degli Ordini, pertanto, richiama l’attenzione in merito a quanto già segnalato al precedente punto 1, relativo alla risposta della Regione Liguria.

Scarica la Circolare Originale

4 COMMENTS

  1. Le risposte senza senso alcuno
    Indicazione del Ministero della Salute e della Regione Liguria

    Una vergogna intollerabile

    M.Mascheroni

    Leggo e sbalordisco e insieme a me tutti quelli che stanno leggendo la circolare.
    Sono le 22 e 30 e il mio cellulare squilla ripetutamente : Colleghi, Avvocati che ridono e piangono. Ma qui siamo alla pazzia alla follia pura.

    Lettera C Della circolare
    Il Dicastero ha fornito altresì un’indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto dell’art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della L. 362/1991; l’interpretazione ministeriale comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della L. 475/1968); inoltre, qualora un socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà tenuto ad uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991);
    Punto primo
    La titolarita’ resta con resta congiuntamente in capo ai soci??? La norma dice “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata”
    Cio’ significa che le farmacie vinte a concorso non sono piu’ regolate dalla Legge 362/1991 laddove all’art. 7 si dice “ La titolarita’ e’ riservata a persone fisiche e a societa’ di persone …” Cioe’ a dire le farmacie vinte in forma associata sono una tipologia nuova ( diversamente da quelle vinte in forma singola?)
    Cio’ significa che per dieci anni il socio della farmacia vinta a concorso in forma associata non potra’ acquisire neanche l’1 % di un’altra Farmacia ?
    Cio’ significa che in caso di successione della quota di una farmacia non posso acquisirla mortis causa in quanto sarei incompatibile…
    E mi citano al termine anche l’articolo 8 della legge 362/1991 che non prevede piu’ l’incompatibilità tra soci di diverse societa’ di farmacie dal 2006….
    Spero che abbiano sbagliato a scrivere e che si ponga rimedio in 24 ore in quanto a codesto punto chi si presentasse in forma associata sarebbe un pazzo scatenato.
    Caro dr. Mandelli che ha recepito codesta che non riesco a definire se non una schifezza giuridica, ci faccia pervenire una risposta, mi immagino che il concorso diventi una “cretinata” in quanto le valanghe di ricorsi che pioveranno se passasse tal concetto bloccherebbero il tutto per secoli.
    Con Ossequio.
    Dr. M. Mascheroni
    Studio Mascheroni
    Milano
    Marino.mascheroni@icffarmacisti.it

  2. Adde
    Ill.mo Dr. Pandolfini
    Ill.mo Dr. Mandelli
    Ore 1 di notte
    Circolare Fofi
    Il Capo Ufficio Legale Dr. Pandolfelli nella risposta a Fofi afferma
    …. Ora l’articolo 11 del decreto Legge 1/2012 stabilisce che al concorso possono partecipare anche piu’ aspiranti in forma associata i quali conseguono in caso di vittoria la titolarita’ condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori su base paritaria per un periodo di dieci anni.
    Osservo l’art. 11 non dice questo dr. Pandolfelli bensì
    Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarita’ della sede farmaceutica assegnata e’ condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita’.

    Continua qui: http://quellichelafarmacia.com/9388/altro-che-chiarimenti-la-verita-sulle-risposte-e-le-indicazione-del-ministero-della-salute-e-della-regione-liguria/

  3. Complimenti per aver affrontato un tema al momento ignorato e, forse, ampiamente sottovalutato.
    Mi auguro una pronta e ponderata risposta ministeriale.
    Distinti saluti.
    Francesco Miliardi

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