All’Ill.mo Dott. Andrea Mandeli
Presidente FOFI
M.Mascheroni
Leggo e sbalordisco e insieme a me tutti quelli che stanno leggendo la circolare.
Sono le 22 e 30 e il mio cellulare squilla ripetutamente : Colleghi, Avvocati che ridono e piangono. Ma qui siamo alla pazzia alla follia pura.
Lettera C Della circolare
Il Dicastero ha fornito altresì un’indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto dell’art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, resta,congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della L. 362/1991; l’interpretazione ministeriale comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della L. 475/1968); inoltre, qualora un socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà tenuto ad uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991);Punto primo
La titolarita’ resta congiuntamente in capo ai soci??? La norma dice “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata”
Cio’ significa che le farmacie vinte a concorso non sono piu’ regolate dalla Legge 362/1991 laddove all’art. 7 si dice “ La titolarita’ e’ riservata a persone fisiche e a societa’ di persone …” Cioe’ a dire le farmacie vinte in forma associata sono una tipologia nuova ( diversamente da quelle vinte in forma singola?)
Cio’ significa che per dieci anni il socio della farmacia vinta a concorso in forma associata non potra’ acquisire neanche l’1 % di un’altra Farmacia ?
Cio’ significa che in caso di successione della quota di una farmacia non posso acquisirla mortis causa in quanto sarei incompatibile…
E mi citano al termine anche l’articolo 8 della legge 362/1991 che non prevede piu’ l’incompatibilità tra soci di diverse societa’ di farmacie dal 2006….
Spero che abbiano sbagliato a scrivere e che si ponga rimedio in 24 ore in quanto a codesto punto chi si presentasse in forma associata sarebbe un pazzo scatenato.
Caro dr. Mandelli che ha recepito codesta che non riesco a definire se non una schifezza giuridica, ci faccia pervenire una risposta, mi immagino che il concorso diventi una “cretinata” in quanto le valanghe di ricorsi che pioveranno se passasse tal concetto bloccherebbero il tutto per secoli.
Con Ossequio.
Dr. M. Mascheroni
Studio Mascheroni
Milano
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Aggiunta
Adde
Ill.mo Dr. Pandolfini
Ill.mo Dr. Mandelli
Ore 1 di notte
Circolare Fofi
Il Capo Ufficio Legale Dr. Pandolfelli nella risposta a Fofi afferma
…. Ora l’articolo 11 del decreto Legge 1/2012 stabilisce che al concorso possono partecipare anche piu’ aspiranti in forma associata i quali conseguono in caso di vittoria la titolarita’ condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori su base paritaria per un periodo di dieci anni.
Osservo l’art. 11 non dice questo dr. Pandolfelli bensì
Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarita’ della sede farmaceutica assegnata e’ condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita’.
Io leggo titolarita’ della sede o la stanchezza mi gioca qualche brutto scherzo. Lei scrive che i soci conseguono la titolarita’?? ma dove lo legge?
Questa interpretazione che non e’ conforme al dettato normativo, crea un disastro anche giuridico: significa che se un socio di farmacia rurale sussidiata con l’uno per cento a cui la legge concede la possibilita’ di partecipare al concorso(e non si capisce il perche’ secondo il suo ragionamento) dovrebbe uscire vincendo la sede…in quanto diventerebbe socio titolare ? e ribadisco l’art.11 non lo dice affatto.
Ma scusi la domanda e la societa’ dalla quale e’ uscito o dovrebbe uscire che fine fa? Diventa ditta individuale? Si scioglie? Decade?
E se viene a mancare il socio che rimane in societa’ il socio non puo’ ereditare per questa interpretazione? Ovviamente se lei afferma che il socio e’ titolare unico strapazzando la norme. E ripeto che fine farebbe la societa’ in caso di morte del socio rimasto in società?
Forse mi auguro leggendo la circolare che la sua interpretazione riguardi solo l’idoneita’ visto che nella sua circoalre si fa riferimento a quello.
Ce lo dica subito altrimenti il socio di farmacia rurale sussidiata non potrebbe e non dovrebbe partecipare al concorso sarebbe una stupidaggine l’avere concesso la sua partecipazione se poi non potesse detenere la sua quota o riaverla.
E in piu’ che senso avrebbe partecipare in forma associata anche per tutti gli altri con codesti rischi ???
La sua interpretazione getta mille speranze di farmacisti di piccole e poverissime farmacie nella spazzatura.
sono socio di farmacia rurale sussidiata e leggo ora questa interpretazione del dr. Pandolfelli…
Ma da quale università proviene costui? ha la minima cognizione di diritto societario?
Cosa significa acquisire la titolarità di una societa? Fino a poco tempo fa la società aveva il decreto autorizzativo di apertura della regione di appartenenza , ma il legale rappresentante era il direttore (scelto al momento della costituzione della società tra i soci)
Mi sono perso qualcosa?
Io reputo questo chiarimento un atto di pura incostituzionalità e voglio farmi sentire eccome , datemene modo , ditemi come fare!!!
Vi prego!!!
Gettiamo del fango addosso a questi personaggi che senza minima cognizione di causa portano l’italia sempre piu’ lontana dagli obbiettivi che vogliamo raggiungere!
Chiedere al Presidente della Fofi chiarificazioni.
Trovarci insieme e sottoscrivere un parere congiunto urgente.
A disposizione.
Mm
mi dia gli strumenti per procedere e.g. lettera da scrivere e/o fax da inviare , sono a disposizione per bombardare il dott. Mandelli
io sono qua….
Gent.mo prof. Mascheroni,
aiuto io ho sempre più confusione.
Parteciperò al concorso con una collega in gestione associata. Cosa succederà se prima dei 10 anni una delle due muore?
La prego di rispondermi il puù chiaramente possibile.
Grazie
Sulla morte niente di che a parte il trapasso. Secondo il Ministero vi e’ una comunione tra i titolari, quindi si applicherebbero le norme civilistiche ordinariue. L’altro socio deve liquidare gli eredi.
Mm
Ma sul discorso idoneità?????
Nel cosidetto “chiarimento” viene affermato che l’idoneità è data esclusivamente dal ingresso in graduatoria dopo un concorso ordinario, e che fine hanno fatto i famosi 2 anni di pratica in una farmacia aperta al pubblico????
Egregio Prof. Mascheroni,
ho 38 anni e oggi è ufficiale, mi vergogno di essere italiano.
Mi dica Lei se dietro a questo concepimento amorfo di concorso, non ci siano i “soliti poteri” forti dell’Italia scassata.
Poteri forti che hanno tutto l’interesse di “obbligare”, a suon di emendamenti, i gruppi politici a modificare il primo dl del governo Monti.
Creare confusione, dubbi interpretativi, ricorsi su ricorsi…mi creda, è una guerra tra poveri farmacisti (NON TITOLARI) questo concorso. Un collega ricorrerà per la valutazione dei titoli, un altro ricorrerà vs collega a cui sarà assegnata una sede ma che non possiede l’idoneità e cosi via.
I tempi si allungheranno, si avrà magari una graduatoria definitiva tra non meno di DUE/TRE anni.
Ed è questo lo scopo dei “poteri forti”: di fronte ad un aumento del n. di farmacie si giocano la carta della confusione, dell’allungamento dei tempi, della non chiarezza ma quello che a loro serve è proprio il TEMPO. Tempo che mancava con l’improvviso dl e legge di agosto del governo Monti. Questa fretta è inconcepibile mio Dio!!! Perchè cambiare cosi in fretta???!!!!
Diamogli il tempo di riorganizzarsi, di sapere dove verranno istituite le nuove sedi, di agire di conseguenza (magari creando nuovi poliambulatori medici ancora più vicini alle loro farmacie e trasferendo gli ambulatori medici da piccoli centri o frazioni…). Suvvia…
La speranza che potesse esserci un’opportunità, un cambiamento è ufficialmete morta.
In bocca al lupo a noi pazzi che presenteremo domanda di partecipazione al bando.
Caro dottore il bambino e’ nato con seri problemi e crescendo i problemi diventano irrisolvibili.
Era sufficiente che il legislatore avesse detto le cose nella norma.
E’ possibile partecipare in forma associata costituendo una societa’ tra farmacisti tra quelle previste dall’art. 7 della Legge 362/1991.
In caso di assegnazione della sede alla societa’ costituenda il socio non potra’ essere per il periodo di 10 anni socio di altra societa’ titolare di farmacia.
Ci voleva tanto?
Avremmo capito tutti, e ci saremmo organizzati in verita’ o il legislatore non sapeva quello che scriveva ovvero qualche sospetto mi balza per la mente…
Lei caro dottor Mascheroni che e’ una delle voci piu’ conosciute ed apprezzate nel mondo della farmacia dovrebbe farsi portatore di richieste di chiarezza.
Mi sa che avvocati e suoi colleghi non parlano perche’ ci vedono guadagni futuri.
Grazie per l’onesta’
M. Fossati
La vincita in forma associata
impone poi che la gestione da parte
dei vincitori venga mantenuta per almeno
un decennio. Essendo previsto che tale gestione
debba avvenire “su base paritaria”,
i vincitori dovranno costituire, per la gestione
imprenditoriale, una società di persone ai
sensi dell’art. 7 della legge 362/91, attribuendo
a ciascun socio la medesima quota societaria.
Nello spirito della norma deve inoltre
concludersi che la società avrà come unico
fine la gestione della sola farmacia
vinta e che la compagine societaria non potrà
essere modificata se non in caso di morte
o di incapacità sopravvenuta di uno o più di
uno dei soci.
Appare importante sottolineare l’importanza
di una attenta valutazione da parte dei partecipanti
al concorso in forma associata circa
i propri obiettivi nei successivi dieci anni, in
quanto la defezione anche di uno solo dei
soci, determina la decadenza dalla titolarità
della farmacia con evidenti implicazioni civilistiche
per le quali il socio danneggiato
potrebbe chiedere il risarcimento.
QUESTO E’ IL COMMENTO DEL PROFESSORE CINI SU UTIFAR DI QUALCHE SETTIMANA FA.
MASCHERONI, CINI, RANAUDO SI SONO”INCRETINITI” ( E NON PENSO PROPRIO” ) O FOFI, FUFI E MINISTERO SI DIVERTONO PER MANTENERE LO STATUS QUO DEI POTENTI?
Ma io un po’ incretinito lo sono.
Cari saluti.
mm
Caro Dr. Mascheroni,
Al momento sono titolare – ditta individuale – di una parafarmacia dal 2008. Parteciperò al concorso in associazione, dovessimo vincere la farmacia alla luce dei chiarimenti del ministero, sarei socio titolare della farmacie e ciò sarebbe incompatibile con la proprietà della parafarmacia (vero ?) ed anche sarebbe incompatibile con una società per la parafarmacia in cui la sottoscritta deterrebbe una quota maggioritaria.
Dunque cosa mi consiglia.
L’unica soluzione è una società per la parafarmacia in cui la sottoscritta non compare, ad esempio una società con un mio familiare non farmacista insieme ad altra farmacista che diviene “titolare” e referente per il ministero? Aspetto sue notizie e la ringrazio anticipatamente per i suoi preziosi chiarimenti. Grazie Elisabetta
No dottoressa, consiglierei con un atto ben fatto che lei conferisse la para in societa’ e affidasse la direzione ad un terzo.
L’incompatibilita’ scatterebbe con la direzione tecnica della farmacia o l’attivita’ lavorativa, come socio no.
mm
E’ proprio vero, ci siamo ficcati in un cunicolo buio e pesto… ma perchè? Il perchè è lungo e tortuoso e comincia fin da 1 anno fa quando il Ministero, lungi dal partorire abominie di questo tipo portava il quorum a 3000 con seconda farmacia a 3001 e indiceva concorso per titoli ed esami, costituiva anche uno ‘stipendio minimo garantito’ per i farmacisti ruralissimi. Di li a poco il quorum l’hanno fatto diventare 3300 con il resto a 1651 opzionale, cosa per cui ancora vedremo paesi di 6000 abitanti con 1 sola farmacia; il concorso per titoli ed esami che oltre ad allontanare i meno interessati ha anche il pregio di decimare i perditempo, è stato eliminato. E tutto questo Prof. Mascheroni non l’ha fatto il Ministero ma la Commissione parlamentare dove i farmacisti sono ben rappresentati. Come se non bastasse l’aprire non più 8000 farmacie ma solo 2000 (vedrete che il numero finale sarà quello) c’è stato un incessante lavoro per fare in modo che almeno 1500 di queste vengano aperte in posti dove manco un venditore ambulante si piazza, figuriamoci una farmacia (per giunta in associazione). E colpo di maestria finale per quelle poche, forse 500, sedi appetibili si stavano preparando ai tavoli dei vari Ordini mega-associazioni fra chi fortunato nascituro, sin dal primo giorno lavorativo è socio di importanti farmacie. Lei Prof. Mascheroni, solo pochi giorni fa scriveva che si, probabilmente, una associazione poteva vincere 2 sedi in 2 regioni diverse… e che se già socio di altra farmacia al centro di Milano… nulla osta, basta cedere il giorno prima le quote con contrattino già firmato di riacquisto delle stesse il giorno dopo…… Ma c’è veramente da meravigliarsi allora se il Ministero risponde con queste arzigogolazioni legislative ad una operazione di snaturamento totale del concorso? Il ministero voleva un concorso per titoli ed esami per 8000 farmacie … e si è ritrovato a fronteggiare la più subdola delle caste… manco i notai hanno agito così
Buonasera dott.Mascheroni,
Vorrei esporre il mio caso chiedendo consiglio a lei.
Sono titolare di una farmacia come ditta individuale rurale sussidiata (anche se non ho mai chiesto e quindi ricevuto nessun indennizzo annuale)ho partecipato da poco ad un consorso vecchio stile di cui ancora non sono state pubblicate le graduatorie e vorrei parteciapre al concorso Monti(in forma associata?) le chiedo,qualora dovessi risultare vincitrice di uno dei precitati concorsi esiste una forma (societa’?)che mi consente di “conservare”l’attuale titolarita’ e contemporaneamente di accettare la nuova?
Nel ringraziare per l’attenzione che vorra’ riservarmi cordialmente saluto Dott.ssa Francesca.