Concorso Straordinario: le risposte del Ministero

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Finalmente arrivano dal Ministero le prime chiarificazioni sui diversi dubbi suscitati da Fofi e da altre associazioni di categoria per quanto riguarda il concorso straordinario. Per quanto riguarda l’idoneità il Ministero specifica: “La stessa (idoneità, Ndr), non è inclusa fra i requisiti di partecipazione al concorso né dalla disciplina specifica del concorso straordinario contenuta nell’articolo 11 più volte richiamato, né dalla disciplina che regola i concorsi ordinari. Non può neppure ritenersi che il requisito dell’idoneità, non richiesto ai fini della partecipazione al concorso, rilevi al momento dell’assegnazione della farmacia ai vincitori che hanno partecipato in forma associata, per effetto del disposto dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362”. Secondo i chiarimenti del Ministero giunti sulla scrivania di Fofi, i farmacisti (in forma individuale o associata), che non risultassero vincitori delle farmacie messe a concorso non potranno conseguire l’idoneità mediante la partecipazione al concorso straordinario. L’idoneità si consegue con il raggiungimento di un punteggio ben preciso nella prova attitudinale; prova che non è prevista nel concorso straordinario. Altro chiarimento importante: la società tra vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione la titolarità per effetto dell’art. 1 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012. Resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della L. 362/1991. Questa interpretazione del Ministero, secondo Fofi, porterebbe ad una situazione in cui potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non si potrà acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della L. 475/1968). Fofi spiega che qualora il socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria vinca il concorso straordinario, in forma individuale o associata dovrà uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991). Per il punteggio dei titoli il Ministero ha rinviato alle scelte già operate dai competenti organi regionali con le formulazioni incluse nei bandi di concorso.

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