Concorso Straordinario: Le risposte delle Regioni

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I chiarimenti giunti sul tavolo di Fofi a proposito del concorso straordinario non sono arrivati soltanto dal Ministero ma anche dalle Regioni. Per ora a muoversi a spiegare sono state Liguria e Lombardia ma si attendono altri interventi. La Liguria ha precisato in merito  al calcolo dei punteggi, in particolare per la partecipazione in forma associata, che il comma a cui fare riferimento è il comma 4 dell’articolo 8 del bando di concorso e “ogni ulteriore valutazione di dettaglio è rimessa alla commissione di concorso, la quale stabilirà i propri criteri nel rispetto delle norme vigenti”. La Lombardia allo stesso proposito aveva già specificato che “i candidati verranno considerati singolarmente e i loro punteggi singoli verranno sommati, fino al massimo previsto dalle singole voci (es. servizio, laurea, pubblicazioni ecc.) previste dal DPCM”. Fofi quindi, preso atto delle risposte delle Regioni, chiarisce che il limite dei venti anni per il calcolo del punteggio applicabile ai titoli relativi all’esercizio professionale, sempre per quanto riguarda la gestione associata, si applica a ciascuno dei candidati con la conseguenza che il punteggio riportato nei venti anni a titolo individuale verrà aggiunto a quello degli altri partecipanti associati, per determinare il punteggio complessivo dell’associazione, rimane ovviamente il tetto dei 35 punti. I titoli di studio: i singoli punteggi dei candidati associati si sommano per ciascuna voce nel rispetto del relativo limite massimo. Anche le Regioni, come il Ministero, ribadiscono che l’idoneità non costituisce requisito di partecipazione al concorso straordinario. La valutazione dei punteggi e le relative maggiorazioni da attribuire ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia la risposta risiede al comma 7 dell’articolo 8 del bando: “all’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/1968”.

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