Consiglio dei Ministri: Deliberata l’impugnativa Corte Costituzionale della legge Provincia di Bolzano “Assistenza farmaceutica”
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge Provincia di Bolzano n. 16 dell’11/10/2012 “Assistenza farmaceutica” affermandone il contrasto con le norme di cui all’articolo 11 del d.l. n.1/2012, da considerarsi quali principi fondamentali della legislazione statale in materia di “tutela della salute” e, pertanto, in violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
– La legge provinciale viene contestata nella parte (art. 2) in cui attribuisce all’ente Provincia sia la determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni sia l’identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie (seppur su proposta dei comuni interessati), laddove l’articolo 11 del decreto legge n.1/2012 attribuisce espressamente le predette funzioni ai Comuni e non già alle Province.Secondo le motivazioni addotte dal Consiglio dei Ministri, tale previsione unitamente a quella di cui al successivo comma 9 del citato art. 11 DL n. 1/2012 a mente del quale “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni” evidenzia chiaramente che il legislatore nazionale ha voluto attribuire ai comuni, e non alla Provincia, la funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche, ferma restando la competenza delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano ad assicurare l’espletamento del concorso straordinario finalizzato all’assegnazione delle sedi stesse.
L’intervento sostitutivo regionale o delle province autonome, poi, induce, così si legge nelle motivazioni all’impugnazione, a concludere che il legislatore
nazionale “abbia voluto espressamente escludere le province dall’ esercizio ordinario della funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche”.
– L’art. 4 della medesima legge provinciale, in materia di assegnazione delle sedi farmaceutiche, viene ritenuta illegittima in quanto rimette alla giunta provinciale la disciplina della procedura concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, laddove le suddette procedure concorsuali sono disciplinate uniformemente, su tutto il territorio nazionale, da previsioni legislative statali ed in particolari dal d.l. n. 1/2012 (art. 11, comma 5), dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 e dalle norme contenute nel D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298.
– L’art. 13, commi 1 e 2, della legge provinciale poi, viene contestato sotto il profilo della previsione di sanzioni penali e amministrative, disciplinate in maniera differente dalle previsioni di cui al decreto legislativo n. 219/2006 (art. 148, comma 5) che disciplina l’intera materia dell’immissione in commercio di medicinali di origine industriale, anche per quello che concerne le sanzioni penali e amministrative.