RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA (seduta del 18 dicembre 2012) Questioni relative all’attuazione dell’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
La XIII Commissione, premesso che:
l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;
il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 19 ottobre 2012, n. 199, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;in base a tale norma, si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;
dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all’articolo 62 risulta applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l’articolo 62; si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l’infanzia o a quelli destinati ad un’alimentazione particolare, normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie;
l’applicabilità della normativa in questione ai prodotti citati è stata confermata dal Governo, in risposta ad una specifica interrogazione, svolta in Commissione Agricoltura nella seduta del 22 novembre 2012;
la cessione di queste categorie di prodotti avviene tuttavia nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle tipiche della filiera agroalimentare, cui è destinato l’articolo 62;
come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina fa riferimento particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;
in particolare, nel parere approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, si sottolinea che «la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un’offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale»;
oltre alla problematica sopra esposta, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in questione, appare opportuno chiarire ulteriori questioni, anche tenuto conto che alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 si applicherà la nuova normativa sui termini di pagamento, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che prevede nelle transazioni tra imprese la possibilità di pattuire termini diversi rispetto a quelli stabiliti in via legislativa,
in particolare, è opportuno chiarire che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all’esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 62, tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;
stante la definizione di “cessione” contenuta nel decreto ministeriale n. 199 del 2012, riferita al trasferimento della proprietà di prodotti dietro il pagamento di un prezzo, deve essere chiarito che la disciplina dell’articolo 62 non trova applicazione nei contratti di commissione limitatamente al rapporto tra parte committente e parte commissionaria;
in conformità con il decreto legislativo n. 192 del 2012, contenente la disciplina generale relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, occorre prevedere che anche per i contratti disciplinati dall’articolo 62 si applicano gli articoli 1339 e 1419 del codice civile, in materia di nullità parziale e di sostituzione automatica della clausole nulle, in modo da assicurare il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici;
in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 261/2012 (che disciplina i rapporti contrattuali per la cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari), è necessario precisare che la disciplina introdotta dall’articolo 62 opera nei rapporti che si esauriscono nel territorio della Repubblica, sottraendo da tale normativa le cessioni di prodotti “consegnati in altri Stati membri”;
appare opportuno chiarire anche la fattispecie della destinazione dei prodotti ad altri Stati non membri dell’Unione europea;
si segnala poi la necessità di considerare i contratti conclusi dagli imprenditori agricoli per approvvigionarsi dei beni necessari a realizzare il ciclo biologico della propria azienda;
a differenza del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che è espressamente applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, l’articolo 62 e il relativo decreto attuativo non estendono la disciplina ivi recata anche a tali rapporti, per cui si rende opportuno superare i dubbi interpretativi creatisi;
impegna il Governo
a promuovere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di escludere dall’ambito di applicazione della normativa di cui all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, relativamente ai contratti non sottoscritti da imprenditori agricoli, nonché al fine di tener conto delle problematiche esposte in premessa, la cui soluzione risulta necessaria al fine di garantire la migliore operatività di detta normativa;
a valutare l’opportunità di introdurre strumenti ad hoc che, tenendo conto prioritariamente delle competenze dell’ISMEA, garantiscano la concessione di crediti per far fronte agli impegni delle imprese agricole derivanti dalla normativa in questione. (8-00221) Paolo Russo
0 risposte a “ARTICOLO 62, risoluzione approvata della commissione agricoltura”
[…] atto sull’applicazione dell’articolo 62 alla Filiera del Farmaco è stata la Risoluzione 8-00221 dell’Onorevole Paolo Russo approvata in Commissione Agricoltura alla Camera, pubblicata anche […]