L’Autorità, in considerazione delle nuove competenze ad essa attribuite dall’art. 62 della legge n. 27/2012, ha deliberato di porre in consultazione pubblica la bozza del nuovo Regolamento contenente le procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Ciò al fine di raccogliere e prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello comunitario, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme.
Ecco il testo:
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CONCERNENTI LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “Art. 62”: l’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni;
b) “decreto ministeriale di attuazione”: il D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 concernente “Attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, n. 274;
c) “Autorità”: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) “Collegio”: il Presidente e i Componenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
e) “operatore economico”: l’impresa, anche individuale, che acquista o vende i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale o professionale;
f) “sanzione”: le sanzioni individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall’art. 62, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo, n. 27;
n) “Bollettino”: il Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale. Articolo 2Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale di attuazione, si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale di attuazione. Articolo 3
Tutti i soggetti interessati possono proporre, entro 30 giorni, le proprie motivate osservazioni al testo del regolamento, inviando una mail all’indirizzo consultazione.art62@agcm.it.
L’idea di assimilare integratori, nuraceutici ed altri prodotti erboristici ai prodotti agricoli oggetto dell’art. 62 accomunandoli nelle disciplina delle transazioni della filiera agricola è praticamente sconcertante, non essendoci alcun nesso tra gli stessi principi ispiratori del decreto.
Ciò premesso la vera voraggine che frena l’economia ed altera ogni principio di trasparenza democratica nelle transazioni è quella tra lo Stato ed i privati. Le ASL innanzitutto dovrebbero pagare i fornitori a 30 giorni e non a 365 ed oltre, costringendoli al fallimento o affidandoli alla criminalità organizzata (usura, camorra…). Possibile che nonostante i ripetuti appelli dll’Europa ed il recepimento della normativa regolatoria non si riesce o non si vuole risolvere a monte il problema che è il vero male di tutti i mali. Tra i privati si sottoscrive un accordo e nei casi estremi la giustizia fa il suo corso, nel caso delle ASL, invece, non solo non si rispettano le convenzioni, ma proprio nelle Regioni più disagiate viene impedito il diritto di ricorrere alla giustizia per il blocco dei pignoramenti imposto anche dal governo “tecnico”. Ma la Corte Costituzionale esiste ancora?