….e ‘l modo ancor m’offende…… Cito Dante all’inizio del 2013, in quanto non e’ piu’ possibile sentire parlare di liberalizzazioni di farmacie quotidianamente e da tutti e soprattutto se codesti tutti non si degnano di fermarsi un secondo a riflettere sulla questione. L’aspetto della vicenda risulta intollerabile sia per la categoria professionale dei farmacisti che per ogni cittadino: la cosiddetta “liberalizzazione” applicata ai farmaci si configura sempre più come “a formazione progressiva”, cioè come una sorta di romanzo a puntate in cui si tratta di vedere cosa accadrà nella puntata successiva. Tutto ciò è assai poco serio, perché mostra non già di corrispondere ad una esigenza sociale effettiva e ponderata, bensì piuttosto alla volontà di approfittare di contingenze politiche e parlamentari per realizzare una progressiva demolizione della farmacia che non si ha il coraggio di dichiarare esplicitamente e di realizzare con trasparenza.
Questo era gia’ il pensiero di un noto avvocato del settore, l’amico Claudio Duchi nel 2006 dopo l’inizio del tormentone col il decreto del 2006 e da li ad oggi uno stillicidio continuo.Sorprende, insomma, come una questione che investe la salute dei cittadini, che riguarda un assetto consolidato del servizio farmaceutico e che coinvolge il lavoro e la consistenza patrimoniale di un’intera categoria professionale venga trattata con la superficialità che si giustificherebbe se la discussione riguardasse una modesta sovvenzione a qualche circolo del bridge. ( C. Duchi)
La sensazione finale è quella dell’inadeguatezza del dibattito e dell’informazione di chi deve prendere le relative decisioni.
Non si può assistere ignavi ad un sopruso tanto evidentemente nocivo alla collettività quanto alla categoria dei farmacisti. Si vuole distruggere in un minuto un sistema che sempre ha funzionato e che sempre ha dato. Se ciò arriverà al traguardo previsto da un’allegra compagnia che si allarga sempre piu; , ai farmacisti resterà la spedizione delle ricette con applicazione dello sconto, le prenotazioni del CUP, la copertura dei turni festivi e notturni che poco importano alla grande distribuzione, insomma “cornuti e mazziati” si direbbe. Non voglio immaginare i travasi biliari dei farmacisti del mezzogiorno d’Italia che potrebbero essere pugnalati da uno stato che li sta rimborsando a babbo morto.
E allora se cosi’ sara’ alle armi. ( del diritto)
Tutto profuma di squallore e di prostrazione non alla collettività che certamente non ha ragione di dolersi dell’attuale corso, bensì alle grandi società di capitali.
Le conseguenze le immaginate tutti, è ben risaputo che la farmacia in Italia riesce ad offrire un servizio oculato e ben apprezzato perché nonostante i margini di guadagno sempre piu’ modesti, rispetto ad altre realtà commerciali, riesce a ben sopravvivere, grazie a fatturati di certa consistenza assicurati dal sistema oligopolistico garantito dalla pianta organica che non abbiamo capito se sopravvive ancora.
Le farmacie siano esse comunali, ospedaliere, private sono organizzate in imprese volte ad assicurare il servizio pubblico (art.32 della Legge 833/1978) e sociale (art. 25) mediante le prestazioni di assistenza farmaceutica, di assistenza sanitaria integrativa nonche’dirette altresi’ a garantire prestazioni complementari nella sfera sanitaria o del salutare.
L’elemento più significativo che ha ispirato il legislatore alla disciplina del servizio farmaceutico si e’ fondato indubbiamente sulla necessità di assicurare un’ampia ed equilibrata distribuzione geografica delle farmacie. In altre parole, garantire il più possibile alla popolazione la totale disponibilità di servizi farmaceutici.
Ora il problema che vorrei sollevare nulla additando al sistema “LIBERALIZZARE LIBERALIZZARE” (lo scrivo ma forse non lo penso) e’ che il cosi detto quorum e il criterio della distanza i quali dovrebbero in armonia tra loro garantire l’obiettivo di un’equa distribuzione geografica e al fatto che non superino quanto necessario a raggiungere tale obiettivo siano alterati dal sistema di intento liberalizzante confuso, soprattutto in considerazione che e’ sotto gli occhi di tutti che in tal direzione si stiano muovendo a passi di gazzella grandi gruppi.
E poi : ancora lo ribadisco: due pesi due misure? Da un lato quorum e distanza e dall’altro liberta’ e mancanza di disciplina giuridica che da alla “para” la possibilità di ubicarsi ove lo ritengano maggiormente opportuno e verosimilmente in loco maggiormente redditizio e cio’ non e’ condannabile, ( lo farebbe anche il farmacista se potesse): l’azienda se non genera profitto fallisce.
Qualcuno potrebbe allora evocare liberalizzazione selvaggia per tutti ma cosi’ il servizio sociale della farmacia viene meno e una farmacia che non persegue anche questa finalita’ non e’ piu’ farmacia.
Il Senatore Monti si allinea sulla strada delle “liberalizzazioni tanto per dire qualcosa”. Panem et circenses, Senatore? Ma io questa parola, quando si ragiona di un settore delicato come quello del farmaco, preferisco non usarla. E limitarmi a parlare di un’esigenza di respiro, di apertura”.
In effetti la concorrenza fa male alla salute, gia’ avevo avuto modo di scrivere qualche mese fa:
Benefici della concorrenza ( da un noto trattato di economia)
Prezzi più bassi per tutti
Il modo più semplice per conquistare quote di mercato è offrire un prezzo più basso. In un mercato concorrenziale i prezzi sono spinti verso il basso. Applicate questa regola sul farmaco: siamo certi che giova alla salute?
E non sono solo i consumatori a trarne vantaggio: quando un maggior numero di persone può permettersi di comprare un prodotto, le imprese lavorano di più e questo fa bene all’economia nel suo insieme: la domanda del farmaco e del parafarmaco non deve subire questa regola del maggior consumo.
Migliore qualità
La concorrenza incita le imprese a migliorare la qualità dei beni e servizi che offrono, per attirare più clienti e espandere la loro quota di mercato. Qualità può significare varie cose:
- prodotti che durano di più o funzionano meglio
- un’assistenza tecnica post-vendita più efficiente
- un servizio migliore e più cortese.
Più scelta
In un mercato concorrenziale le imprese cercano di differenziare i loro prodotti. Ne risulta una scelta più ampia: i consumatori possono scegliere il prodotto che offre il miglior rapporto qualità/prezzo per le loro esigenze. Ri- Applicate questa regola sul farmaco che non e’ un vestito che si compra e si puo’ deporre nell’armadio, normalmente lo si depone nello stomaco. ( o altrove ma il concetto e’ chiaro)
Pur horribilis come si presenta oggi lo scenario si confida che la professionalita’ del farmacista ovunque egli operi prevalga sul naturale istinto al guadagno o meglio alla non perdita.
Certo e’ che il sistema appena sconquassato, da codesto punto di vista mi pare stia già dando cattivi frutti:
Gia’ la concorrenza tra farmacie nei grandi centri urbani pone il farmacista in una posizione di difficile osservanza delle regole deontologiche, ( non voglio santificare nessuno) e al di la’ dei casi che fanno notizia e’ indubbio che il ruolo della quasi totalita’ dei farmacisti e’ encomiabile per il consiglio che offrono, per la cura delle piccole patologie, per l’offerta di servizi di prima istanza (pensiamo alla banale offerta del servizio di misurazione della pressione arteriosa), ma mi sembra che l’orizzonte, Dio non voglia, possa peggiorare le cose. Bisogna che anche qui qualcuno intervenga.
Infine quello che, se potessi chiederei:
Equa distribuzione sul territorio anche delle parafarmacie, con similari criteri di distanza.
Intervento urgente sulla norma successoria: l’articolo sette della Legge 362/1991 afferma che gli aventi causa che non abbiamo il requisito dell’idoneità’ devono cedere la loro partecipazione entro sei mesi dalla presentazione della denuncia di successione. Ciò significa che il farmacista che ha investito per una vita nella sua azienda sacrifici e denari non può trasmettere agli eredi la farmacia a meno che nel momento della sua chiamata al Creatore abbia già un erede abilitato, e si badi non e’ sufficiente che sia laureato in farmacia, l’erede deve avere l’idoneità’ ex lege 475/1968 (famoso biennio di pratica professionale)..
Interazione costruttiva col legislatore fiscale: lo Studio di Settore per la farmacia richiede ancora per una congruità di bilancio un ricarico superiore all’1,35. Ciò non è più accettabile, la diminuzione del prezzo per ricetta di 7/8 euro, gli sconti al SSN e quelli oramai d’obbligo alla clientela rendono codesto valore inverosimile e ciò soprattutto per le farmacie che attendono mesi per i ritardi dei pagamenti regionali (altra vergogna trascurata.)
Affidamento di servizi a grande valenza sanitaria al farmacista quale professionista nel campo salutare e a servizio della collettività con interventi di compiti di affidamento della prevenzione di comuni patologie che possono nel futuro migliorare la spesa pubblica in codesto ambito.
Rivedere urgentemente alcune norme concorsuali: Piu’ che un concorso straordinario e’ un pasticciaccio straordinario:
– a) l’assurdità del calcolo del punteggio a sommatoria;
– b) la presunta ed assurda asserita incompatibilità tra socio di farmacia e socio di farmacia vinta a concorso;
– c) l’obbligo decennale di vincolo associativo per i vincitori in forma associata senza considerare i casi di recesso per giusta causa o di esclusione del socio.
– d) Una per tutte: situazione scritte, inviate al Ministero e anche alla Fofi: risposte nessuna.
Mi pare che fare il politico sia una bella cosa, si scrive, si fa una norma ( nel nostro caso mi par senza conoscere materia) e poi si applica la regola del “ chi vivrà vedra’”.
M.Mascheroni
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Quindi dalle belle parole del Dr. Mascheroni cosa si evince, qual’è la risoluzione a tutti i problemi della categoria farmacisti che Mascheroni propone:
– creare una pianta organica anche per le parafarmacie, nascendo anche un oligopolio delle para, rimarranno così in piedi solo quelle presenti nella gdo e quelle aperte dai titolari di farmacia magari accanto alla farmacia d’origine, restando anche la para un affare solo di proprietà di chi i capitali ce l’ha, magari potendo poi rimettere in vendita le para ai prezzi di vendita delle farmacie, magari si potrebbe creare una norma successoria anche per le para;
– aumentiamo il ricarico per le farmacie;
– realizziamo la famosa farmacia dei servizi magari con l’infermiere il fisioterapista e perchè no l’estetista all’interno della farmacia (in fondo si può prevenire anche un’ unghia incarnita);
– e già che ci siamo rivediamo anche il concorso straordinario non sia mai che qualcuno che non fa già parte della categoria dei titolari si sogni di poter RUBARE le nuove farmacie ai già soci di altra farmacia.
“Cambiare tutto affinchè nulla cambi”
Ma queste sono le soluzioni di Mascheroni o di Federfarma?
Un grande applauso alle sue parole. Ha rappresentato il vero stato delle cose. Complimenti per l’analisi!
Una analisi intelligente da una persona che ci capisce qualcosa, i nostri rappresentanti invece dormono.
Grazie doct
a proposito di liberalizzazioni … poco fa mi ha telefonato un amico notaio per chiedermi chiarimenti (a me!!!)in quanto un cliente risultato vincitore in una gara per la gestione di una farmacia comunale, vorrebbe costituire una società. Il fatto è che il cliente NON E’ FARMACISTA. Per il notaio non si può fare, ma la persona insiste sulla base della distinzione tra titolarità, che rimarrebbe al Comune e gestione.
Ora il punto: le liberalizzazioni hanno toccato anche questo? che mi dice della sentenza del TAR di Brescia 84 n. 2012 di cui ho letto su alcuni siti della portata innovatrice?
Leggere gli articoli od i commenti del Dr. Mascheroni è sempre interessante e divertente ed anche questo sullo stato di salute della farmacia italiana non è da meno.
Detto questo però se è condivisibile la diagnosi del problema lo è meno la cura proposta che mi sembra più che altro di tipo omeopatico.
Non che sia sbagliata ma forse non è sufficiente perchè non è detto che l’ organismo riesca a trovare da solo gli stimoli per difendersi e riprendersi.
A mio avviso non identifica la vera causa della debolezza della farmacia italiana che è determinata dal fatto di avere avuto per decenni un sistema chiuso al proprio interno, che ha preteso di rimanere pubblico per salvaguardare la salute dei cittadini ma privato ed a numero chiuso per poterne gestire i profitti.
La cura dovrebbe consistere nell’ intervenire sul vulnus giuridico che impedisce la libera iniziativa professionale e, circa il rischio di ingresso nel mercato del farmaco su ricetta di entità economiche esterne, basta mantenerne vendita e gestione in capo a sole società di farmacisti.
Una liberalizzazione intelligente non è un rischio ma la soluzione del problema.
…” per realizzare una progressiva demolizione della farmacia ”…
…”una questione che investe la salute dei cittadini, che riguarda un assetto consolidato del servizio farmaceutico e che coinvolge il lavoro e la consistenza patrimoniale di un’intera categoria professionale”…(i titolari di farmacia)
…” il farmacista che ha investito per una vita nella sua azienda sacrifici e denari non può trasmettere agli eredi la farmacia ”…
C’è qualcuno che ci parla di professione? Qualcosa di diverso da cio’ che da cento anni e piu’, si sente dire da FEDERFOFI?
Era il 2002:
Legislatura 14º – Disegno di legge N. 1389
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 1389
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CARELLA, MANCINO, BATTAFARANO, BOCO, CASTAGNETTI, CORTIANA, D’AMBROSIO, DE PAOLI, DONATI, GAGLIONE, LONGHI, MAINARDI, RIPAMONTI, SALZANO, TATÒ, TREDESE, TOGNI, VIVIANI, ZANCAN, VISERTA COSTANTINI, BETTONI BRANDANI e MICHELINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002
———–
Norme per la regolamentazione dell’esercizio delle farmacie
———–
Onorevoli Senatori. – La vigente disciplina dell’esercizio delle farmacie, frutto di una evoluzione tanto continua quanto scoordinata, è essenzialmente data dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e 22 dicembre 1984, n. 892, e successive modificazioni. Importanti innovazioni sono state poi introdotte, più recentemente, dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni. In questa normativa, considerata nel suo insieme, appare evidente il segno del passaggio da concezioni liberiste, improntate al principio guida della libertà dell’esercizio, ad un modello di programmazione amministrativa, tanto capillare quanto pervasiva, che lascia ben pochi margini alla libertà di iniziativa economica ed alla libera concorrenza.
Il sistema che si è venuto a delineare, tanto farraginoso quanto complesso, fa delle farmacie un settore rigidamente protetto, sia nell’accesso, sia nel funzionamento, indifferente ad ogni stimolo del mercato, profondamente condizionato da logiche burocratiche e corporative che, nonostante apparenti conflitti, si sostengono reciprocamente.
I costi di questo sistema protezionistico sono molto elevati, e risultano ancora maggiori dal momento che essi si combinano con i vincoli scaturenti dal regime convenzionale obbligatorio esistente tra farmacie e Servizio sanitario nazionale e dal sistema di determinazione amministrativa del prezzo dei farmaci.
Il servizio farmaceutico presenta «colli di bottiglia» che penalizzano fortemente gli interessi dell’utenza; in molte aree territoriali, l’interesse dei cittadini è molto spesso sacrificato alle rendite di posizione; le situazioni di oligopolio, o di monopolio, coprono le inefficienze gestionali, i cui costi vengono inesorabilmente trasferiti sui consumatori.
Particolarmente penalizzati dall’attuale sistema sono, poi, moltissimi giovani farmacisti, le cui possibilità di inserimento professionale risultano essere scarse o nulle.
Date queste carenze, tanto gravi quanto strutturali, appare più che opportuno procedere, alla luce dei princìpi di economia di mercato sanciti dalla Costituzione e rinsaldati dal Trattato istitutivo della CEE, ad una riconsiderazione complessiva della disciplina del settore, al fine di comporre, in modo più equilibrato, l’interesse pubblico all’esistenza di una rete di farmacie efficiente e qualificata in tutto il territorio nazionale con l’esigenza di restituire il settore alla iniziativa privata, eliminando gli infiniti «lacci e lacciuoli» che oggi lo soffocano, in modo da migliorare l’offerta dei servizi farmaceutici, ridurne i costi e creare nuove occasioni di lavoro. Nè appare ormai più percorribile la strada, già percorsa in passato, dei correttivi parziali e contingenti, che rischiano di rendere ancora più complessa una matassa di interessi già troppo aggrovigliata.
DISEGNO DI LEGGE
(Dall’art. 1 al 9 omissis..)
Art. 10.
(Farmacie non convenzionate)
1. L’apertura di un esercizio farmaceutico non convenzionato è soggetta a previa comunicazione al direttore generale della ASL e al sindaco del comune competenti per territorio e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in base alla disciplina del silenzio-assenso contenuta nell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica il 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
2. Nella comunicazione il farmacista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, l’ubicazione della farmacia e di aver rispettato le leggi e i regolamenti urbanistici. Dichiara altresì di dotare l’esercizio farmaceutico degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e in particolare:
a) la presenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale;
b) dotazioni tecniche e strumentali;
c) faramacopea in corso di validità.
Art. 11.
(Titolarità e gestione della farmacia)
1. Copia dell’atto costitutivo della società di cui all’articolo 2 deve essere inviata dal legale rappresentante della società alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), all’assessorato alla sanità della regione, all’ordine provinciale dei farmacisti e alla ASL competenti per territorio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’autorizzazione alla gestione della farmacia.
2. Ogni variazione dell’atto costitutivo deve essere inviata dal legale rappresentante della società alle autorità ed enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data dell’atto di variazione.
3. Gli ordini professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico la violazione delle disposizioni relative alla gestione societaria di farmacie di cui all’articolo 2.
Art. 12.
(Trasferimento della titolarità
della farmacia)
1. Ai fini del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e della cessione delle quote di società di cui all’articolo 2, è necessario che siano decorsi tre anni dal conseguimento della stessa o dalla acquisizione delle quote.
2. In caso di morte del titolare dell’autorizzazione gli eredi possono continuare la gestione della farmacia, sotto la responsabilità di un direttore farmacista, per un periodo di due anni dalla successione entro il quale la titolarità dell’esercizio deve essere effettivamente trasferita a favore di soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1. Nel caso di morte del titolare di convenzione gli eredi continueranno a gestire l’azienda commerciale in forma convenzionata sino a quando questa non sarà assegnata secondo la graduatoria regionale.
3. Il termine di cui al comma 2 si applica anche in caso di morte del titolare di partecipazione societaria di cui all’articolo 2.
Art. 13.
(Fondo di solidarietà)
1. È istituito presso la FOFI, che ne assume la gestione un fondo di solidarietà.
2. Il fondo di solidarietà, entro il 30 settembre di ciascun anno, eroga, su domanda del farmacista titolare di convenzione, debitamente documentata, che deve pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla FOFI, un contributo annuo a favore dei farmacisti convenzionati che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 1000 abitanti, che dichiarino un fatturato IVA inferiore a 206.582,76 euro (indicizzato annualmente in base all’indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo). Il sindaco del comune in cui opera il farmacista rilascia attestazione relativa alla popolazione residente nel comune, frazione o centro abitato.
3. Da parte della FOFI è esclusa ogni valutazione nel merito delle attestazioni del sindaco.
4. Il fondo è finanziato:
a) da un contributo a carico di tutti i farmacisti convenzionati, determinato in misura pari allo 0,2 per cento del fatturato di ciascuna farmacia relativo al SSN e versato da ciascuna ASL competente, tramite trattenute sulle spettanze mensili ad ogni farmacia, direttamente al fondo di solidarietà;
b) dal conguaglio dovuto da ogni farmacia, riscosso, tramite ruoli esattoriali dalla FOFI, nella misura dello 0,2 per cento dell’imponibile IVA con detrazione di quanto già versato ai sensi della lettera a) relativamente allo stesso anno solare.
5. La determinazione del conguaglio di cui alla lettera b) avverrà sulla base di una comunicazione che l’interessato dovrà far pervenire alla stessa FOFI entro il 31 marzo di ogni anno relativa all’importo della trattenuta complessiva, di cui alla lettera a) relativa all’anno precedente e all’imponibile IVA riferito allo stesso periodo.
6. Il contributo a carico del fondo di solidarietà, che è esente da ogni imposizione o tassazione e che non potrà avere un importo massimo eccedente 12.911,42 euro (indicizzato annualmente in base all’indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo), è determinato in misura tale da consentire alla farmacia, tenuto conto del suo reddito imponibile di impresa, congruo ai parametri e agli studi di settore emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze relative all’esercizio di competenza, di conseguire un importo complessivo pari a lire 50 milioni.
7. Le farmacie che, nell’anno precedente, abbiano beneficiato del contributo erogato dal fondo di solidarietà, sono esentate, per l’anno successivo, dal versamento di quanto previsto al comma 4.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In deroga a quanto stabilito dalla presente legge, alla formazione della prima graduatoria relativa ad ogni regione, sono ammessi a partecipare esclusivamente i farmacisti non titolari ed i farmacisti rurali sussidiati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2.
2. I concorsi a sedi farmaceutiche, già banditi e per i quali non sia stata già completata la prova di esame alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati e le convenzioni sono assegnate utilizzando le graduatorie di cui all’articolo 7.
3. In sede di prima applicazione i rapporti di convenzione già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati al farmacista responsabile tecnico dell’esercizio farmaceutico.
4. Le regioni hanno un termine perentorio di centottanta giorni per adempiere agli obblighi loro assegnati dalla presente legge.
5. Nelle more della prima applicazione delle assegnazioni delle convenzioni, come indicate nella presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente, il farmacista che intenda aprire un esercizio non convenzionato è tenuto a farne richiesta al sindaco che autorizza, previo parere dell’ASL competente per territorio, l’apertura della farmacia non convenzionata.
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
E’ da qui che e’ stata presa l’idea del ”concorsone”?
Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 1814
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
N. 1814
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2009
Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 32, primo comma, e dell’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ha la finalità di garantire e favorire l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 41, primo e terzo comma, e dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, di favorire l’accesso all’esercizio della professione dei farmacisti.
2. Allo scopo di cui al comma 1 la legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e a garanzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l’esercizio dell’attività professionale di farmacista e di verificare la corretta applicazione dei parametri ubicativi delle farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui all’articolo 4, ferma restando la non applicabilità di restrizioni tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio di competenza.
Art. 2.
(Dispensazione dei medicinali)
1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell’articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, maggiore di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritto all’albo professionale dei farmacisti.
2. Sono dispensabili esclusivamente in farmacia i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
3. L’organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 2, della presente legge, è stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in farmacie convenzionate con il SSN e farmacie non convenzionate con il SSN.
Art. 3.
(Farmacie convenzionate con il SSN)
1. Sono considerate convenzionate con il SSN le farmacie autorizzate dall’autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell’articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Art. 4.
(Farmacie non convenzionate con il SSN)
1. Sono farmacie non convenzionate con il SSN gli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL.
2. L’autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l’esercizio della farmacia.
3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
4. Decorso un mese dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l’apertura dell’esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, l’ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
Art. 5.
(Diritto del cittadino alla scelta
della farmacia)
1. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto alla libera scelta tra la farmacia convenzionata e la farmacia non convenzionata con il SSN.
Art. 6.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)
1. Possono essere titolari di una farmacia non convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, i cittadini di cui all’articolo 2 che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età alla data di invio delle comunicazioni di cui all’articolo 4.
2. L’accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso per l’assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio.
Art. 7.
(Esclusioni dal provvedimento
di autorizzazione)
1. Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione della ASL gli esercizi di vicinato la cui titolarità sia riferita ad un soggetto giuridico attualmente titolare di farmacia convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, ubicata nella stessa regione. Parimenti l’acquisizione della titolarità di una farmacia convenzionata con il SSN determina per lo stesso soggetto giuridico, il ritiro dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL.
2. Alle farmacie non convenzionate con il SSN si applicano gli articoli 3 e 7, commi da 1 a 4-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Dispensazione dei medicinali)
1. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell’ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. È facoltà della farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare all’ASL competente per territorio, di dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili. Le farmacie non convenzionate dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004.
Art. 9.
(Insegna e croce)
1. Alle farmacie convenzionate con il SSN e alle farmacie ospedaliere è riservato l’uso della denominazione «Farmacia» e l’insegna a croce di colore verde.
2. Alle farmacie non convenzionate con il SSN è attribuita la denominazione «Farmacia non convenzionata con il SSN» e l’insegna a croce di colore rosso.
Art. 10.
(Sanatoria)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede, attraverso la ASL competente per territorio, a rilasciare l’autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata al SSN agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 30 giugno 2008 risultano essere registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco e che abbiano dato comunicazione al comune di competenza, ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. La titolarità degli esercizi di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso per l’assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio.
3. La trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è consentita agli esercizi di vicinato di cui al comma 1, il cui farmacista titolare abbia conseguito l’idoneità in un concorso per l’assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio.
4. Per gli esercizi che non rispondono ai requisiti di cui al comma 3, la trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è subordinata alla partecipazione da parte del farmacista titolare dell’esercizio ad un corso di preparazione con frequenza obbligatoria, organizzato dagli Ordini provinciali dei farmacisti, della durata massima di sei mesi, nel quale approfondire la normativa e le procedure relative a ricette a pagamento, stupefacenti, farmacovigilanza, sistema Hazard analysis and critical control point (HACCP), tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 1, prima della trasformazione in farmacie non convenzionate con il SSN debbono rispondere ai requisiti previsti all’articolo 12. Sono esclusi da quanto disposto nel presente articolo, trascorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui all’articolo 7.
Art. 11.
(Sanzioni)
1. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui all’articolo 4, è punito con l’ammenda da euro 50.000 a euro 100.000.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia non convenzionata con il SSN.
Art. 12.
(Vigilanza e controlli)
1. Al terzo comma dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) all’assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate e non convenzionate con il SSN, agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
2. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
3. Le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, terzo comma, della citata legge n. 833 del 1978.
Art. 13.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
E per una ”par condicio” posto un emendamento del sen. Cardiello (PDL) di qualche anno fa.
1)Al fine di garantire una diminuzione della spesa farmaceutica a carico del SSN e dei
cittadini, nonche’, in attuazione dell’articolo 32, primo comma, e dell’articolo117, secondo e
terzo comma, della Costituzione al fine di garantire e favorire l’accesso dei cittadini ai
prodotti medicinali e contemporaneamente, di liberare risorse economiche e di crescita per
il Paese, si introducono le seguenti disposizioni in materia di dispensazione dei farmaci.
2) La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati e’ riservata in via
esclusiva al farmacista, ai sensi dell’art.122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, che sia cittadino di uno
stato membro dell’Unione europea, maggiore di eta’, in possesso dei diritti civili e politici
e iscritto all’albo professionale dei farmacisti. La legge attribuisce alle regioni, nel rispetto
e a garanzia del diritto alla salute, la responsabilita’ di verificare i titoli professionali
necessari per l’esercizio dell’attivita’ professionale di farmacista e di verificare la corretta
applicazione dei parametri ubicativi delle farmacie non convenzionate con il SSN, di cui
al comma 4, ferma restando la non applicabilita’ di restrizioni tendenti a predeterminare,
normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio
di competenza. L’organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione
dell’art.1 della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazioni e del presente articolo
commi 3 e 4, e’ stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in farmacie non convenzionate
con il SSN.
3)Sono considerate convenzionate con il SSN le farmacie autorizzate dall’autorita’ sanitaria
competente per territorio, ai sensi dell’art.1 della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive
modificazioni, dell’art.104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n.1265 e successive modificazioni,nonche’ degli art 4 e 5 della legge 8 novembre 1991 n.362.
4)Sono farmacie non convenzionate con il SSN gli esercizi di vicinato, di cui all’art.4, comma 1
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 che, a seguito della comunicazione al
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale(ASL) e alla Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani(FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilita’ del farmaco
rilasciato dal Ministero del lavoro e dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL. L’autorizzazione
della ASL e’ rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare l’idoneita’ del
farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per
l’esercizio della farmacia. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una
distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a
200 metri. La distanza e’ misurata per la via pedonale piu’ breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Decorso un mese dall’invio della comunicazione di cui al presente comma, e’ consentita la
apertura dell’esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell’art.20 della legge 7 agosto
1990 n.241 e successive modificazioni e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n.300. Nella comunicazione di cui al presente comma, il farmacista
dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, l’ubicazione della farmacia non
convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti
idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come
obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
5)Possono essere titolari di una farmacia non convenzionata con il SSN, in qualita’ di persona fisica
ovvero socio di societa’ di persone o di societa’ cooperative a responsabilita’limitata, i cittadini
di cui al comma 2 che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ alla data di invio delle
comunicazioni di cui al comma 4. L’accesso alla titolarita’ e’ riservata ai farmacisti che abbiano
conseguito l’idoneita’ in un concorso per l’assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano
almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorita’sanitaria competente per
territorio. Alle farmacie non convenzionate con il SSN si applicano gli art.3 e 7, commi da 1 a
4-bis, della legge 8 novembre 1991 n.362 e successive modificazioni.
6)Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione della ASL gli esercizi di vicinato la cui titolarita’ sia riferita ad un soggetto giuridico attualmente titolare di farmacia convenzionata con il SSN, in qualita’ di persona fisica ovvero socio di societa’ di persone o di societa’ cooperative a
responsabilita’ limitata, ubicata nella stessa regione. Parimenti l’acquisizione della titolarita’ di una
farmacia convenzionata con il SSN determina per lo stesso soggetto giuridico, il ritiro dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL.
7)I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nello
ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all’art.28 della legge 23 dicembre 1978,
n.833. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati, tutti i medicinali in
regime non convenzionale, a completo carico del cittadino. E’ facolta’ della farmacia non conven-
zionata, previa comunicazione da inviare all’ASL competente per territorio, di dotarsi di laborato-
rio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non
convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali
non sterili. Le farmacie non convenzionate dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel
decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del
15 gennaio 2004. Alle farmacie non convenzionate con il SSN e’ attribuita la denominazione
<> e l’insegna a croce deve essere di un colore
diverso dal verde ai sensi dell’Art.5 del DL 3 ottobre 2009, n.153.
8)Alla data di entrata in vigore della presente legge e per 30 giorni, ciascuna regione provvede,
attraverso la ASL competente per territorio, a rilasciare l’autorizzazione di sede farmaceutica non
convenzionata con il SSN agli esercizi commerciali di cui all’art.4, comma 1, lettere d),e),f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998,n.114, che hanno gia’ posto in vendita i medicinali da banco
e senza obbligo di ricetta medica ai sensi dell’art.5 della Legge 4 agosto 2006, n.248, che alla
data del (omissis) risultano essere registrati nel nuovo sistema informativo sanitario(NSIS)-
Tracciabilita’ del farmaco e che abbiano dato comunicazione al comune di competenza, ai sensi
degli art. 7, 8, 9 e 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. La trasformazione
in farmacia non convenzionata con il SSN e’ consentita agli esercizi il cui titolare , farmacista
iscritto all’albo, abbia conseguito l’idoneita’ in un concorso per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorita’
sanitaria competente per territorio. Per gli esercizi che non rispondono a tali requisiti, la
trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN e’ subordinata alla partecipazione
da parte del farmacista titolare dell’esercizio ad un corso di preparazione con frequenza
obbligatoria, organizzato dagli Ordini provinciali dei farmacisti, della durata massima di
sei mesi, nel quale approfondire la normativa e le procedure relative a ricette a pagamento,
stupefacenti, farmacovigilanza, sistema HACCP, tutela della riservatezza e protezione dei
dati personali, osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In alternativa, il farmacista
titolare, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del
requisito. Gli esercizi, prima della trasformazione in farmacie non convenzionate con il SSN,
debbono rispondere ai requisiti previsti al comma 12. Sono esclusi da quanto disposto nel
presente comma, trascorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
esercizi di cui al comma 7.
9)Il prezzo al pubblico dei farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10
dell’art.8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004,
n.311, e’ stabilito da ogni singola farmacia sia essa convenzionata o non convenzionata.
e’ abrogato il comma 3 dell’art.1 della legge 26 luglio 2005, n.149. sono abrogate tutte le
norme incompatibili.
10)Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui al comma 4, e’ punito con l’ammenda da
euro 50.000 a euro 100.000. Inoltre l’autorita’ sanitaria competente ordina l’immediata chiusura
della farmacia non convenzionata con il SSN.
11) Al terzo comma dell’art.14 della legge 23 dicembre 1978, n.833, la lettera n) e’ sostituita
dalla seguente:<>.
Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie
dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006,n.219.
le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza
contenute negli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938,n.1706 e
14, terzo comma, della citata legge n.833 del 1978.>>