Paragrafo relativo alle tematiche dell’Articolo 62, Legge 27/2012:
Disciplina delle relazioni commerciali tra agricoltori e distributori
La questione: L’attuale struttura della filiera agroalimentare italiana lascia una quota di reddito troppo bassa agli agricoltori. Ciò accade prevalentemente a causa dello scarso potere contrattuale che essi hanno nei confronti degli acquirenti dei loro prodotti. E’ necessario, quindi, mettere in campo misure che favoriscano il riequilibrio del potere contrattuale dei soggetti della filiera in modo da contrastare le pratiche commerciali sleali che si traducono in rilevanti costi aggiuntivi o mancati redditi per gli agricoltori.
Come agisce la legge: L’articolo 62 prevede l’obbligo della forma scritta per i contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, vieta e sanziona i comportamenti sleali lungo la filiera e interviene sui termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli alimentari.
Obbligo di contratto scritto e trasparente: I contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata del contratto, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Divieto di pratiche commerciali sleali: Nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la stipula, il rinnovo, il pagamento di un contratto all’esecuzione di prestazioni che non hanno niente a che fare con la pratica commerciale in oggetto;
d) conseguire prestazioni non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Regolamentazione del pagamento: Il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto deve essere effettuato entro trenta giorni per le merci deteriorabili (ovvero i prodotti agricoli, ittici, a base di carne, alimentari, che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni, tutti i tipi di latte ed alcuni prodotti a base di carne ) e entro sessanta giorni per tutte le altre merci. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Sanzioni: Nel caso in cui il fatto non costituisce reato, i contraenti che contravvengono agli obblighi dettati da questa legge sono sottoposti ad un complesso sistema di sanzioni che, nel caso del mancato rispetto dei termini di pagamento, può arrivare fino a 500.000 Euro. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al fatturato del soggetto inadempiente, alla durata del ritardo ed al valore dei beni oggetto di cessione.
Vedi la legge: Articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) – D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.