Ecco la bozza di decreto concernente la nuova remunerazione della distribuzione farmaceutica che il Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni per le valutazioni di loro pertinenza. Nella lettera di trasmissione, secondo informazioni in nostro possesso, il Ministero precisa alle Regioni di essere disponibile a prendere in considerazione soltanto interventi correttivi minimi e comunque non tali da modificare l’impianto della bozza di decreto. Ciò, ovviamente, significa che il testo, nei suoi contenuti sostanziali, rimarrà quello contenuto nel documento che vi allego.
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VISTO l’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito. con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, fra l’altro, stabilisce quanto segue: “‘A decorrere dal l o gennaio 2013, l ‘attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del! ‘economia e delle finanze. previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. e l ‘Agenzia italiana de/farmaco, per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia. da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo Il del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente. si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l ‘entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione cessano di avere efficacia le vigenti delle posizioni che prevedono l ‘imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le rogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è r(ferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l ‘invarianza dei saldi di finanza pubblica.”;
VISTO l’articolo l, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine del l o gennaio 2013 indicato nella citata disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012;
VISTO l’atto relativo al nuovo schema di remunerazione della filiera distributiva dei farmaci sottoscritto in data 16 ottobre 2012 fra l’Agenzia italiana del Farmaco e le organizzazioni A.S.SO.FARM, Associazione distributori farmaceutici, Federfarma e Federfàrma Servizi;
VISTA la nota n. 3881/RB/2012 del 29 ottobre 2012. con la quale il Ministro della salute ha comunicato al Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco che il predetto atto del 16 ottobre non appariva conforme alle indicazioni legislative, per le ragioni indicate nella medesima lettera, allegando anche il giudizio espresso a tal riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato;
VISTA la nota in data 9 novembre 2012, con la quale il Direttore generale dell’AIFA ha comunicato al Ministro della salute che le quattro associazioni di categoria della filiera distributiva dei farmaci non si sono presentate alla riunione dell’ 8 novembre, che AIFA aveva convocato al fine di discutere una diversa ipotesi di accordo sulle nuove modalità di remunerazione della filiera, a seguito dei rilievi di legittimità formulati dai Ministeri vigilanti sul testo dell’atto stipulato il 16 ottobre;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni previste dal richiamato articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, per porre in essere la procedura prevista per l’ipotesi di “‘mancato accordo”;
RITENUTO di basare il nuovo metodo di remunerazione della filiera sulla previsione di una quota fissa per medicinale venduto, in aggiunta a una quota percentuale sul prezzo, come suggerito dall’articolo 11, comma 6-bis del decreto-legge n. 78/20 l O, espressamente richiamato dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del2012;
RITENUTO di prevedere una quota fissa aggiuntiva per i medicinali non coperti da brevetto (originatori, medicinali autorizzati in conformità di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e corrispondenti equivalenti) o comunque inseriti nelle liste di trasparenza pubblicate dall’Agenzia italiana del farmaco, aventi prezzo pari al prezzo di riferimento;
RITENUTO di dover confermare le vigenti modalità di calcolo per la determinazione del prezzo al pubblico dei medicinali, sulla base dei prezzi ex fabrica negoziati dall’Agenzia italiana del farmaco con le aziende farmaceutiche;
ACQUISITA l ‘intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del …;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
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Se le Regioni approvano non rimane che la disdetta della Convenzione, passaggio all’indiretta e disdetta dei servizi tipo CUP, screening ecc.
E buona campagna elettorale a Monti e Balduzzi