Vorrei sapere se è lecito che il farmacista del paese vicino, e che ha aperto una parafarmacia nella fraz. marina, tenga davanti al locale di quest’ultima un’auto con la scritta: consegna a domicilio di farmaci tel…, e che faccia questo servizio in un comune diverso da quello dove ha la farmacia. Inoltre ha una croce verde tipica della farmacia, posta all’esterno della parafarmacia.
Un’autovettura che rechi la scritta “consegna a domicilio di farmaci tel…” può forse rivelarsi l’indizio di una violazione dell’art. 122 TU.San. (“la vendita al pubblico di medicinali… non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia”), ovvero dell’art. 5 del dl. 223/06 convertito con l. 248/06 (la vendita di sop, vecchi e nuovi, “è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”), secondo che l’indicazione telefonica conduca, rispettivamente, ad una farmacia o ad una parafarmacia (se non addirittura la violazione di ambedue le disposizioni, nel caso di una… spola del veicolo tra l’uno e/o l’altro dei due esercizi e il domicilio dei vari clienti). Però è naturalmente anche necessario che la vettura sia in qualche modo, per così dire, “colta sul fatto”, tenendo inoltre sempre presente che la consegna di medicinali a domicilio – da parte della farmacia (e ragionevolmente anche dalla parte della parafarmacia, nonostante il più rigoroso dettato dell’art. 5 del decreto Bersani) – è pienamente legittima se la richiesta del farmaco è pervenuta spontaneamente e liberamente e quando, in presenza di una ricetta, questa sia spedita all’interno dell’esercizio. Anche il vs. Codice deontologico, del resto, sembra condivisibilmente ben tollerare la vicenda, perché l’art. 28 – forse confidando anche nel precetto generale dell’art. 15 (sul “divieto di accaparramento di ricette”) – recepisce pur senza citarlo l’art. 122 del TU. e ne rafforza senz’altro la prescrittività richiamando anche gli artt. 11, 12 e 36. La liceità o illiceità di una condotta, quindi, non dipende dal “bacino di utenza” – naturale o non naturale – da cui la richiesta alla farmacia sia pervenuta, se cioè si tratti o meno di un cittadino residente nel centro abitato in cui è ubicata l’unica farmacia o comunque all’interno della porzione territoriale corrispondente alla relativa sede farmaceutica; qualunque esercizio può infatti servire qualunque cittadino, non importa ove risieda, purché egli abbia scelto liberamente di servirsi proprio di quella farmacia e non di altre. Se invece il fatto da Lei riferito presenta elementi di contrasto con i principi appena ricordati, deve essere denunciato senza alcun timore all’Asl, ai Nas e all’Ordine dei farmacisti anche se il rischio che queste pratiche restino insabbiate chissà per quanto tempo non è purtroppo campato in aria (ma l’Ordine tende generalmente a non restare indifferente, specie quando vi ravvisi violazioni dell’art. 15 del Codice). Infine, quanto alla croce verde, la sua apposizione all’esterno del locale spetta in via esclusiva alla farmacia, come è stato ampiamente illustrato nella Sediva News del 5/10/2012: “Riservata alla farmacia è la “croce verde”, non una “croce” qualunque…”. Compete al Comune reprimere l’abuso, e potrebbe pertanto rivelarsi sufficiente denunciare il fatto ai vigili comunali e/o direttamente all’Amministrazione municipale, ricorrendo al Tar in caso di inerzia di quest’ultima.
Avv. Gustavo Bacigalupo
Sediva
e poi ce la prendiamo con i titolari di pafarmacia!! fuori i mercanti dal tempio, o sbaglio?
Per questo diciamo da sempre che la titolarita’ di una eventuale farmacia non convenzionata, deve restare in capo ad un farmacista ”non titolare”. A ragion veduta lo ripetiamo da anni per cio’ che riscontriamo. Si deve pero’ accertare che avviene una raccolta ”diretta” di ricette SSN( o la consegna di medicinali) in parafarmacia. Questa sicuramente e’ vietata, ed e’ gia’ stato intimato a diversi di questi esercizi intestati a titolari di farmacia (testimonianza diretta) di non attuare questa pratica, perche’ illegale, e che va anche contro le regole della pianta organica oltre che della deontologia professionale. Se poi l’auto fa solo pubblicita’ alla farmacia ”fuori zona” che effettua quel servizio allora e’ cosa diversa, ma pur sempre scorretta verso la farmacia di riferimento di quella zona. Basta difendersi facendo lo stesso servizio consegna farmaci.
Deontologia,i Farmacisti titolari non sanno manco che significa,non stanno capendo che stanno morendo e che è bene che si diano da fare e comincino a misurarsi come tutti gli altri commercianti,si commercianti perchè quello sono…….