Orari di apertura, Cassazione su vecchia legge campana

0
388

orariSono inefficaci gli accordi tra farmacie che mirano a limitare gli orari di apertura quando la legge considera questi stessi orari soltanto minimi. A sostenerlo la Corte di cassazione, che con sentenza 3080/2013 ha annullato la sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine dei farmacisti di Caserta a un titolare che era rimasto aperto il sabato. La vicenda non nasce dalla liberalizzazione degli orari decretata un anno fa dal “Cresci-Italia”, ma dalla legge regionale con cui cinque anni prima la Campania aveva “anticipato” il governo Monti: l’articolo 34 della Lr 1/2007, infatti, stabiliva che «fermo restando l’obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte».

Alla luce di tale intervento alcune farmacie stipularono un accordo volto a disciplinare le aperture, poi recepito dall’Asl con provvedimento già dichiarato illegittimo nel 2009 dal Tar campano. All’intesa non si adeguò un titolare, che decise invece di tenere aperto anche il sabato, come consentiva la legge regionale. L’Ordine lo condannò alla sospensione dall’esercizio professionale per concorrenza sleale, comportamento scorretto nei confronti degli altri farmacisti e pubblicità non corretta, decisione poi confermata dalla Commissione esercenti professioni sanitarie.

Di avviso diverso invece la Cassazione, alla quale il titolare si era appellato: per i giudici, infatti, «non può costituire comportamento illegittimo – e, quindi, tanto meno sanzionabile in via disciplinare – avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge e disattendere le prescrizioni di un’intesa». Secondo la Corte, in particolare, la legislazione regionale «non poteva giammai interpretarsi nel senso di limitare le facoltà di esercizio dell’attività di impresa del farmacista, ma soltanto nel senso di assicurare comunque un servizio minimo offerto alla generalità dei fruitori del servizio». Pertanto, l’accordo tra titolari di farmacia che tende a limitare l’apertura ai di fuori dei turni minimi, persegue solamente una «positiva frustrazione delle finalità di incremento della concorrenza insite nelle previsioni regionali e comunque imposte dall’ordinamento nazionale e comunitario». In tal senso, la finalità perseguita dall’accordo è «idonea a vanificare il perseguimento dei principi generali dell’ordinamento di effettività della concorrenza anche nel settore farmaceutico e quindi a perturbarne o sminuirne la maggiore ampiezza di accesso possibile per l’indifferenziato pubblico del consumatori».

La sentenza della Cassazione, è quindi la lettura di Federfarma, non amplia né interpreta in senso estensivo il dettato dell’attuale legge statale su orari, turni e ferie delle farmacie. Invece, chiarisce che un accordo tra titolari di farmacia diretto a limitare le aperture si porrebbe in contrasto con il principio che considera gli orari un riferimento minimo. Importante anche non confondere questo genere di accordi con le intese di categoria raggiunte in diverse regioni allo scopo di coordinare le libere iniziative di ciascun titolare con i turni obbligatori stabiliti dalle leggi locali.

Utile a tal proposito ricordare un recente parere trasmesso dall’Avvocatura dello Stato alla Regione Sicilia a proposito dell’applicazione dell’articolo 11, comma 8, del decreto “Cresci-Italia”: nella lettera, l’Avvocatura non escludeva «l’opportunità e praticabilità di accordi di “categoria”, volti a “coordinare” sul territorio le libere iniziative di ciascun titolare con il contestuale obbligo di ottemperare a quanto disposto, nell’interesse pubblico, dalle autorità». (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here