“Sicuramente siamo davanti a una sentenza decisiva una sentenza che però si colloca in un percorso già tracciato, il cui senso è quello di considerare un “unicum” il triangolo impresa-professione-servizio. La Cassazione ha superato la tradizionale dicotomia tra servizio e impresa che i farmacisti solitamente avvertono. La farmacia è un tutt’uno e con la loro decisione i giudici non hanno tutelato solo l’impresa ma anche il servizio. Un concessionario di servizio pubblico, in altri termini, non può regolare da sé questo stesso servizio”. Queste le parole di Bruno Nicoloso, docente di legislazione, organizzazione ed economia farmaceutiche all’università di Firenze in merito alla sentenza che è stata pronunciata dalla Cassazione qualche giorno fa. In estrema sintesi: la Corte di Cassazione ha annullato la sanzione disciplinare dell’Ordine dei farmacisti di Caserta ad un titolare che era rimasto aperto di Sabato facendo risalire la propria decisione non al decreto Cresci Italia, ma ad una legge regionale campana del 2007. La materia è molto delicata e fonte di continue discussioni. Gli orari delle farmacie sono oggetto di attente analisi da sempre, ed è una questione in eterna interpretazione, ed ognuna di queste va presa con molta cautela. Federfarma in proposito ha comunicato: “La sentenza della Cassazione, non amplia né interpreta in senso estensivo il dettato dell’attuale legge statale su orari, turni e ferie delle farmacie. Invece, chiarisce che un accordo tra titolari di farmacia diretto a limitare le aperture si porrebbe in contrasto con il principio che considera gli orari un riferimento minimo. Importante anche non confondere questo genere di accordi con le intese di categoria raggiunte in diverse regioni allo scopo di coordinare le libere iniziative di ciascun titolare con i turni obbligatori stabiliti dalle leggi locali. Utile a tal proposito ricordare un recente parere trasmesso dall’Avvocatura dello Stato alla Regione Sicilia a proposito dell’applicazione dell’articolo 11, comma 8, del decreto “Cresci-Italia”: nella lettera, l’Avvocatura non escludeva «l’opportunità e praticabilità di accordi di “categoria”, volti a “coordinare” sul territorio le libere iniziative di ciascun titolare con il contestuale obbligo di ottemperare a quanto disposto, nell’interesse pubblico, dalle autorità”.
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